Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico degli imputati minorenni) in relazione

all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81,

promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i

minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Giusti

Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Genova, chiamato a

pronunciarsi a seguito di "impugnazione" proposta avverso sentenza

con la quale, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice ha

dichiarato "non doversi procedere" a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo

penale a carico di imputati minorenni) per concessione del perdono

giudiziale, ha sollevato, per contrasto con l'art. 76 della

Costituzione, in relazione all'art. 3, lettera l) della legge di

delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 448

del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al

tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i

provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di

rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14

gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere

proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con

le quali è stata comunque presupposta la responsabilità

dell'imputato, affermando in proposito "che il diritto a proporre

l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia

sulla responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce

l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando

la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come

nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata,

come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto

di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale" (v. sentenza

n. 77 del 1993);

e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il

petitum che il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora

proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli

imputati minorenni) sollevata, per contrasto con l'art. 76 della

Costituzione in relazione all'art. 3, lettera l), della legge di

delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal Tribunale per i minorenni di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte