Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

14 novembre 2001 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento

penale a carico di Z.N.B.H., iscritta al n. 51 del registro ordinanze

2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª

serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2001, il Tribunale di

Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, "nella parte

in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento

le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente

rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da

quelle ivi previste, che hanno compromesso la genuinità dell'esame";

che il rimettente - dopo aver premesso che, nel corso del

dibattimento, i principali testimoni d'accusa avevano modificato

sensibilmente le circostanziate dichiarazioni rese nella fase delle

indagini, valendosi delle quali il pubblico ministero aveva proceduto

alle contestazioni ex art. 500, comma 2, cod.proc.pen. - rileva come

la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni ai soli

fini della credibilità del dichiarante si ponga in contrasto con una

serie di parametri costituzionali;

che, innanzitutto, risulterebbe violato l'art. 3 Cost., in

ragione dei diversi effetti che scaturirebbero dalle dichiarazioni

dibattimentali rese dal teste la cui credibilità si deve valutare, a

seconda che le stesse siano favorevoli all'accusa ovvero alla difesa:

nel primo caso, infatti, la valutazione negativa di credibilità di

un teste di accusa comporterebbe, "in mancanza di altri elementi",

l'assoluzione dell'imputato; viceversa, nella ipotesi di

dichiarazioni favorevoli all'imputato, sul giudizio di

inattendibilità del teste non potrebbe comunque fondarsi una

sentenza di condanna;

che, in conseguenza, sarebbe leso anche il principio di

parità delle parti nel processo, espresso nell'art. 111, secondo

comma, Cost. e che infine - risolvendosi la contestazione delle

precedenti dichiarazioni in un'attività processuale "sostanzialmente

inutile" - sarebbe compromesso anche il principio del buon andamento

dell'amministrazione, sancito nell'art. 97, primo comma, Cost;

che, a parere del giudice a quo, la rilevata "incongruenza"

dell'art. 500, comma 2, cod.proc.pen. deriverebbe "dalla ristrettezza

delle ipotesi di deroga previste dal 4 comma [del medesimo articolo],

che limita ai casi di violenza o minaccia o di offerta di utilità la

possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le

dichiarazioni precedentemente rese dal testimone": senza invece

contemplare ipotesi diverse, quali "il timore autonomo del teste",

ovvero la semplice "volontà [...] di ritrattare" in tutto o in parte

le precedenti dichiarazioni e, in generale, tutte le situazioni

idonee a compromettere la genuinità dell'esame.

Considerato che il giudice rimettente sollecita l'adozione di una

pronuncia additiva, volta ad estendere la specifica disciplina

dettata dal comma 4 dell'art. 500 cod.proc.pen. - a norma del quale

è eccezionalmente consentita, in determinate ipotesi, l'acquisizione

al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente

rese dal testimone - ad ogni ipotesi in cui, in esito alle

contestazioni, sia stata accertata una "compromissione di genuinità"

della dichiarazione dibattimentale;

che, peraltro, tale petitum pur se formalmente orientato su

di una norma diversa, mira in realtà a censurare il regime di

limitazione probatoria delle dichiarazioni utilizzate per le

contestazioni, disciplinato dall'art. 500, comma 2, cod.proc.pen;

che tali censure sono già state ampiamente delibate da

questa Corte e ritenute infondate (vedi ordinanza n. 36 del 2002), in

forza del rilievo che il regime denunciato appare in realtà

pienamente coerente con il risalto costituzionale espressamente

attribuito dall'art. 111 Cost. al principio del contraddittorio

"anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto

alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in

assenza della dialettica tra le parti": ciò che spiega, dunque,

l'esigenza di impedire "che l'istituto delle contestazioni - proprio

perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione

processuale di dichiarazioni raccolte prima ed al di fuori del

contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di

acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni";

che la pronuncia additiva richiesta sul comma 4 dell'art. 500

cod.proc.pen. varrebbe a dissolvere la rigorosa tipicità delle

eccezioni al principio della formazione della prova nel

contraddittorio tra le parti, espressa dalla suddetta disposizione,

che a sua volta rappresenta la diretta applicazione, da parte della

legge ordinaria, del principio sancito dall'art. 111, quinto comma

della Costituzione: norma, quest'ultima, che espressamente delimita

le eccezioni al principio della formazione della prova nel

contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso

dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di

provata condotta illecita;

che, pertanto, la pronuncia additiva invocata dal giudice a

quo, lungi dall'emendare le asserite e inesistenti "incongruenze" del

sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il richiamato precetto

costituzionale, di cui rappresenterebbe una completa e palese

elusione;

che si rivela inconferente la pretesa violazione dell'art. 97

Cost., avendo questa Corte costantemente affermato che il principio

di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività

giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al

funzionamento dell'amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis

la sentenza n. 115 del 2001).

che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte