Ordinanza n. 397/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo
comma, e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di
Giacchetti Giacomo ed altri, iscritta al n. 168 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Torino ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di
procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione
della Corte di cassazione vincolante nel giudizio a quo, trattandosi
di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Suprema Corte - non
consente, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini
preliminari che, di fronte alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, di
indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista
per i procedimenti di competenza del tribunale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale si è riportata integralmente ad altro atto di
intervento spiegato su questione analoga, circa la quale aveva
formulato eccezione di inammissibilità;
Considerato che questa Corte, nel disattendere l'eccezione di
inammissibilità formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha
dichiarato non fondata una questione del tutto analoga a quella ora
proposta, osservando che "nessuna delle possibili scelte del
legislatore (udienza camerale o procedura de plano) può ritenersi
una scelta costituzionalmente obbligata" e che, d'altro canto, le
Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto
giurisprudenziale emerso sul punto, hanno affermato che la procedura
da seguire non sia quella in contraddittorio ma quella de plano, "con
ciò accedendo alla soluzione interpretativa voluta, sub specie di
questione di legittimità costituzionale, dall'ordinanza di
rimessione" (v. sentenza n. 130 del 1993);
e che, pertanto, non prospettando il giudice a quo temi nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte