Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come

modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure

urgenti in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 7

giugno 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino,

sul ricorso proposto da Galuppini Arrigo contro l'Intendenza di

finanza di Torino, iscritta al n. 1302 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino -

con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 (r.o. n. 1302 del 1996), nel

giudizio proposto da Galuppini Arrigo, avverso il silenzio-rifiuto

formatosi sull'istanza di rimborso degli interessi pretesi per

ritardata restituzione di imposte pagate e non dovute - ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), quale introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977,

n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre

1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella

legge 29 febbraio 1980, n. 31, nella parte in cui limita la

decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi maturati

dal contribuente nei confronti del fisco, su somme restituite perché

indebitamente percette, ritenendoli dovuti solo a partire dal secondo

semestre dalla data del pagamento e con esclusione del semestre

precedente all'emissione dell'ordinativo;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcun

elemento circa la fattispecie all'esame del giudice a quo né in

alcun modo motiva circa la rilevanza ai fini del decidere della

proposta questione;

che la questione stessa va, perciò, dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247

(Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n.

660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella legge 29

febbraio 1980, n. 31, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte