Sentenza n. 396/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 34/1987
- art. 8legge 34/1987
citata
- art. 2legge 304/1982
- art. 3legge 304/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si
dissocia dal terrorismo), in relazione all'art. 7 della stessa legge,
promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dalla Corte
d'assise d'appello di Roma nel procedimento sorto a seguito di
incidente d'esecuzione promosso da Vitelli Roberto, iscritta al n.
142 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Vitelli Roberto, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Uditi l'avvocato Tommaso Mancini per il Vitelli e l'avvocato dello
Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di istanza proposta dal difensore di Vitelli
Roberto per ottenere l'applicazione dei "benefici" previsti dalla
legge 18 febbraio 1987, n. 34, la Corte d'assise d'appello di Roma,
con ordinanza del 29 dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8,
secondo comma, della stessa legge 18 febbraio 1987, n. 34, "nella
parte in cui detta norma dispone la inapplicabilità delle
disposizioni contenute nel precedente art. 7 nei confronti di chi ha
usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge
29.5.1982 n. 304".
Nella specie, il Vitelli, dopo aver riportato quattro condanne
irrogate con più sentenze per fatti di terrorismo, aveva invocato
l'applicazione del regime del "cumulo" previsto dall'art. 7 della
legge n. 34 del 1987, nonostante che, per una di tali condanne,
avesse già fruito della diminuzione di pena di cui all'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 304.
A tale cumulo si era opposto il Procuratore generale, deducendo
che l'art. 8 della legge n. 34 del 1987 esclude dal beneficio coloro
i quali hanno usufruito o possono usufruire dei vantaggi previsti
dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, con la
conseguenza che il Vitelli non poteva godere dello speciale cumulo
previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, secondo cui è
consentito fissare nella misura complessiva di anni 22 e mesi 6 di
reclusione (pena concretamente applicata al Vitelli, per effetto del
cumulo "parziale") la pena da espiare "per tutte le condanne
pronunciate con più sentenze attinenti a reati di terrorismo".
Ad avviso del giudice a quo, si sarebbe in tal modo determinata
una evidente disparità di trattamento sanzionatorio. La disciplina
impugnata, se razionale per ciò che riguarda l'esclusione di una
nuova diminuzione di pena, risulterebbe, invece, irrazionale
nell'escludere dall'operatività dei limiti di pena previsti
dall'art. 7 chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già
avesse in precedenza manifestato il proprio ravvedimento; così, in
ipotesi, discriminandosi anche tra soggetti condannati per gli stessi
fatti e favorendo, invece, esclusivamente chi si sia dissociato solo
in ultimo.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12, prima serie speciale, del
22 marzo 1989.
3. - Si è costituito il Vitelli, a mezzo dei suoi difensori avv.
prof. Tommaso Mancini e avv. Alberto Pisani, con atto depositato
nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1989.
Nel formulare deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, la
difesa del Vitelli ritiene di individuare in "un macroscopio errore
di coordinamento", frutto "di una tecnica legislativa imprecisa e
frettolosa", le ragioni della illegittimità della norma impugnata.
Si insiste, più specificamente, sull'impossibilità, per chi abbia
goduto di precedenti benefici, di usufruire dell'ulteriore beneficio
"costituito dal tetto massimo di 22 anni e 6 mesi di reclusione':
un'impossibilità del tutto irrazionale, anche considerando che
l'applicazione della disciplina "premiale" prevista dalla legge n.
304 del 1982 presupponeva un ravvedimento "assai operoso", con
"caratteri estremamente più incisivi e impegnativi rispetto alla
tipizzazione" di cui all'art. 1 della legge n. 34 del 1987.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura, la preclusione derivante dall'art. 8 della
legge n. 34 del 1987, "potrebbe forse apparire irragionevole se
risultasse provato che nella specie l'interessato non aveva potuto
tenere anche negli altri procedimenti in cui era imputato le condotte
di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 304 del 1982 e, dunque, godere
appieno del regime di maggiore favore apportato da tale legge anche
per quel che riguarda il cumulo delle pene".
Poiché questa situazione non risulta essersi verificata, deve
ritenersi non irragionevole "che una scelta di "dissociazione"
parziale importi un trattamento sanzionatorio differenziato", un
trattamento conseguente a precise opzioni dell'interessato, pur posto
in grado, nel vigore della l. n. 304 del 1982, di avvalersi, al pari
degli altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione,
delle previsioni di favore dalla stessa introdotte per tutte le
imputazioni ascrittegli. Senza contare che la legge n. 34 del 1987
non avrebbe il compito di "completare" la legge n. 304 del 1982, ma
solo quello di erogare un trattamento premiale per coloro che non
avessero ritenuto di far luogo a "comportamenti dissociativi o
collaborativi del tipo di quelli indicati" negli artt. 2 e 3 della
legge n. 304 del 1982. Considerato in diritto
1. - Il controllo di legittimità richiesto, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma
ha per oggetto, secondo il dispositivo dell'ordinanza di rimessione,
"l'art. 8 comma 2 in relazione all'art. 7 della legge 18.2.1987 n.
34" e, secondo le parole conclusive della motivazione, "l'art. 8
comma 2 nella parte in cui dispone l'inapplicabilità del precedente
art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli
artt. 2 e 3 della legge 29.5.82 n. 304".
Più specificamente, il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale della norma che esclude l'estensibilità dello
speciale cumulo giuridico contemplato dall'art. 7 della legge 18
febbraio 1987, n. 34 ('Quando contro la stessa persona sono state
pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è
stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2
e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può
eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro
per l'arresto'), a precedenti sentenze di condanna per altri reati
commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale eventualmente pronunciate a carico dello stesso
condannato facendo applicazione di una delle diminuzioni di pena
previste dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. Ne
consegue che ad essere posta in discussione sotto il profilo della
legittimità costituzionale non è tanto l'inapplicabilità del
suddetto cumulo nei confronti di chi abbia usufruito dei benefici
previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, quanto la sua
inapplicabilità "anche" nei confronti di eventuali sentenze
concorrenti alle quali sia stato o possa essere applicato uno dei
detti benefici.
L'oggetto della questione va, dunque, individuato nel combinato
disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio
1987, n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene
previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei
confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la
stessa persona ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 29 maggio 1982,
n.304.
2. - Ad avviso del giudice a quo, la normativa denunciata non
sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione, potendo determinare
risultati contrastanti con l'"obbligo del legislatore di assicurare a
tutti i cittadini lo stesso trattamento sanzionatorio, ove gli
interessati vengano a trovarsi in situazioni praticamente
coincidenti". Se "è razionale... l'esclusione di una nuova riduzione
di pena" per sentenze di condanna in ordine alle quali già sia stata
fatta applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 o
dell'attenuante prevista dall'art. 3 della legge n. 304 del 1982, non
altrettanto si può dire per la non estensibilità ad esse dello
speciale cumulo giuridico previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del
1987: ove, infatti, il condannato "non avesse in precedenza tenuto il
comportamento che gli ha consentito di godere della riduzione di pena
accordata ai terroristi "pentiti", ben avrebbe potuto, al momento
attuale, invocare la diminuzione di pena accordata ai terroristi
"dissociati" dalla più recente legge n. 34 e, quel che più conta,
avrebbe potuto giovarsi anche della prescrizione contenuta" nell'art.
7 per tutte le condanne comunque inflittegli per reati di terrorismo
o di eversione dell'ordine costituzionale. In altre parole, la
limitata operatività del cumulo in questione "favorisce chi si è
dissociato solo in ultimo rispetto a chi, in modo concreto e non con
mere dichiarazioni, già aveva manifestato in precedenza il proprio
ravvedimento': una disparità tanto più grave in quanto verificabile
"persino tra soggetti condannati per gli stessi fatti".
Ad avvalorare la portata di queste argomentazioni, l'ordinanza di
rimessione si sofferma in particolare sugli inconvenienti pratici
derivanti dalla norma denunciata, prendendo come termine di
riscontro, da utilizzare non soltanto ai fini della rilevanza, lo
specifico caso al centro del procedimento a quo: un caso in cui il
cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987 era stato
operato nella misura massima di ventidue anni e sei mesi di
reclusione con riguardo a tre sentenze di condanna, tutte
caratterizzate dall'applicazione allo stesso condannato della
diminuente di cui all'art. 2 di tale legge, ma non anche con riguardo
ad una precedente sentenza di condanna a due anni e sette mesi di
reclusione, caratterizzata dall'applicazione della diminuente di cui
all'art. 2 della legge n. 304 del 1982.
Come sottolinea l'ordinanza di rimessione, l'inapplicabilità del
cumulo alla quarta sentenza di condanna, non consentendo di
ricondurre tutte le sentenze nell'ambito della misura massima di
ventidue anni e sei mesi di reclusione, comporterebbe per il
condannato la necessità di espiare, oltre la pena risultante dal
cumulo, l'ulteriore pena di due anni e sette mesi di reclusione.
3. - La questione è fondata.
Più ancora che in una disparità di trattamento fra "situazioni
praticamente coincidenti" (come sono, invero, quelle oggetto del caso
di specie, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di
sentenze di condanne per reati tutti commessi con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna
delle quali era stata applicata una diminuzione di pena in seguito a
particolari comportamenti di dissociazione dal terrorismo tenuti in
ciascun processo prima del formarsi del giudicato dalla persona
imputata), la non prevista riconducibilità, nell'ambito dello
speciale cumulo di cui all'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n.
34, delle sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3
della legge 304 del 1982, che si trovino eventualmente a concorrere
con due o più sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2
e 3 della legge n. 34 del 1987, si risolve in un trattamento
deteriore proprio per le situazioni normalmente ritenute dallo stesso
legislatore più meritevoli di apprezzamento dal punto di vista degli
interessi della collettività, quali sono, appunto, le situazioni
sottostanti alla concessione delle diminuzioni di pena previste dagli
artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.
Tanto è vero che, in forza del cumulo giuridico a sua volta
contemplato dall'art. 4 di tale legge, "quando contro la stessa
persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati
diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni
degli artt. 2 e 3", la pena da espiare non può superare il "massimo
complessivo" di sedici anni, se per tutti i reati è stata applicata
una delle attenuanti previste dall'art. 3 (cosiddetto "caso di
collaborazione"), e di ventidue anni, se per uno o più reati è
stata applicata l'attenuante prevista dall'art. 2 (cosiddetto "caso
di dissociazione", senza dubbio più vicino alle ipotesi disciplinate
dagli artt. 2 e 3 della legge n.34 del 1987). La differenza di sei
mesi in più, che contraddistingue il massimo fissato per queste
ultime dal qui impugnato art. 7, rappresenta un inequivoco segnale
dell'intento legislativo di "privilegiare" i comportamenti
configurati dalla legge n. 304 del 1982 rispetto alle condotte
contemplate dalla legge n. 34 del 1987, anche per ciò che riguarda i
cumuli giuridici rispettivamente previsti.
A conferma di quanto la disciplina denunciata inopinatamente si
discosti da tale impostazione appare decisiva l'ancor più grave
disparità che, come sottolinea l'ordinanza di rimessione, in certi
casi potrebbe verificarsi fra due soggetti processati e condannati
per gli stessi fatti: la norma sottoposta a controllo finirebbe,
invero, con il favorire quel concorrente che per tutti i fatti
addebitatigli si fosse "dissociato" dal terrorismo soltanto nelle
forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 34 del 1987 rispetto al
concorrente che - avendo già manifestato nelle forme e nei termini
stabiliti dalla legge n. 304 del 1982 il proprio ravvedimento "in
modo concreto e non con mere dichiarazioni" per uno o più degli
stessi fatti - si fosse poi avvalso della nuova legge unicamente per
i restanti addebiti.
4. - Non appaiono determinanti in contrario le osservazioni svolte
in favore della norma dall'Avvocatura dello Stato sia nell'atto di
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri sia nelle
conclusioni d'udienza.
Che le leggi n. 304 del 1982 e n. 34 del 1987 siano "leggi a
tempo", con scadenze variamente differenziate, è dato storico non
sufficiente a precludere confronti ed integrazioni reciproche,
essendo non assoluta la diversità dei rispettivi termini: poiché,
infatti, l'art. 12 dell'una legge parla di "reati che siano stati
commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982",
mentre l'art. 8, primo comma, dell'altra parla di "delitti che sono
stati commessi o la cui permanenza è cessata entro il 31 dicembre
1983", non può del tutto negarsi l'applicabilità delle disposizioni
della seconda legge a reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982.
Del pari, non basta a precludere qualsiasi confronto e qualsiasi
integrazione reciproca il fatto che ognuna delle due leggi "disegna
un sistema compiuto". La "compiutezza" dei due sistemi
rispettivamente "disegnati" non implica che si tratti di sistemi del
tutto isolati ed incomunicabili. Anzi, le analogie sia nella
sistematica sia nella struttura delle rispettive disposizioni
risultano talmente notevoli da fare apparire i due interventi
legislativi come interventi per nulla disomogenei nell'evolversi
delle risposte al fenomeno del terrorismo in rapporto al variare dei
suoi atteggiamenti, delle sue forze attive, delle sue lacerazioni. Lo
riconosce, in definitiva, la stessa Avvocatura, parlando, per l'uno e
per l'altro caso, di "benefici volti ad indurre i responsabili di
fatti di eversione ad abbandonare la lotta armata". Ed è proprio
l'esattissimo rilievo, secondo cui la ratio sottostante alla legge n.
34 del 1987 è "quella di apportare benefici a coloro che non
avessero ritenuto di far luogo a comportamenti dissociativi o
collaborativi del tipo di quelli indicati negli artt. 2 e 3" della
legge n. 304 del 1982, a contraddire l'altro, non condivisibile,
asserto, secondo cui la legge n. 34 del 1987 non sarebbe un
completamento della legge precedente.
A quest'ottica propensa a considerare nettamente separati i due
sistemi normativi non è estranea la contrapposizione altrettanto
netta che non solo politicamente, ma anche giuridicamente, si è
soliti tracciare fra i cosiddetti "pentiti", intesi quali destinatari
della legge n. 304 del 1982, e i cosiddetti "dissociati", intesi
quali destinatari della legge n. 34 del 1987. Proprio lo specifico
caso che ha dato origine all'attuale questione sta a dimostrare come
ciò non sempre trovi concreto riscontro: vi sono stati, infatti,
autori di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale che, a seconda dei momenti e dei
processi, hanno tenuto, dapprima, in relazione a certi addebiti,
comportamenti idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n.
304 del 1982 e, poi, in relazione ad altri addebiti, comportamenti
idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n. 34 del 1987.
Uno sdoppiamento, questo, non così contraddittorio come potrebbe
sembrare a prima vista, se si considera che, tra gli svariati
comportamenti enucleati a fini premiali dalla legge del 1982,
figurano, accanto a quelli di vera e propria collaborazione previsti
dall'art. 3, quelli di fattiva dissociazione previsti dall'art. 2,
assai meno lontani dalle condotte di semplice dissociazione oggetto
della legge del 1987.
In verità, all'inizio del lungo iter parlamentare, poi sfociato
nella legge 18 febbraio 1987, n. 34, i rapporti con la legge 29
maggio 1982, n. 304, si erano profilati come di netta
contrapposizione, tanto che i primi progetti, presentati già nel
1983, risultavano impostati su misure di carattere non premiale,
ispirate ad una logica notevolmente diversa da quella alla base delle
misure precedenti. Ma - anche per l'evolversi delle prese di
posizione riscontrabili nei documenti provenienti dalle aree dei
dissociati, ivi compresa la modifica del loro giudizio, inizialmente
infamante, sui "pentiti" - le varie proposte si erano via via
orientate verso la stessa logica di scambio che aveva guidato il
legislatore del 1982, essendo innegabile che pure dalla semplice
dissociazione si attendeva un forte contributo alla sconfitta del
terrorismo. Di qui il progressivo delinearsi di nuove misure premiali
dirette a favorire, quanto più possibile, la dissociazione, così da
far dire a qualche critico che, legiferando in tal modo, il relativo
fenomeno avrebbe finito con il ridursi al rango di "piccolo
pentitismo". Misure comunque tutte, le nuove non meno delle
precedenti, volte a superare, si sperava e si spera per sempre, una
tragica emergenza, rispetto alla quale la dissociazione - fenomeno
obiettivamente scaturito dal pentitismo - si presentava come lo
stadio terminale di una disgregazione che era stata fortemente
accelerata proprio da quanti, collaborando con le autorità
inquirenti, avevano consentito di dare avvio allo smantellamento
delle strutture e dei supporti organizzativi del terrorismo.
5. - Così ribadita la possibilità di confrontare le due
normative nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione, viene ad
emergere con ancora maggior evidenza la violazione del principio di
eguaglianza ad opera della norma denunciata dal giudice a quo per il
trattamento di sfavore da essa derivante proprio ai comportamenti
processuali rivelatisi più meritevoli nella lotta contro il
terrorismo. La sconfitta operativa dell'eversione è, infatti,
maturata per la maggior parte attraverso le informazioni fornite dai
pentiti ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982 nel
periodo ivi utilmente previsto, informazioni risultate determinanti
nell'esasperare la crisi latente all'interno dei gruppi terroristici
e nel favorire, allo stesso tempo, il concreto verificarsi delle
condizioni (crollo verticale delle formazioni terroristiche e
definitiva incrinatura delle loro convinzioni ispiratrici) alle quali
si deve l'innesco del processo di revisione autocritica assurta a
comune denominatore della dissociazione. Il non aver equiparato, ai
fini del cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, la
sentenza di condanna cui è stata applicata un'attenuazione di pena
per lo svolgimento di un ruolo attivo da parte dell'imputato ( con il
rischio, per giunta, di incorrere in vendette dirette o indirette)
alle sentenze cui è stata applicata un'attenuazione di pena per
essersi l'imputato o il condannato limitato a rendere dichiarazioni
di principio si traduce in una violazione dell'art.3 della
Costituzione.
Né si può - come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato con il suo
ultimo argomento difensivo - muovere al condannato, venutosi a
trovare in una situazione del tipo di quella che ha dato luogo alla
questione in esame, l'addebito di aver operato una scelta di
pentimento "soltanto parziale". Le cause di un pentimento limitato ad
uno o più dei processi instaurati contro una medesima persona
possono essere svariate. In ogni caso, si sarebbe in presenza di una
scelta pur sempre suscettibile di un addebito minore rispetto a
quella operata da chi nemmeno parzialmente si era avvalso della legge
n. 304 del 1982, utilizzando, poi, in toto la legge n. 34 del 1987.
Una scelta di parziale pentimento può giustificare una disciplina
meno favorevole rispetto a chi abbia effettuato una scelta di totale
pentimento (in tal caso troverebbe, invero, applicazione l'ancor più
favorevole cumulo di cui all'art. 4 della legge n. 304 del 1982), ma
non certo rispetto a chi abbia effettuato una scelta contraria
all'adozione di qualsiasi comportamento "da pentito".
Pertanto, il disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della
legge 18 febbraio 1987, n. 34, viene a risultare costituzionalmente
illegittimo in quanto esclude dallo speciale cumulo delle pene
applicabile nei confronti di due o più sentenze di condanna
pronunciate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987
anche l'una o le più sentenze di condanna eventualmente pronunciate
contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29
maggio 1982, n. 304.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34
(Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in
cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali
articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più
sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi
degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte