Sentenza n. 398/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 7 maggio 1965, n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo
degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti"),
promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. della
Liguria sul riscorso proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n.
14, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal Prof.
Giorgio Resta per l'annullamento della delibera del Comitato di
Gestione della U.S.L. n. 14 "Genova V", n. 219 del 18 maggio 1983,
con la quale il ricorrente veniva collocato a riposo per il
raggiungimento del 65° anno di età, il T.A.R. della Liguria ha
sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1984, questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio
1965, n. 459, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
La disposizione impugnata, consentendo soltanto agli ufficiali
sanitari ed ai sanitari condotti - in servizio al momento
dell'entrata in vigore della legge ed in carriera da epoca anteriore
al 31 dicembre 1952 - il trattenimento in servizio per il tempo
necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non
oltre il compimento del settantesimo anno di età, porrebbe in essere
un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri
sanitari comunali, che, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, vengono obbligatoriamente collocati a riposo al
compimento del sessantesimo anno di età.
Osserva il giudice a quo che una deroga analoga a quella contenuta
nella norma censurata era stata già disposta dalla legge 24 luglio
1954, n. 596, per gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in
servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo
unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) e
successivamente estesa ad altre categorie di personale sanitario
dipendente dagli enti locali (l. 20 dicembre 1962 n. 1751, l. 6
ottobre 1964 n. 982, l. 13 luglio 1965 n. 840).
Tale evoluzione legislativa renderebbe ancor più evidente la
lamentata disparità di trattamento, già di per se stessa priva di
ragionevole giustificazione, nonché la conseguente violazione del
principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
2. - Non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo una carenza di
motivazione sulla rilevanza della questione in quanto non
risulterebbe sufficientemente esplicitato se la posizione del
ricorrente qualificata come "medico igienista di prima classe"
all'atto dell'assunzione, e poi "dirigente tecnico" sia riconducibile
ad una qualche categoria di sanitari comunali.
Nel merito l'interveniente ha sostenuto l'eterogeneità delle
situazioni poste a confronto. La deroga relativa al personale in
servizio nel 1934 avrebbe infatti obbedito ad esigenze diverse da
quelle sottostanti alla deroga disposta dalla norma impugnata, di
qui' l'impossibilità di generalizzare quest'ultima, diretta a
disciplinare un fenomeno circoscritto a specifiche categorie di
sanitari. Considerato in diritto
1. - La questione oggetto del giudizio di costituzionalità
riguarda l'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 549, nella
parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari
condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e
in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento
in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo
pensionabile, e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo
anno di età.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non prevedendo come
destinatari del beneficio del trattenimento in servizio anche gli
altri sanitari comunali, contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., in
quanto pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento,
violando, altresì, il principio di imparzialità.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza, perché, diversamente da quanto si sostiene
dall'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione è esauriente
sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio a quo come
appartenente alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali
si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma denunciata.
3. - Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., è fondata.
Se è vero che la regola generale per i sanitari che siano
dipendenti pubblici è quella del collocamento a riposo al 65° anno
di età, tuttavia, come nel caso della norma denunciata, il
legislatore, in vista di varie considerazioni, vi ha più volte
derogato, elevando il limite al 70° anno di età in relazione a
particolari categorie di personale.
Nel caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per
gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta una
prima deroga in tal senso dalla legge n. 596 del 1954, per coloro che
fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore del t.u.
del 1934 n. 383.
Tale deroga era stata estesa dalla legge 20 dicembre 1962 n. 1751
ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici comunali, proprio
perché ritenuti equiparati ai primi (Atto Camera n. 3525, 3ª
legislatura).
Appare perciò inspiegabile, come è stato ben messo in evidenza
nell'ordinanza di rimessione, che quando il legislatore si è
occupato degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in
carriera successivamente e fino al 31 dicembre 1952, non abbia
compreso nel beneficio anche gli altri sanitari comunali che, in
relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati ai
primi.
4. - La ravvisata illegittimità costituzionale della norma
denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., è da considerarsi
assorbente del riferimento all'art. 97 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 7 maggio 1965 n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo
degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti")
nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati
nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 24
marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte