Sentenza n. 397/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
n.3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e
dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza
emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto
dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone
Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di
Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare
Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri,
Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto 1.1 - Con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24
gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez.VI, su ricorso proposto dal
Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri
(Reg. ord. n. 31/1989), è stata sollevata, in riferimento all'art.3
della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale degli
articoli 5, terzo comma, n.3 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e 50
n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non
contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a
professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 1973 n.580, che entro l'anno accademico
1979-1980 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e
scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite
documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al
periodo di svolgimento delle attività medesime, in tal modo
introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini
dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, tra i titolari di
contratti ex art. 5 del d.-l. n. 580 del 1973 muniti dei requisiti
didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed
i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e
scientifici".
In punto di fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia
Moschini, Alberto Calugi prestano servizio presso la facoltà di
medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti
il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico
concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di
carattere scientifico, didattico, assistenziale.
Con decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio
e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione
disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneità
a professore associato, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo
necessari.
Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di
esclusione, denunciando la disparità di trattamento, ai fini
dell'accesso alla fascia dei professori associati, con i tecnici
laureati, ammessi ai giudizi di idoneità pur essendo in possesso di
titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.
Il T.a.r. del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce
della decisione della Corte costituzionale n. 89 del 1986,
riconoscendo che la loro posizione appariva riconducibile alle
categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni di riordino
universitario anzicennate. Si ravvisava cioè "la sussistenza, in
capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o
aiuto) nell'ambito di strutture cliniche universitarie", conseguita
"se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive
pubbliche e concorsuali", tra cui quelle previste dall'art. 5 del
decreto-legge n. 580 del 1973; procedure, queste, che avevano
determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario "con
quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte
costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n.
89/1986".
1.2 - La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero
della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato.
Il Collegio a quo rileva innanzitutto di non condividere l'avviso
espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati
sarebbe senz'altro riconducibile a quella presa in considerazione
dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiché è ivi
contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo.
Peraltro, si ravvisano dubbi di costituzionalità della normativa
in relazione al diverso trattamento riservato in virtù delle norme
sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a
professore associato) ai contrattisti (che abbiano, entro l'anno
accademico 1979-1980, svolto per un triennio attività didattica e
scientifica, quast'ultima comprovata da pubblicazioni edite
documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al
periodo di svolgimento delle attività medesime) rispetto a quello
assicurato, invece, ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della
Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici interni forniti dei
predetti requisiti didattici e scientifici.
Non potrebbe pertanto essere negato, ad avviso dei giudici
remittenti, l'identico beneficio ai contrattisti, che l'attività
scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i titolari
dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n.
580, non soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure
concorsuali bandite dalle Università (art. 5, sesto comma), ma sono
chiamati in via istituzionale a svolgere attività didattica e
scientifica, essendo tenuti a prestare assistenza agli studenti,
controllo del relativo profitto, attività di esercitazioni, e
potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio e di ricerca,
delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).
Del resto, per i detti contrattisti presso le facoltà di medicina
e chirurgia, sempre l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973
prescrive che, qualora i medesimi svolgano attività di assistenza e
cura oltre i limiti precisati dalla norma, gli stessi sono
equiparati, ai fini delle rispettive leggi, agli assistenti
ospedalieri. Tale esplicita previsione renderebbe palese come i
contrattisti che svolgono attività assistenziale (e così, appunto,
gli odierni interessati, che sono tutti "strutturati", ai fini
assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a
quella dei medici interni universitari pure con compiti
assistenziali.
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie
i resistenti Antonio Vizzone ed altri, nonché gli interventori
Antonella Afeltra ed altri e Maria Clotilde Borgia ed altro,
ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore
nella materia sanitaria, ai casi già richiamati dal Consiglio di
Stato.
Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti
nel giudizio a quo "avendo interesse alla conservazione" della
sentenza di primo grado nella loro qualità di contrattisti,
assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facoltà di medicina
e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, tutti svolgenti,
pur attraverso forme e qualifiche diverse, identiche prestazioni
concernenti attività didattiche e scientifiche.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una
dichiarazione di infondatezza.
L'attività del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5
decreto-legge n. 580 del 1973, sarebbe intesa, infatti, alla
attività di studio e di ricerca meramente "a livello di formazione
individuale dell'interessato". Considerato in diritto
1. - La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione
consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge
21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da
ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore
associato i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e
chirurgia ( ex art. 5 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) che,
entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio
attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad
atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
Ciò per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei
tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia
degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti,
così come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.
2.1 - La questione è fondata.
L'indicato art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580
(Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre
1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di
contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti
alla loro qualità specifica previsti nello stesso articolo, svolgano
altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli
assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese,
come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi
dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione
sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della
precedente sentenza n. 89. Sempre che - è appena il caso di
sottolineare - ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di
idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva
concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile,
attività didattica e di ricerca.
2.2 - Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte
contenute - in astratto - nel più volte indicato art. 5 del
decreto-legge n. 580.
La procedura concorsuale per il contratto è esplicitamente
prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma
undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni,
anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto
di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni:
elementi tutti, questi, che appaiono validi ad integrare
l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.
Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attività
scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non può darsi
pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la
ricerca resterebbe meramente circoscritta - senza cioè poter essere
altrimenti utilizzata - "a livello di formazione individuale"; essa,
infatti, è sempre sì frutto di personale studio, fruibile, tuttavia
- per i principi di libertà che costituzionalmente la assistono - da
chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi
contenuti esternati in pubblicazioni edite.
Conclusivamente, perciò, ricorre una ingiustificata sperequazione
della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai
giudizi di idoneità per il conseguimento della qualifica di
professore associato; a ciò consegue la dichiarazione di
incostituzionalità sospettata dal Collegio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non
contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i
titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura
oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno
accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni
edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti
risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte