Sentenza n. 399/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 31legge 270/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987
dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi
riuniti proposti da Izzi Giulia ed altre contro il Provveditorato
agli studi di Isernia ed altri, iscritta al n. 376 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima Serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione di Antonelli Silvano ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Federico Sorrentino per Antonelli Silvano ed
altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 9 gennaio
1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente"), per la parte in cui esclude dal
beneficio della riserva di posto in sede di concorso magistrale
categorie di "precari" - in particolare i supplenti nella scuola
popolare - in possesso di titoli di servizio perfettamente identici a
quelli previsti per i destinatari della norma impugnata.
La norma stabilisce che gli insegnanti con due anni di servizio di
insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel
sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti
che abbiano conseguito, in concorsi di accesso ai ruoli della scuola
elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio
corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni
di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno
titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il
primo concorso ordinario (da bandire, ai sensi del precedente art.
20, dopo l'entrata in vigore della legge stessa).
Il giudice a quo ha rilevato l'ontologica equivalenza del servizio
prestato nelle scuole popolari e nelle scuole o istituti d'istruzione
statale (equivalenza confermata indirettamente anche nell'art. 46
della stessa legge n. 270 del 1982 che prevede, ai fini
dell'immissione in ruolo, la riconoscibilità del servizio prestato
nelle scuole popolari), sì che non parrebbe giustificabile la
diversa considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui alla impugnata disposizione. Né, ad avviso del
giudice rimettente, la riconoscibilità del servizio prestato in
scuole popolari anteriormente all'anno scolastico 1979-80 può essere
esclusa dall'art. 46 della legge medesima, la cui formulazione, se
comporta l'inapplicabilità del beneficio a chi non sia in possesso,
ai fini dell'immissione in ruolo, dei requisiti tassativamente
indicati (servizio di un anno nel sessennio antecedente al 10
settembre 1981 in corsi di scuola popolare ovvero, come incaricati o
supplenti, nelle scuole elementari statali) non è rilevante ai fini
dell'applicazione di ulteriori vantaggi fondati su titoli di servizio
obiettivamente identici, anche se prestati in epoche diverse.
Una valutazione di equivalenza dei servizi prestati nei due
diversi tipi di insegnamento è implicita d'altra parte, secondo il
giudice a quo, nella stessa norma, allorché questa considera il
servizio prestato, sia pure in determinati periodi, nei corsi di
scuola popolare quale titolo idoneo agli effetti della immissione in
ruolo nella scuola elementare (e media) statale.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituite
alcune parti private insistendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O.
n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se
contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31
della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la
riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti
supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti
di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.
2. - La questione è fondata.
La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata,
tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi
di scuola popolare, è priva di giustificazione, dal momento che
questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il
relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare "è
scuola esclusivamente statale".
La ratio decidendi è la medesima della sentenza di questa Corte
n. 249 del 1986, che rilevava identità di struttura didattica dei
corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente
equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e
negli altri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente"), nella parte in cui non prevede la riserva di
posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti
nella scuola popolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte