Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 33-quinquies, 416 e 417 del codice di procedura penale,

promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di

Roma con ordinanza emessa il 29 settembre 2000, iscritta al n. 728

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, in composizione monocratica,

ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 33-quinquies, 416 e 417 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che la sanzione processuale

della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della

conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente

l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in

composizione monocratica o collegiale, sia "correlata allo specifico

obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al

quale chiede il rinvio a giudizio";

che il giudice rimettente espone che la difesa dell'imputato

ha eccepito per la prima volta in dibattimento l'erronea attribuzione

al tribunale in composizione monocratica del reato di lesioni

gravissime, sostenendo di non avere potuto proporre tale eccezione

entro il termine di decadenza previsto dall'art. 33-quinquies cod.

proc. pen., e cioè "prima della conclusione dell'udienza

preliminare", in quanto nella richiesta di rinvio a giudizio il

pubblico ministero, non avendone l'obbligo, non aveva indicato la

composizione del giudice destinato a celebrare il dibattimento;

che la difesa era pertanto venuta a conoscenza della

composizione dell'organo giudicante solo a seguito dell'emissione del

decreto di rinvio a giudizio disposto dal giudice dell'udienza

preliminare, quando si era ormai verificata la decadenza prevista

dall'art. 33-quinquies cod. proc. pen;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata comporta

una palese violazione del diritto di difesa, e si pone altresì in

contrasto con il principio di ragionevolezza e con il "principio del

giusto processo da svolgersi in contraddittorio tra le parti in

condizioni di parità";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 33-quinquies cod. proc. pen. (in combinato

disposto con gli artt. 416 e 417 cod. proc. pen.) in quanto nei casi

in cui è prevista l'udienza preliminare il termine di decadenza per

eccepire l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione

dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o

monocratica è individuato con riferimento ad una fase - l'udienza

preliminare - durante la quale la difesa non è posta in grado di

conoscere quale sarà il giudice chiamato a celebrare il

dibattimento;

che, nella specie, il giudice dell'udienza preliminare ha

disposto il rinvio a giudizio avanti al tribunale monocratico per un

delitto di lesioni gravissime, per il quale è invece prevista la

cognizione del tribunale collegiale;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata

contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., comportando una

palese violazione del diritto di difesa, del principio di

ragionevolezza e del "principio del giusto processo da svolgersi in

contraddittorio tra le parti in condizioni di parità";

che per rimediare ai denunciati vizi di illegittimità

costituzionale il giudice a quo vorrebbe che fosse posto a carico del

pubblico ministero l'obbligo di indicare il giudice davanti al quale

deve essere disposto il rinvio a giudizio;

che l'art. 33-quinquies, introdotto nel codice di procedura

penale unitamente alle altre disposizioni del capo VI-bis

dall'art. 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,

dispone che l'inosservanza delle regole relative all'attribuzione dei

reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o

monocratica e delle disposizioni processuali collegate deve essere

eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza

preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto

dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e che entro quest'ultimo

termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza

preliminare;

che il decreto legislativo n. 51 del 1998 prevedeva la

celebrazione dell'udienza preliminare solo in relazione ai reati

attribuiti al tribunale in composizione collegiale, mentre per tutti

i reati attribuiti al giudice monocratico spettava al pubblico

ministero emettere direttamente decreto di citazione a giudizio;

che la corrispondenza tra le diverse modalità di esercizio

dell'azione penale e l'attribuzione di reati alla cognizione del

tribunale in composizione collegiale o monocratica avrebbe

normalmente consentito alla difesa, a seguito della richiesta di

rinvio a giudizio, di eccepire tempestivamente l'inosservanza delle

regole relative all'attribuzione del reato prima della conclusione

dell'udienza preliminare, posto che, nel caso di accoglimento della

richiesta, lo sbocco naturale avrebbe dovuto essere la celebrazione

del dibattimento davanti al tribunale in composizione collegiale;

che la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha invece previsto

l'udienza preliminare anche per vari reati attribuiti alla cognizione

del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che è

venuto meno il rapporto biunivoco tra modalità di introduzione del

giudizio e attribuzione del reato al tribunale in composizione

collegiale o monocratica;

che pertanto, nelle ipotesi in cui è prevista l'udienza

preliminare, la difesa è posta in grado di conoscere la

composizione, collegiale o monocratica, del tribunale che sarà

chiamato a celebrare il dibattimento solo dopo che, conclusa

l'udienza preliminare, sia stato emesso il decreto che dispone il

giudizio, e cioè in un momento successivo al termine previsto

dall'art. 33-quinquies cod. proc. pen;

che la soluzione proposta dal rimettente, che vorrebbe

collegare la sanzione processuale della decadenza "ad uno specifico

obbligo imposto al pubblico ministero di indicazione del giudice

davanti al quale chiede il rinvio a giudizio" si rivela del tutto

inadeguata, posto che, quale che sia il contenuto della richiesta del

pubblico ministero, spetta comunque al giudice dell'udienza

preliminare individuare nel decreto che dispone il giudizio l'organo

avanti al quale verrà celebrato il dibattimento;

che è connaturale al sistema dei termini posti a pena di

decadenza che l'onere di esercitare una facoltà entro un certo

limite temporale o di fase possa essere imposto solo quando il

presupposto di fatto a cui la facoltà è collegata (nel caso di

specie, la presunta inosservanza delle disposizioni relative

all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in

composizione collegiale o monocratica) si sia effettivamente

verificato prima della decorrenza dei termini di decadenza;

che, alla stregua di quanto sostenuto dal giudice a quo, il

termine di decadenza di cui all'art. 33-quinquies cod. proc.

pen. dovrebbe continuare ad essere riferito all'udienza preliminare,

malgrado nel caso in esame l'inosservanza delle disposizioni relative

all'attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente

alle ipotesi nelle quali manca l'udienza preliminare, solo dopo la

vocatio in ius e, cioè, in un momento in cui il termine indicato

dalla disciplina censurata è ormai decorso;

che, così interpretata, la norma censurata risulta priva di

significato logico e razionale;

che nel sollevare la questione di legittimità costituzionale

il rimettente avrebbe dovuto dare atto delle ragioni per cui non ha

ritenuto possibile riservare alla disciplina censurata

un'interpretazione nello stesso tempo coerente con i presupposti

logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti a pena di

decadenza e rispettosa del diritto di difesa e, quindi, conforme a

Costituzione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 33-quinquies 416 e 417 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,

dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte