Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 37legge 87/1953
  • art. 19d.lgs. 80/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle modifiche al codice di procedura civile

relative alla proponibilità delle domande giudiziali al Pretore, in

funzione di giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento del

tentativo obbligatorio di conciliazione, promosso dal Pretore di

Brescia, con ricorso depositato il 30 marzo 1999 ed iscritto al n.

114 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il Pretore di Brescia, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 25 marzo

1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 69,

comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,

n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), nonché all'art. 412-bis,

terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dal

comma 9 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998,

i quali - là dove condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa

proponibilità (e non già, come prima di tali modifiche, la mera

procedibilità) delle domande giudiziali in materia di lavoro al

decorso del termine, rispettivamente di novanta e sessanta giorni,

dalla data di proposizione del tentativo obbligatorio di

conciliazione - lederebbero le sue attribuzioni costituzionali di

Pretore in funzione di giudice del lavoro, creando un ostacolo

temporale all'esercizio del diritto dell'interessato e rendendo

quindi disagevole la tutela giurisdizionale;

che, ad avviso del ricorrente - il quale sottolinea che sul suo

ruolo sono pendenti molte controversie instaurate dopo l'entrata in

vigore delle disposizioni contestate - "qualsiasi limitazione

incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale

non solo determina la violazione dell'art. 24 Cost., ma è, altresì,

idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni dell'Autorità

giudiziaria", essendo peraltro "assai difficile, se non (forse)

impossibile" sollevare in via incidentale questione di legittimità

costituzionale delle richiamate norme "che non eliminano la tutela

giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile l'esercizio dopo il

decorso del termine legale che determina l'espletamento del tentativo

obbligatorio di conciliazione";

che, in conseguenza, dette disposizioni di legge sarebbero: a)

viziate da difetto di competenza del Consiglio dei ministri, per

violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,

avendo il Governo "esercitato la funzione legislativa oltre i limiti,

criteri e principi - valutati nel loro complesso, come risultanti

dall'insieme delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n.

59 del 1997 - fissati nella delega, non rispettando il criterio che

gli imponeva di regolare il tentativo obbligatorio quale condizione

di procedibilità e non di proponibilità"; b) lesive dell'art. 24

della Costituzione, in quanto, "a fronte di una scelta legislativa

che ha regolato il processo del lavoro in modo tale da imporre (o,

quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un termine

fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del

ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di

espletamento del tentativo di conciliazione, fissato in

sessanta/novanta giorni, ai fini della proponibilità della domanda

giudiziale, si pone come abnormemente defatigatorio e lo sarebbe,

comunque, anche se il termine fosse di un solo giorno, perché

evidentemente incompatibile con le regole processuali dirette a

determinare una rapida definizione delle cause dinanzi al giudice del

lavoro"; c) lesive dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, "mentre

non (sono) idonee a rendere più efficace il tentativo di

conciliazione obbligatorio, quale strumento deflazionistico del

contenzioso giudiziario - perché non sono state introdotte

innovazioni, di struttura e di sostanza, tali da rendere il tentativo

preprocessuale più vantaggioso per le parti interessate e tali da

non farlo considerare come mero adempimento burocratico -,

sicuramente crea(no) un ostacolo temporale all'esercizio del diritto,

rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte

più debole e, comunque, di quella più interessata alla rapida

definizione della controversia dinanzi al giudice del lavoro";

che, in via pregiudiziale, il ricorrente dichiara di sollevare

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3, del

decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 19 del

decreto legislativo n. 387 del 1998, nonché dell'art. 412-bis, terzo

comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 19, comma 9, del

decreto legislativo n. 387 del 1998, "nelle rispettive parti che

condizionano la proponibilità delle domande giudiziali al decorso

del termine (rispettivamente di novanta e sessanta giorni) dalla data

di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione", per

violazione degli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della

Costituzione;

che, in conseguenza, chiede a questa Corte di sospendere il

giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto e di rimettere

davanti a sé la questione pregiudizialmente sollevata.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in

camera di consiglio e senza contraddittorio sull'ammissibilità del

ricorso, accertando se esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza;

che l'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e

l'art. 412-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come modificati

dall'art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, sono

palesemente inidonei per il loro contenuto a ledere la sfera delle

attribuzioni costituzionali del giudice, recando una disciplina che

riguarda unicamente le modalità di esercizio dell'azione e, dunque,

interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui

prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente

menomativa di tali attribuzioni);

che in realtà il Pretore di Brescia, con un'ordinanza emessa

fuori dall'a'mbito d'un processo, tende ad ottenere surrettiziamente

la declaratoria d'illegittimità costituzionale di detta normativa,

sollevando in via pregiudiziale una questione concernente invece

l'oggetto stesso del conflitto, laddove egli avrebbe correttamente

dovuto utilizzare a tal fine - non potendosene di certo escludere

l'attivabilità in concreto - lo strumento del giudizio incidentale

nei processi (a suo dire già) instaurati davanti a lui dopo

l'entrata in vigore delle disposizioni contestate;

che, pertanto, il conflitto è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

proposto dal Pretore di Brescia nei confronti del Consiglio dei

ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte