Sentenza n. 398/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 604/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), come modificato
dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti
individuali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1994 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra Puglisi Giuseppe e Falconi
Rachele, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 29 marzo 1994 dal Pretore di Biella nel
procedimento civile vertente tra Antonello Monica e la s.a.s.
Islanda, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione
della sentenza del Pretore di Giarre con la quale era stata
dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente da
tale Puglisi Giuseppe, esercente la professione di commercialista, il
Tribunale di Catania, sezione lavoro, con ordinanza in data 4
febbraio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Licenziamenti individuali) così
come sostuito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme
sui licenziamenti individuali). Osserva il tribunale che nell'ipotesi
di licenziamento intimato verbalmente da un datore di lavoro con meno
di sedici dipendenti - fattispecie ricorrente nel caso - al
lavoratore compete la correspensione dell'intera retribuzione dalla
data del licenziamento fino a quella della riassunzione e non sarebbe
pertanto applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 della legge
n. 604 del 1966 per il licenziamento senza giusta causa o
giustificato motivo dal momento che il licenziamento intimato
oralmente sarebbe da ritenersi inesistente e, quindi, improduttivo di
qualsivoglia effetto.
A parere del rimettente ciò determinerebbe una violazione del
principio di uguaglianza, sia per la previsione di una diversa
disciplina per casi analoghi, quali sono quelli del licenziamento
intimato verbalmente e quello del licenziamento senza giusta causa o
giustificato motivo, che per la mancata diversificazione della
disciplina a seconda che il licenziamento verbale venga intimato da
un piccolo imprenditore ovvero da un imprenditore con un numero
superiore di dipendenti.
Lamenta inoltre il giudice a quo che la normativa in oggetto viene
a sottoporre le piccole imprese ad un sistema sanzionatorio eguale a
quello previsto per le altre imprese, così ponendosi in contrasto
con "il principio generale di tutela della piccola impresa" di cui
all'art. 44 della Costituzione.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestatamente infondata. Osserva la difesa erariale che il
licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile di produrre un
qualsivoglia effetto anche temporaneo e provvisorio e non può
pertanto essere equiparato al licenziamento, formalmente corretto, ma
non sorretto da giusta causa o giustificato motivo; la diversità
delle conseguenze giuridiche ricollegate ai differenti stati viziosi
si giustifica in ragione del regime particolarmente rigoroso che il
legislatore ha inteso introdurre riguardo alla forma del
licenziamento.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Biella con ordinanza emessa in data 29 marzo 1994. Osserva
il Pretore che il licenziamento disciplinare intimato senza
l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 7, secondo e terzo comma,
dello Statuto dei lavoratori o comunque viziato nella forma, viene ad
esser irragionevolmente sanzionato più gravemente, per il permanere
degli obblighi retributivi e normativi a carico del datore di lavoro,
rispetto al licenziamento formalmente corretto ma viziato nel merito
per la mancanza della giusta causa o giustificato motivo sanzionato,
invece, con la "mera tutela risarcitoria".
4. - In tale giudizio non si è costituita la parte privata né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Data l'analogia delle questioni i giudizi possono essere
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. Tuttavia le
questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione in esame, pur
avendo per oggetto la stessa norma (art. 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, in
tema di licenziamenti individuali), vanno esaminate separatamente,
oltre che per la non coincidenza delle norme costituzionali di
riferimento, soprattutto perché, mentre il Pretore di Biella lamenta
che la norma denunziata non prevede anche per i licenziamenti viziati
per mancato rispetto delle garanzie procedimentali (di cui ai commi
secondo e terzo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300), le
medesime conseguenze stabilite dal citato art. 8, il Tribunale di
Catania si duole che queste conseguenze non siano previste per il
licenziamento inefficace per difetto di forma scritta (art. 2 della
legge n. 604 del 1966). Entrambe le questioni sono evidentemente
rilevanti per la risoluzione delle rispettive controversie.
2. - Il Pretore di Biella osserva in particolare che la questione
di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata solo
se si pensa "al caso del lavoratore, sorpreso in flagranza di furto a
cui non sia formalmente contestato l'addebito, che verrebbe ad essere
di fatto reintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poi
completamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato in modo
formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamente il danno in
misura che può addirittura scendere, in caso di rapporto breve, alle
2-5 mensilità".
3. - Analoghe perplessità erano recentemente emerse in sede di
giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; la
quale in una fattispecie di licenziamento per motivi disciplinari,
confermando l'orientamento di altre sentenze anteriori, ha ritenuto
(sentenze nn. 4844, 4845, 4846, del 1994) che "alla inosservanza
delle garanzie procedimentali, previste dall'art. 7 della legge n.
300 del 1970, conseguono gli stessi effetti stabiliti per l'ipotesi
di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, dal
momento che sarebbe illogico ricollegare a quella inosservanza
conseguenze diverse e più gravi di quelle derivanti dall'accertata
insussistenza dell'illecito disciplinare. Altrimenti si
verificherebbe che un licenziamento inidoneo a conseguire l'effetto
risolutivo, perché viziato nella forma, comporterebbe una tutela
reale (e pertanto un obbligo di retribuzione sino alla
reintegrazione), laddove la accertata inesistenza della giusta causa,
non privando il licenziamento dell'effetto risolutorio, sarebbe
seguita soltanto dall'obbligo del pagamento del preavviso".
Va altresì posto in evidenza che la conclusione interpretativa
accolta è coerente con le decisioni di questa Corte (in particolare
con le sentenze n. 427 e 586 del 1984).
4. - Le citate pronunce, delle Sezioni Unite della Cassazione,
nelle quali sono ravvisabili i connotati del diritto vivente
sopravvenuto all'ordinanza di rimessione del Pretore di Biella,
rendono manifesto che i dubbi di costituzionalità sollevati dal
Pretore possono essere risolti in via interpretativa, senza bisogno
di incidere sulle norme così come formulate.
La questione stessa, pertanto, deve essere respinta apparendo
risolutiva la predetta interpretazione adeguatrice ai precetti
costituzionali.
5. - In ordine alla questione sollevata dal Tribunale di Catania
il vizio del licenziamento non riguarda il difetto delle garanzie
procedimentali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 dello
Statuto dei lavoratori, ma la mancanza della forma scritta, come
richiesta - a pena di inefficacia - dall'art. 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604.
Il giudice rimettente denunzia: a) la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto il datore di lavoro, incorrendo nell'errore
di intimare un licenziamento verbale, deve subire conseguenze ben
più gravose di quelle previste dalla legge in caso di licenziamento
annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo; b)
violazione dell'art. 44 della Costituzione, contenente un "principio
generale di tutela della piccola impresa". Si osserva in particolare
che la "normativa impugnata finisce per sottoporre queste imprese ad
un sistema sanzionatorio eguale a quello previsto per ben altre
imprese proprio con riguardo ad eventuali errori formali cui il
piccolo imprenditore, meno consapevole del quadro normativo,
certamente è più soggetto".
6. - Questa Corte ritiene che la situazione risultante dalle
vigenti norme non appare in contrasto con i principi costituzionali
per una serie di considerazioni:
a) la legge esige la forma scritta, quale elemento certo e
costitutivo della volontà di recesso; volontà che deve risultare da
un documento soprattutto per tutelare l'essenziale interesse della
parte più debole del rapporto a conoscere e ad impugnare l'atto nel
termine decorrente dalla data di notifica dello stesso;
b) mentre la c.d. tutela obbligatoria ( ex art. 8 legge 604 del
1966) per vizi sostanziali del licenziamento (mancanza di giusta
causa o giustificato motivo) trova il suo presupposto
nell'impugnazione di un atto risolutorio del rapporto di lavoro, il
licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla
continuità del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore
alla retribuzione fino alla riammissione in servizio;
c) né costituisce valido "tertium comparationis" l'art. 18
dello Statuto dei lavoratori relativo alla grande e media impresa,
attesa la disomogeneità di questa situazione rispetto a quella della
piccola impresa;
d) anche se ravvisabile nell'art. 44 della Costituzione un
principio generale di favore per la piccola impresa (trattamento
privilegiato giustificato soprattutto ai fini occupazionali), ciò
non significa che per tale categoria di imprese debba essere ritenuta
non operante la c.d. tutela reale a fronte di un licenziamento privo
della essenziale forma scritta, tenuto conto anche dell'esigenza di
evitare che, proprio a causa del più diretto rapporto con il datore
di lavoro, questi finisca per trascurare elementi formali di
essenziale valore riguardo all'atto di risoluzione del rapporto
medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in
motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti
individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione, dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte