Sentenza n. 396/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14,
15, 20 e 21 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995
dall'Assemblea regionale siciliana (Disposizioni concernenti il
personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione.
Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali
ed il relativo personale), promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995,
depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli
avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera
legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Disposizioni
concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento
anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie.
Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), per
violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.
Le disposizioni impugnate prevedono inquadramenti in sovrannumero
nella qualifica superiore; equiparano, dopo nove anni, anche se ai
soli fini giuridici, certo personale ad altro personale in servizio;
estendono un particolare, e più favorevole, trattamento
pensionistico a personale che ne era escluso; contengono
l'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale;
prevedono assunzioni ope legis di personale. Ad avviso del
ricorrente, tali norme determinano illegittime disparità di
trattamento, indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della
funzione giurisdizionale nonché elusione delle ordinarie procedure
di reclutamento di personale pubblico.
2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame
della Corte. Secondo la resistente non sarebbero fondate le censure
attinenti alla disparità di trattamento (artt. 12, 13, 14), perché
tali disposizioni troverebbero, invece, adeguata giustificazione. Le
censure rivolte all'art. 15 sarebbero, invece, anche inammissibili
per la loro genericità, mentre quelle relative agli artt. 20 e 21
sarebbero infondate, perché non possono essere considerate
costituzionalmente precluse leggi di sanatoria e perché le
disposizioni impugnate appaiono vòlte ad assicurare la funzionalità
degli enti locali interessati.
3. - Successivamente alla instaurazione del giudizio, la Regione
Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge
regionale 25 maggio 1995, n. 46), ma nello stesso numero della
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche
la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in
materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di
mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie
occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA;
alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli
circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti
in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato
l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal
Commissario dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della
delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995
(Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione
trattamento anticipato di missione. Procedure concorsuali e
graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo
personale) per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della
Costituzione.
Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate
sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento
giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge
regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25
maggio 1995, n. 48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di
questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte