Sentenza n. 396/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre
1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Macerata sul
ricorso proposto da Giovanna Cingolani contro l'Intendenza di Finanza
di Macerata, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con
ordinanza 15 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.,
dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "nella parte in
cui fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione
dell'istanza di rimborso, dalla data del versamento, anche quando i
presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati
successivamente".
Nell'ordinanza si espone che la ricorrente, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'anno 1980, aveva erroneamente dichiarato una
plusvalenza da operazione speculativa conseguente alla vendita di un
appartamento di sua proprietà eseguita nel 1979, versando la
relativa imposta.
Nel dicembre 1985 le era stato notificato avviso di accertamento
per l'omessa inclusione di tale plusvalenza nella dichiarazione dei
redditi per l'anno 1979. Proposto ricorso contro tale avviso, la
commissione tributaria lo rigettava, afferendo il reddito in
questione al 1979 e dovendo, pertanto, essere incluso nella
dichiarazione dei redditi per quell'anno.
Si espone nell'ordinanza che, dopo avere provveduto al pagamento
dell'imposta accertata, la ricorrente aveva presentato istanza
all'organo competente chiedendo di ripetere quanto erroneamente
versato per il titolo suddetto. Non avendo ottenuto il provvedimento
richiesto, aveva adito il giudice a quo deducendo, quanto alla
tempestività dell'istanza, che trattandosi di doppia imposizione,
non dovevano ritenersi operanti i termini previsti dall'art. 38 del
d.P.R. n. 602 del 1973, ma soltanto il termine ordinario di
prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ..
Si osserva in proposito che la restituzione era stata richiesta in
conseguenza di una duplicazione d'imposta, imputabile ad errore del
contribuente e l'istanza di rimborso doveva essere presentata, a
norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di
decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento.
Tuttavia - secondo il giudice a quo - ove, come nel caso di specie,
il presupposto del rimborso per duplicazione d'imposta, venga in
esistenza in epoca successiva allo scadere del termine di diciotto
mesi, l'art. 38 anzi detto, prevedendo la decorrenza di esso dal
momento del versamento del tributo, contrasterebbe:
a) con l'art. 53 Cost., violato dalla irripetibilità
dell'imposta duplicata;
b) con gli artt. 24 e 113 Cost. in quanto impedisce la tutela
giurisdizionale del diritto al rimborso;
c) con l'art. 3 Cost., per la differenza di trattamento tra
contribuenti, a seconda che i presupposti giuridici del rimborso si
siano maturati entro, ovvero oltre, i diciotto mesi dal versamento
dell'imposta.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo deduceva
che l'istanza di rimborso, tardiva rispetto alla data del versamento
dell'imposta, dovrebbe invece ritenersi tempestiva ove il dies a quo
dei diciotto mesi per proporla "fosse costituito dall'insorgenza del
diritto al rimborso, coeva al realizzarsi del presupposto della
duplicazione d'imposta".
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Nell'atto d'intervento si osserva al riguardo che la questione è
stata proposta sulla base della premessa che la norma impugnata
stabilisce la decorrenza del termine di decadenza di diciotto mesi
dalla data del versamento diretto, per ogni caso d'indebito e quindi
anche per l'ipotesi, come quella oggetto del giudizio a quo, in cui
la "duplicazione d'imposta" abbia a verificarsi "nei suoi presupposti
giuridici" in epoca successiva al versamento indebitamente
effettuato.
Ma nel caso all'esame del giudice a quo, non vi era stata alcuna
duplicazione d'imposta, non essendovi stati due atti impositivi,
bensì un versamento - indebito - ed un solo atto impositivo
dell'ufficio. Pertanto, non è esatto che il diritto al rimborso sia
sorto in conseguenza di una duplicazione d'imposta verificatasi dopo
la decorrenza del termine di decadenza, essendo il primo pagamento ab
origine, indebito, in quanto afferente ad un periodo d'imposta nel
quale il presupposto tributario non si era verificato.
Pertanto, non sarebbe configurabile una violazione dell'art. 53
Cost., mancando la duplicazione d'imposta; né degli artt. 24 e 113
Cost., avendo avuto il contribuente un congruo termine per chiedere
la ripetizione; né, infine, dell'art. 3, Cost., mancando ogni
discriminazione fra contribuenti. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Macerata ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - "nella parte in cui fa decorrere
il termine di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di
rimborso, dalla data del versamento, anche quando i presupposti di
legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente" -
deducendone il contrasto: a) con l'art. 53 Cost., che sarebbe violato
dalla irripetibilità in detta ipotesi dell'imposta duplicata; b) con
gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto in tale ipotesi impedirebbe la
tutela giurisdizionale del diritto al rimborso; c) con l'art. 3
Cost., per la differenza di trattamento tra contribuenti, a seconda
che i presupposti giuridici del rimborso si siano maturati entro,
ovvero oltre, i diciotto mesi dal versamento dell'imposta.
2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Nell'ordinanza di rimessione si espone che il giudizio a quo è
stato proposto dalla ricorrente in data 20 gennaio 1988 ed ha ad
oggetto la ripetizione di una somma erroneamente pagata, nel 1981, a
titolo di Irpef per l'anno 1980 in relazione ad una plusvalenza
conseguente alla vendita di un appartamento effettuata nel 1979;
l'amministrazione finanziaria aveva provveduto a tassare, con
apposito accertamento, detta plusvalenza per l'anno 1979 e la
ricorrente, il 27 ottobre 1986, aveva dovuto pagare l'imposta
accertata.
Secondo il giudice a quo, in tale momento sarebbe sorto il diritto
del contribuente a ripetere l'imposta erroneamente versata nel 1981.
Tale diritto, però, non sarebbe stato azionabile, essendo già
decorso, - alla stregua del disposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 602
del 1973 - il termine di diciotto mesi per proporre l'istanza di
rimborso, poiché detta norma ne fissa il dies a quo dal giorno del
versamento dell'imposta indebitamente pagata. Viceversa, la
declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 38 in
questione, - nella parte in cui fissa, "anche quando i presupposti di
legge del rimborso si siano maturati successivamente", la decorrenza
del termine dal giorno del versamento dell'imposta, - renderebbe
tempestiva la proposizione del giudizio a quo, con la conseguente
rilevanza della questione proposta.
Tale prospettazione, peraltro, è del tutto erronea, in quanto nel
caso di specie i presupposti di legge per il rimborso non si sono
verificati successivamente alla scadenza del termine fissato
dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma sono coevi al pagamento,
per la sua natura d'"indebito" ab origine, avendo il contribuente
corrisposto un'imposta non dovuta in relazione al periodo di
riferimento dell'erogazione. Si poteva quindi chiederne la
restituzione immediatamente ed è circostanza di mero fatto,
irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità, la cognizione
del carattere "indebito" della prestazione soltanto a seguito
dell'accertamento tributario.
La eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della
norma impugnata, nei sensi indicati dal giudice remittente, è
pertanto ininfluente nel giudizio a quo; ne consegue
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte