Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21, il 24

ed il 21 febbraio 1997 dal pretore di Catania, sezione distaccata di

Acireale, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 264 e 265 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto (r.o. nn. 263,

264 e 265/1997) il pretore di Catania, sezione distaccata di

Acireale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di

applicazione della pena, accerti la colpevolezza dell'imputato,

ovvero lo dichiari colpevole del reato, ovvero ne pronunci "condanna"

alla pena concordata tra le parti, in riferimento agli articoli 27,

primo e secondo comma, e 3 della Costituzione (quest'ultimo

richiamato solo nell'ordinanza n. 264/1997);

che, in particolare, il giudice rimettente lamenta che, alla

stregua dell'interpretazione che il "diritto vivente" riserva

all'art. 444 cod. proc. pen., la sentenza di applicazione della pena

prescinde dal previo accertamento non solo della responsabilità

dell'imputato, ma della stessa sussistenza del fatto-reato;

che tale disciplina violerebbe i principi costituzionali della

personalità della responsabilità penale e della presunzione di non

colpevolezza sino alla condanna definitiva, nonché il principio di

ragionevolezza, creando una assurda disparità di trattamento tra

imputati a seconda del rito applicato;

che ad avviso del giudice rimettente si tratta di "una concezione

aberrante, sia sul piano etico che giuridico, perché, scindendo pena

da responsabilità, vulnera il principio fondamentale del diritto

penale secondo cui non può esserci applicazione di pena (cioè

condanna penale) senza accertamento di responsabilità";

che la questione di legittimità costituzionale non investirebbe,

secondo l'opinione del rimettente, l'istituto del patteggiamento nel

suo complesso, in quanto il giudice avrebbe la possibilità di

acquisire la certezza morale della colpevolezza dell'imputato

patteggiante sulla base sia della stessa richiesta di applicazione

della pena, che comporta una implicita ammissione di responsabilità,

sia degli atti delle indagini preliminari, ma solo la funzione della

sentenza di applicazione della pena, che alla luce della consolidata

giurisprudenza di legittimità non comporta un accertamento di

responsabilità;

che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, in relazione al pressoché identico contenuto

delle tre ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che, a prescindere dalla plausibilità della ricostruzione

operata dal giudice rimettente circa la natura della sentenza di

applicazione della pena e delle conclusioni che egli trae dalla più

recente giurisprudenza di legittimità in materia, la questione pone

in realtà in discussione non solo la natura di tale sentenza, ma la

stessa struttura e la disciplina complessiva dell'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

che, in effetti, la richiesta del giudice rimettente di una

sentenza additiva ove si affermi che il giudice, nel pronunciare

sentenza di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza

dell'imputato, o dichiararlo colpevole del reato, ovvero pronunciare,

quantomeno, condanna alla pena concordata tra le parti, comporterebbe

una completa revisione dell'istituto in esame, in quanto la diversa

natura che il rimettente vorrebbe attribuire alla sentenza di

applicazione della pena rispetto a quella risultante dall'attuale

disciplina non potrebbe non riflettersi sui controlli e sugli

accertamenti giurisdizionali che il giudice è chiamato ad effettuare

prima di accogliere la richiesta delle parti (per cui v. sentenze n.

155 del 1995, n. 116 del 1992, n. 313 del 1990), nonché sugli

effetti della sentenza medesima;

che, in particolare, al fine di rendere l'istituto

dell'applicazione della pena adeguato alla qualificazione che il

rimettente vorrebbe attribuire alla sentenza di cui all'art. 444,

comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe comunque essere riscritta ex novo

la disciplina che attualmente subordina l'accoglimento della

richiesta di applicazione della pena alla condizione che il giudice

non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.

129 cod. proc. pen., e circoscrive il controllo giurisdizionale del

giudice all'accertamento della correttezza della qualificazione

giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle

circostanze del reato, nonché alla verifica sulla congruità della

pena indicata dalle parti;

che tali interventi, in quanto incidenti sui meccanismi

predisposti dal codice di rito per creare un opportuno equilibrio tra

la struttura negoziale dell'istituto dell'applicazione della pena,

basato sull'iniziativa delle parti, e gli irrinunciabili accertamenti

e controlli giurisdizionali, sono riservati alla sfera di

discrezionalità del legislatore;

che, anche con specifico riferimento alla disciplina dei

procedimenti speciali, questa Corte ha ripetutamente affermato che

sono inammissibili questioni formulate in termini tali da comportare

interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto

tali, rientranti nella sfera della discrezionalità del legislatore

(v. sentenze n. 265 del 1994, 129 del 1993, nn. 187 e 92 del 1992);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte