Sentenza n. 397/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 1642/1962
applicata al caso
- art. 7legge 1646/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo
comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro"), in relazione all'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1978 dalla Corte
dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da
Reina Tomasina, iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno
1981;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con deliberazione del 28 aprile 1977 del Consiglio di
Amministrazione degli Istituti di Previdenza, venne respinta la
domanda di pensione di riversibilità prodotta il 3 febbraio 1977
dalla Sig.na Reina Tomasina, sorella di Reina Alfio, ex dipendente
del Comune di Mascalucia deceduto in quiescenza il 29 dicembre 1969,
nella considerazione che, essendo stato conferito il trattamento di
riversibilità alla madre del pensionato, la richiedente non poteva
più ritenersi soggetto potenziale di diritto a norma dell'art. 7,
ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Contro detto decreto produsse corso l'interessata, con atto
notificato alla Amministrazione degli Istituti di Previdenza,
deducendo che la citata norma stabilisce un ordine di precedenza
rispetto ai vari aventi diritto alla pensione di riversibilità ma
che, dato il suo innegabile carattere alimentare, la pensione stessa,
goduta da un avente diritto (nel caso la madre), non può ritenersi
estinta con la morte del medesimo e deve consolidarsi a favore del
collaterale superstite.
In via subordinata, la ricorrente sollevava, questione di
legittimità costituzionale per il diverso trattamento previsto, per
i pensionati degli enti locali, dal predetto art. 7, ultimo comma,
della legge n. 1646 del 1962 rispetto a quello sancito per i
pensionati statali, dell'art. 87, secondo comma, del T.U. n. 1092 del
1973 in violazione dell'art. 3 della Costituzione che garantisce il
principio della par condicio dei cittadini di fronte alla legge.
In proposito va rilevato che in punto di fatto alla morte dell' ex
pensionato della C.P.D.E.L. Reina Alfio, la Direzione Generale degli
Istituti di previdenza aveva conferito il trattamento pensionistico
di riversibilità alla di lui madre Sig.ra Valenti Giuseppa fino alla
data del suo decesso avvenuto in Mascalucia il 22 settembre 1975.
La Corte dei conti, disattendeva la prima richiesta e sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 22 novembre 1962, n. 1642 in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, ed in relazione all'art. 87, secondo comma, del T.U. 29
dicembre 1973, n. 1092 il quale prevede che "Il consolidamento si
attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione,
ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni
stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di
detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del
dante causa a quello della morte del genitore".
Si assume che da tale norma, che prevede in materia di pensione di
riversibilità degli impiegati dello Stato, l'istituto del
consolidamento fra le varie categorie di vocati nell'ordine,
sarebbero ingiustificatamente esclusi coloro che, pur avendo in
astratto diritto alla pensione di riversibilità degli iscritti agli
Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, si trovino nelle
stesse condizioni.
Nessuna parte si è costituita in giudizio, né ha spiegato
intervento l'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost.,
della legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della
legge 22 novembre 1962 n. 1646 ("Modifiche degli ordinamenti degli
Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro"), in quanto
prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico
degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro
spetti la pensione di riversibilità solo in mancanza di altri aventi
diritto, laddove l'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali
casi ed a certe condizioni, l'istituto del consolidamento tra le
varie categorie dei vocati. In base a quest'ultimo istituto, alla
morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe condizioni, i
fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa.
2. - La questione è fondata.
Come è stato esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di
rinvio, in relazione alla questione prospettata è del tutto
irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello
Stato abbia un sistema di finanziamento distinto da quello dei
dipendenti pubblici iscritti presso gli Istituti di previdenza del
Ministero del Tesoro.
Il profilo cui si riferisce il giudice a quo riguarda difatti un
aspetto estrinseco rispetto a quel momento, riguardando i riflessi
sociali dei vari sistemi pensionistici che, relativamente ad essi,
non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove
identiche risultino le situazioni poste a raffronto.
Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare
che la pensione di riversibilità costituisce una delle
manifestazioni del carattere di retribuzione differita proprio delle
pensioni. Difatti se il lavoratore, provvedeva al sostentamento
proprio e di altri soggetti con lui conviventi, con l'istituto della
riversibilità si è preso atto di questa realtà proiettando sui
soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione,
finché perdurano, dopo la sua morte, determinati requisiti di
assistibilità.
Coerente con questo disegno, è l'istituto del consolidamento che
il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato,
perché esso tende a rendere effettivo il diritto alla riversibilità
per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio.
Ma una volta affermato tale principio esso non può non espandersi
a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore abbia preso in
considerazione più soggetti come possibili destinatari del
beneficio, perché altrimenti si creerebbero ingiustificate
discriminazioni fra essi.
Va difatti rilevato che, mancando la possibilità di
consolidamento nel caso di più soggetti, al cui sostentamento
provvedeva durante la vita il de cuius, ma vocati alla sua morte in
ordine successivo, ove non fosse previsto il consolidamento, la
possibilità, per i chiamati successivamente, di godere del
beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Così quando siano chiamati
il genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al de cuius del
genitore, anche per un solo giorno, impedirebbe al fratello inabile,
che pur era assistito in vita dal lavoratore, di godere della
riversibilità.
La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione
come tertium comparationis ha dunque realizzato una razionalizzazione
del sistema, onde sarebbe irragionevole che da essa, stante
l'identità di situazioni, rimanessero esclusi gli assistiti dai
dipendenti pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perché il
permanere di tale discriminazione determinerebbe quella ulteriore,
qui posta in evidenza, all'interno della medesima categoria dei
chiamati, in quanto alcuni di questi potrebbero non godere del
beneficio per un evento del tutto casuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella
parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili
e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero
del Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla
morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la
pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del
t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte