Sentenza n. 399/1987
Altra decisione · depositata il 19/11/1987 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria, con
ricorsi notificati il 23 e 25 febbraio 1987, depositati in
cancelleria il 3 e 5 marzo 1987 ed iscritti ai nn. 7 e 8 del registro
1987 per conflitti di attribuzioni sorti a seguito della delibera del
C.I.P.E. 17 dicembre 1986, concernente "Programmi integrati
mediterranei";
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre il Giudice relatore
Francesco Saja;
Uditi gli avvocati Enrico Spagna Musso per la Regione
Emilia-Romagna, Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato
dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con regolamento n. 2088/85 del 23 luglio 1985, in G.U.C.E.
del 27 luglio 1985 n. L. 197/1, il Consiglio delle Comunità europee
dettava la disciplina relativa ai Programmi integrati meditterranei,
detti P.I.M., al fine di accelerare lo sviluppo delle regioni
meridionali della Comunità economica.
A norma di tale regolamento, i programmi dovevano essere elaborati
dalle autorità regionali (art. 5) ed applicati mediante "contratti
di programma", conclusi dalla Commissione, dagli stati membri, dalle
autorità regionali o da qualsiasi altra autorità designata dagli
stati membri (art. 9).
Alla Commissione spettava poi di controllare la conformità dei
programmi al regolamento e di stabilire le azioni oggetto di
contributi finanziari da parte della Comunità (art. 6).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio
1986, in G.U. 8 febbraio 1986 n. 32, veniva dettata la procedura per
l'attuazione del regolamento, confermandosi la competenza delle
regioni per l'elaborazione dei programmi, prevedendosi un esame di
essi da parte di un comitato appositamente costituito presso
l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed,
ancora, una valutazione del C.I.P.E. concernente la riserva di due
terzi del finanziamento a favore delle zone meridionali, la priorità
delle azioni, la coerenza con le linee della politica economica
generale e la copertura finanziaria della quota parte nazionale.
Con delibera del 17 dicembre 1986, in G.U. 10 febbraio 1987 n. 33,
il C.I.P.E., esaminati i programmi elaborati dalle regioni, stabiliva
tra l'altro per ciascuno di essi un volume di investimenti che
l'Italia avrebbe proposto alla Comunità e la loro sottoposizione al
"Nucleo di valutazione" istituito presso il Ministero del bilancio e
della programmazione ai sensi dell'art. 4 l. 26 aprile 1982 n. 181.
2. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 1987 (n. 7 del 1987) la
Regione Emilia-Romagna impugnava, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39
l. 11 marzo 1953 n. 87, la citata delibera del C.I.P.E., lamentandone
il contrasto col regolamento comunitario, che, a suo dire, escludeva
la competenza del C.I.P.E. stesso.
Alla Regione sembrava inoltre illegittimo che il programma da essa
elaborato venisse sottoposto al suddetto Nucleo di valutazione,
competente ad esaminare soltanto piani economici comportanti
interventi finanziari dello Stato o di altri "enti pubblici" (art. 1
l. 17 dicembre 1986 n. 878, contenente la compiuta disciplina del
Nucleo), tra i quali, in base alla corretta interpretazione dell'art.
1 ora citato, non rientravano le regioni.
In definitiva, sembrava alla ricorrente che l'impugnata delibera
comportasse un'invasione delle competenze amministrative regionali,
tanto più che i programmi in questione concernevano materie
riservate alle dette competenze dagli artt. 117 e 118 Cost. e, per
quanto atteneva specificamente all'attuazione dei regolamenti
comunitari, dall'art. 6 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
3. - Analogo ricorso veniva notificato il 25 febbraio successivo
(n. 8 del 1987) dalla regione Liguria, la quale lamentava che il
C.I.P.E. aveva ridotto il volume degli investimenti ad essa
destinati.
4. - In entrambi i giudizi interveniva la Presidenza del Consiglio
dei ministri, osservando preliminarmente che le asserite violazioni
del regolamento comunitario non comportavano, di per sé,
un'invasione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle
regioni.
L'interveniente notava inoltre che la competenza del C.I.P.E. era
stata stabilita dal D.P.C.M. 1° febbraio 1986, non impugnato, e che
l'esame del "Nucleo di valutazione" era prescritto dalla l. n. 878
del 1986, non potendosi negare che nella specie si trattase di
investimenti pubblici. Le competenze regionali di cui agli artt. 117
e 118 Cost., infine, non escludevano la valutazione del C.I.P.E.,
espressa nell'interesse generale.
5. - La Regione Liguria, in prossimità dell'udienza, depositava
memoria, illustrando ulteriormente i motivi del ricorso. Considerato in diritto
1. - I due conflitti di attribuzioni, proposti dalle Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna, concernono il medesimo atto, mediante il
quale lo Stato, attraverso i suoi organi (il C.I.P.E. nonché il
Nucleo di valutazione di cui all'art. 4 l. 26 aprile 1982 n. 181), è
intervenuto nel procedimento concernente la definizione dei Programmi
integrati mediterranei (P.I.M.), elaborati dalle Regioni medesime. I
giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Eccepisce preliminarmente il Presidente del Consiglio dei
ministri l'inammissibilità dei due ricorsi, in quanto le Regioni
lamentano l'invasione di una competenza ad esse demandata da un atto
comunitario (Reg. C.E.E. n. 2088/85) e non da disposizioni della
Costituzione ovvero da norme costituzionali, sicché non sarebbe
configurabile un conflitto di attribuzioni, che ha per indefettibile
presupposto l'invasione di una potestà costituzionalmente garantita.
L'eccezione non può essere accolta.
Già la Corte, pur non affrontando ex professo il problema, ha
ripetutamente ritenuto l'ammissibilità di analoghi ricorsi (cfr., da
ultimo, sent. n. 304/1987) e tale indirizzo va confermato.
Invero, gli organi delle Comunità europee non sono tenuti ad
osservare puntualmente la disciplina nazionale e, in particolare, la
ripartizione delle competenze pur prevista da norme di livello
costituzionale, ma possono emanare, nell'ambito dell'ordinamento
comunitario, disposizioni di differente contenuto: le quali però,
come questa Corte ha già avvertito, debbono rispettare i principi
fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i diritti
inalienabili della persona umana (sent. n. 187/1977).
Quando tale condizione, come nella specie, sia osservata, le norme
comunitarie si sostituiscono a quelle della legislazione interna e,
se hanno derogato a disposizioni di rango costituzionale, debbono
ritenersi equiparate a queste ultime, in virtù del disposto
dell'art. 11 Cost., il quale consente la limitazione della sovranità
nazionale al fine di promuovere e favorire organizzazioni
internazionali tra cui, com'è ius receptum, le Comunità europee.
Conseguentemente, se viene lamentata l'invasione di una competenza
attribuita e garantita da un atto normativo comunitario, che ha
disciplinato la materia in maniera differente dalla norma
costituzionale interna, il procedimento per conflitto di attribuzioni
va considerato ammissibile, sempre che, intuitivamente, ricorrano le
altre condizioni richieste dall'ordinamento nazionale.
3. - Quanto ora osservato serve a dimostrare anche l'infondatezza
della pretesa della Regione Emilia-Romagna, la quale deduce che,
indipendentemente da ogni altra considerazione relativa al contenuto
dell'atto comunitario, il conflitto dovrebbe essere risolto a favore
degli enti impugnanti, poiché il sopra ricordato regolamento
concerne materie tutte rientranti, a suo dire, nelle potestà
regionali ai sensi degli artt. 117 e 118, primo comma, Cost. Per
contro, nei limiti ora detti, tali norme valgono ai fini interni ed
è perciò consentito alla disposizione comunitaria, sulla base del
già citato art. 11 Cost., di distribuire in modo diverso le
competenze per singoli casi da essa considerati, così come è
avvenuto nella fattispecie.
Deve peraltro aggiungersi che le provvidenze comunitarie previste
dal regolamento e delle quali si discute - hanno, com'è precisato
espressamente nel preambolo dello stesso, carattere unitario e
concernono anche "l'energia" (art. 2), ossia una materia non compresa
nelle competenze locali stabilite dai richiamati artt. 117 e 118,
primo comma, Cost., di talché la stessa premessa posta dalle Regioni
- secondo cui tutte le materie considerate dal regolamento
atterrebbero alle loro potestà - anche in sé considerata, non può
non suscitare serie perplessità, sulle quali non è peraltro il caso
di soffermarsi per la ragione assorbente prima enunciata.
4. - Non vale poi il richiamo delle ricorrenti all'art. 6 d.P.R.
n. 616/1977, il quale dispone che spettano alle Regioni, per le
materie loro attribuite, anche le funzioni amministrative relative
all'applicazione dei regolamenti comunitari.
La norma invocata ha infatti per necessario presupposto che la
materia disciplinata rientri nella competenza regionale anche secondo
la normativa comunitaria, mentre, non ricorrendo tale ipotesi, è di
tutta evidenza come il detto art. 6 non trovi possibilità di
applicazione.
Appunto, a sostegno del loro assunto, le Regioni invocano la
disposizione dell'art. 5, punto 2, cit. regolamento, da esse inteso
nel senso che attribuisca alla loro potestà (e soltanto ad essa)
l'elaborazione dei Programmi integrati mediterranei, lasciando agli
organi statali esclusivamente il potere di controllare l'osservanza
della riserva di due terzi del finanziamento alle zone del
Mezzogiorno: conseguentemente, sempre secondo gli enti impugnanti, i
provvedimenti dei due organi statali (C.I.P.E. e Nucleo di
valutazione), in base ai quali vennero parzialmente modificati gli
elaborati regionali al fine di armonizzarli con le esigenze
dell'economia nazionale, avrebbero invaso la sfera delle attribuzioni
regionali, costituzionalmente garantita.
5. - La detta interpretazione non può però essere condivisa
perché si discosta dalle comuni regole di ermeneutica, considerando
soltanto una parte della riportata disposizione e trascurando il
contenuto complessivo dell'atto comunitario.
Il regolamento infatti ha concepito i Programmi integrati
mediterranei non, come vorrebbero gli enti impugnanti, quali atti di
esclusiva competenza locale e privi di collegamento con tutti gli
interventi, regionali, comunitari e nazionali, ma, secondo quel che
inequivocabilmente emerge dalla stessa denominazione (programmi
integrati), come strumenti di integrazione dei detti interventi,
diretti ad eliminare gli eventuali ritardi ancora esistenti nello
sviluppo socio-economico delle zone meridionali dalla Comunità.
Da ciò il proposito, dichiarato più volte nel preambolo e nel
testo del provvedimento, di... "prevedere un'impostazione programmata
e pluriennale degli interventi nazionali e comunitari in queste
Regioni"; di "elaborare programmi di sviluppo integrato, concepiti ed
attuati per migliorare la situazione socio-economica delle Regioni
interessate"; di "offrire una risposta globale alla diversità dei
problemi che gravano sulle Regioni e di perseguire tre obiettivi,
ossia lo sviluppo, l'adeguamento nonché il sostegno all'occupazione
ed ai redditi"; di prevedere "azioni interdipendenti e complementari
tra di loro" nonché "coerenti con le politiche comuni".
Tale intento degli organi comunitari è chiaramente ribadito
dall'art. 4, secondo comma, dello stesso regolamento, il quale
dispone che "le azioni oggetto dei P.I.M. debbono essere
complementari tra di loro ed adeguate alle caratteristiche delle
varie regioni e zone, in modo da assicurare l'integrazione dei vari
mezzi nazionali e comunitari da mettere in atto".
È di non trascurabile importanza considerare inoltre che sul
bilancio degli stati membri grava il maggiore onere economico, mentre
la Comunità si limita a corrispondere un contributo solo in caso di
insufficienza delle risorse nazionali.
6. - Tutto ciò spiega come il citato art. 5, punto 2, del
regolamento, secondo la sua inequivoca formulazione inspiegabilmente
trascurata dalle ricorrenti, riferitesi soltanto ad un'espressione
isolatamente considerata, dia il massimo rilievo alla posizione dello
Stato membro, al quale consente persino di escludere gli enti
regionali dall'elaborazione dei piani per investire altre autorità,
con una scelta discrezionale la quale può riguardare indubbiamente
anche un organo centrale.
Di conseguenza risulta palese l'infondatezza della pretesa
regionale, secondo cui andrebbero esclusi dall'elaborazione dei
programmi suindicati gli organi statali, investiti per contro di un
ruolo essenziale in materia, sia per quanto già rilevato, sia per il
fatto che solo essi possono avere una piena cognizione delle
condizioni dell'economia nazionale, nella cui prospettiva,
integralmente valutata, i programmi stessi debbono inserirsi. A ciò
si aggiunge la considerazione già formulata, secondo cui grava sullo
Stato il maggiore onere finanziario (art. 6, n. 2 cpv.), intervenendo
la Comunità con funzione sussidiaria ed integrativa, sicché una
esclusione degli organi centrali sarebbe palesemente irrazionale; e
va infine notato che lo Stato medesimo partecipa al Comitato
amministrativo previsto nell'art. 9 per l'attuazione del programma,
dovendosi anche da ciò trarre sicuramente motivo per ritenere la
notevole incidenza della sua azione.
7. - In relazione agli esposti rilievi osserva la Corte che il
Presidente del Consiglio dei ministri ha esattamente interpretato il
contenuto del Regolamento comunitario ed ha legittimamente stabilito
con decreto del 1° febbraio 1986 che i P.I.M. vengano elaborati dalle
autorità regionali e poi trasmessi all'autorità statale (C.I.P.E.),
non soltanto, come ammesso dalle stesse Regioni, per la riserva dei
due terzi del finanziamento alle zone del Mezzogiorno, ma anche, ed
è quel che qui interessa, "in riferimento alla priorità delle
azioni, ed alla loro coerenza con le linee di politica economica
generale".
Del suddetto provvedimento, che rientra sicuramente, come non è
contestato, nell'ambito della funzione di indirizzo e di
coordinamento, nessuna delle Regioni ebbe a suo tempo a dolersi, il
che risulta molto significativo anche per gli indubbi riflessi sul
successivo comportamento delle due sole Regioni che hanno proposto
l'attuale impugnazione.
8. - Un breve accenno merita la doglianza concernente la
sottoposizione dei piani in questione al Nucleo di valutazione di cui
all'art. 4 l. 26 aprile 1982 n. 181, al fine di accertare la loro
rispondenza alle esigenze delle disponibilità economiche nazionali;
doglianza certo inidonea a dare vita ad un conflitto di attribuzioni,
non essendo configurabile un'invasione di competenza per il fatto che
lo Stato abbia attribuito ad un suo organo (appunto il predetto
Nucleo di valutazione) una attività ad esso demandata: al più,
potrebbe trattarsi di un vizio dell'atto amministrativo, da far
valere davanti agli organi giudiziari competenti in materia.
Infine, sebbene il rilievo possa essere superfluo, ritiene la
Corte di aggiungere come non sia per nulla conferente l'insistente
richiamo all'art. 9 n. 2 del Regolamento, secondo cui l'applicazione
dei P.I.M. si attua mediante contratti di programma tra le parti
interessate (Commissione, Stati membri, autorità regionali o altra
autorità designata dallo Stato membro). Tale norma, infatti,
concerne un programma da attuare in quanto già formato in tutti i
suoi elementi e quindi approvato definitivamente dagli organi
comunitari: per contro, lo stesso art. 9 non regola affatto il
relativo procedimento di formazione, onde non ha alcuna rilevanza ai
fini qui considerati.
Ed in proposito va osservato che l'iter procedimentale non si
esaurisce con l'attività regionale e neppure con la trasmissione
della proposta alla Commissione, ma si protrae ulteriormente, in
quanto la Commissione stessa deve, a sua volta, vagliare il progetto
di programma, apportandovi le necessarie modificazioni, e inoltrarlo
quindi al Comitato di cui all'art. 7 Reg. cit., il quale a sua volta
deve provvedere alla relativa approvazione, da assumere con
maggioranza qualificata. Tale complessità del procedimento
chiaramente conferma l'esigenza della partecipazione dello Stato a
difesa di interessi che trascendono l'ambito locale (vedi retro nn. 5
e 6), e incidono in quello nazionale.
In conclusione, i due ricorsi, per le suesposte considerazioni,
non possono ritenersi fondati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta i ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna indicati
in epigrafe e dichiara che spetta allo Stato di modificare, in
relazione alle complessive esigenze dell'economia nazionale, i
Programmi integrati mediterranei formulati dalle Regioni, da inviare
alla Commissione delle Comunità europee per la definitiva formazione
dei Programmi medesimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte