Sentenza n. 4/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1183/1933
- art. 9d.l. 1183/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme
contenute nell'art. 9 del decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 23 febbraio 1956 del Tribunale di Verona, sezione
civile, emessa nella causa civile promossa contro l'Ente nazionale risi
dal sig. Padovani Carlo, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dagli avvocati Enrico Guicciardi, Carlo Rizzardi e Guido Viola,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14
aprile 1956 ed iscritta al n. 89 del Registro ord. 1956;
2) Ordinanza 9 aprile 1956 del Pretore di Mantova nel procedimento
penale a carico di Campanini Uber Giacomo non costituitosi nel
precedente giudizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 161 del Reg.
ord. 1956;
3) Ordinanza 12 maggio 1956 del Pretore di Mortara nel procedimento
penale a carico di Daffara Giovanni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n.
221 del Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Enrico Guicciardi per Padovani Carlo e Giorgio
Balladore Pallieri per l'Ente nazionale risi ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Luciano Tracanna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Tribunale di Verona, sezione civile, con ordinanza del 23
febbraio 1956 emessa nella causa civile promossa con citazione 9
febbraio 1955 dal sig. Padovani Carlo contro l'Ente nazionale risi, per
opposizione al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di
Verona 12 gennaio 1955 di pagamento all'Ente nazionale risi della somma
di lire 223. 254 per diritti di contratto e contributi accessori su
quintali 4. 999,12 di risone del raccolto 1949, avendo l'opponente
Padovani eccepito l'illegittimità costituzionale, con riferimento
all'art. 23 della Costituzione, dell'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933,
n. 1183, in base al quale venne determinata la somma oggetto del
decreto ingiuntivo, sospendeva il giudizio e ordinava la trasmissione
degli atti a questa Corte per la decisione della indicata questione di
legittimità costituzionale. L'ordinanza del Tribunale di Verona è
stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29
febbraio 1956, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
II Pretore di Mantova, con ordinanza 9 aprile 1956 emessa nel
procedimento penale a carico di Campanini Uber Giacomo relativo a
contravvenzione per omissione del pagamento dei diritti di contratto
previsti dall'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183, avendo
l'imputato eccepito l'illegittimità costituzionale del detto articolo
in riferimento all'art. 23 della Costituzione, ritenuto che il giudizio
penale in corso non potesse essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
citato, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospendeva il giudizio. L'ordinanza del Pretore di Mantova è stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 aprile 1956,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Pretore di Mortara, con ordinanza 12 maggio 1956 emessa nel
procedimento penale a carico di Daffara Giovanni, imputato di omesso
pagamento dei diritti di contratto all'Ente nazionale risi, avendo la
difesa dell'imputato sollevata l'eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183 in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, ritenuto che tale eccezione
non appariva manifestamente infondata e che il giudizio penale a carico
di Daffara non potesse essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata,
sospendeva il giudizio in corso e disponeva la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. L'ordinanza del Pretore di Mortara è stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 maggio 1956,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11
marzo 1953, n. 87, si costituiva nel giudizio davanti a questa Corte il
Padovani Carlo depositando in cancelleria il 17 maggio 1956 le sue
deduzioni insieme con la procura speciale conferita agli avvocati
Enrico Guicciardi, Carlo Rizzardi e Guido Viola con elezione di
domicilio in Roma, Via Ghirza 9.
Nel giudizio avanti alla Corte, promosso dalla ordinanza emessa dal
Tribunale di Verona il 23 febbraio 1956 nella causa Padovani contro
Ente nazionale risi, si costituiva l'Ente nazionale risi, in persona
del Commissario governativo dott. Giuseppe Cantoni, rappresentato
dall'avv. Giorgio Balladore Pallieri per procura speciale rogito
Giuseppe Cerone, depositata nella cancelleria della Corte il 23 marzo
1956 insieme con le deduzioni e con elezione di domicilio in Roma
presso l'avv. Franco Ceppieri, Via del Tempio 1.
Nel termine indicato dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva nei giudizi
promossi con le tre ordinanze sopra menzionate, depositando nella
cancelleria della Corte le sue deduzioni, sottoscritte dal sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna.
I tre giudizi promossi dalle ordinanze indicate in epigrafe hanno
per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge
28 dicembre 1933, n. 1932, con riferimento all'art. 23 della
Costituzione, secondo il quale "nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
L'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183, stabilisce che "sopra
ogni contratto di vendita di risone deve essere versato all'Ente
(nazionale risi) da parte del compratore all'atto della denuncia il
diritto di contratto', di cui all'articolo precedente, nella misura
fissata dall'Ente con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e
foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze".
La eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del
citato decreto legge è stata sostenuta dalla difesa del Padovani
svolgendo ampiamente le seguenti considerazioni: 1) l'Ente nazionale
risi è un ente pubblico che come tale si inquadra nell'ampio concetto
dell'amministrazione pubblica e non un consorzio obbligatorio fra
imprenditori; 2) il "diritto di contratto", di cui è questione, non è
un contributo consorziale, ma ha carattere di vero e proprio tributo;
3) la potestà di imposizione tributaria che organi od enti della
pubblica amministrazione possono esercitare "in base alla legge", ha
per presupposto essenziale la determinazione, da parte di quest'ultima,
del limite massimo di imposizione.
La difesa dell'Ente nazionale risi, nelle sue deduzioni, mentre non
contesta che il diritto di contratto previsto dall'art. 9 del decreto
legge 11 agosto 1933, n. 1183 a favore dell'Ente nazionale risi
costituisca una "prestazione patrimoniale" alla quale è applicabile il
disposto dell'art. 23 della Costituzione, osserva che questa norma
costituzionale non richiede che la imposizione della prestazione,
personale o patrimoniale, sia fatta dalla legge, ma solo che sia fatta
"in base alla legge", nel senso che il tributo deve bensì trovare il
suo fondamento nella legge, ma non ha bisogno di essere compiutamente
regolato dalla legge ed aggiunge che il principio del limite massimo
non è scritto nella Costituzione e che la legge, la quale ha istituito
l'Ente nazionale risi, determinandone i compiti, lo ha autorizzato a
procacciarsi i mezzi necessari a tal fine ed ha prescritto in modo
preciso il mezzo da adoperare: il diritto di contratto, assicurando
attraverso la stessa struttura dell'Ente, che tale mezzo serva
esclusivamente al fine per cui fu concesso. Vi è un limite automatico
derivante dalla legge che ha istituito l'Ente, avente il carattere di
ente pubblico, e dalle altre leggi che compongono il nostro
ordinamento, per cui il diritto di contratto può servire ad un solo
scopo: quello previsto come proprio dell'Ente dall'art. 1 del decreto
legge 11 agosto 1933, n. 1183.
L'Avvocatura generale dello Stato nelle deduzioni presentate per
il Presidente del Consiglio dei Ministri in ciascuno dei tre giudizi
promossi dalle ordinanze sopra riferite, ha eccepito in via preliminare
l'inammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale della
Corte sull'art. 9 del decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183,
trattandosi di una legge anteriore alla entrata in vigore della
Costituzione, Peraltro, nella memoria successivamente presentata il 26
settembre 1956 a sostegno degli interventi nei tre giudizi, di cui
l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la riunione, ha dichiarato
di non soffermarsi sulla questione preliminare, essendo stata la
questione stessa esaminata e risolta dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 1 del 14 luglio 1956, nel senso della competenza a
conoscere anche delle questioni di illegittimità costituzionale circa
leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto la tesi
che l'Ente nazionale risi, organismo appositamente creato per la tutela
degli interessi della produzione risicola e per agevolare la
distribuzione del prodotto, ha strutturalmente e sostanzialmente natura
affine a quella di un consorzio obbligatorio fra gli esercenti dello
stesso ramo di attività economica, al quale è stata deferita "la
disciplina totalitaria del raccolto del risone e la distribuzione del
prodotto" (D. L.C.P.S. 30 maggio 1947, art. 19), onde la prestazione
dovuta all'Ente in base all'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183,
a titolo di "diritto di contratto", non ha carattere di prestazione
tributaria ma di contributo consorziale, cioè di partecipazione degli
operatori interessati alla spesa di gestione collettiva nel loro
interesse svolta dall'Ente risi.
L'Avvocatura generale dello Stato aggiunge, che, comunque, anche
ammesso che il "diritto di contratto" costituisca un tributo
obbligatorio, al quale sia applicabile l'art. 23 della Costituzione, la
disciplina di questa speciale contribuzione, quale prevista dall'art. 9
del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, non sarebbe in contrasto con l'art.
23 della Costituzione, perché si tratta di una contribuzione prevista
da un'espressa disposizione di legge e come tale imposta "in base" alla
legge stessa, la quale prevede anche il presupposto, cioè la
particolare situazione di fatto alla quale viene ricollegata
l'imposizione e l'oggetto dell'imposizione stessa (cioè il
trasferimento del prodotto od il conferimento dello stesso
all'ammasso), determinando la base imponibile e rimettendo soltanto
all'autorità amministrativa la determinazione del tasso mediante
approvazione del tasso fissato di anno in anno dall'Ente. Tale
determinazione della misura della contribuzione è fatta con riguardo
alla finalità espressamente stabilita dalla legge per la specifica
destinazione del fondo costituito dai "diritti di contratto" (art. 9
ultimo comma del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183) alla ripartizione
della spesa per la gestione collettiva dell'ammasso del risone.
L'Avvocatura generale dello Stato conclude che per i precisi limiti
dell'imposizione, stabiliti dalla legge, la disposizione dell'art. 9
del citato decreto legge non contrasta con l'art. 23 della
Costituzione.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
1) La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre
cause per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è,
in sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale
che è stata sollevata.
2) L'Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento per
il Presidente del Consiglio dei Ministri, presentati in ciascuno dei
tre giudizi promossi dalle ordinanze indicate in epigrafe, aveva
sollevato la questione preliminare circa l'ammissibilità del sindacato
di legittimità costituzionale della Corte per le leggi anteriori alla
Costituzione, quale è l'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, ma
nella memoria in data 26 settembre 1956, posteriore alla pubblicazione
della sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, con la quale la Corte
costituzionale si è pronunciata sulla detta questione preliminare nel
senso di affermare la sua competenza, la stessa Avvocatura, facendo
riferimento a tale sentenza, ha dichiarato di non insistere
nell'eccezione preliminare relativa alla competenza della Corte.
3) L'Ente nazionale risi fu istituito con R.D.L. 2 ottobre 1931,
n. 1237, convertito in legge con modificazioni, con la legge 21
dicembre 1931, n. 1705, "allo scopo di provvedere alla tutela degli
interessi della produzione risicola nazionale agevolando la
distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo ogni iniziativa
rivolta al miglioramento della produzione". L'Ente era amministrato da
un Consiglio di amministrazione, di cui il Ministro dell'agricoltura
nominava, oltre il presidente, i membri, su designazione di
organizzazioni di categorie indicate nel provvedimento istitutivo.
Questo stabiliva (art. 3) l'obbligo per tutti i produttori di
denunziare all'Ente entro il 15 agosto di ogni anno la superficie
coltivata a riso ed il raccolto prevedibile ed entro il 10 novembre il
raccolto effettuato. Era fatto altresì obbligo a tutti i produttori,
compratori e mediatori di denunciare, entro tre giorni dalla
stipulazione, tutti i contratti di vendita di risone, indicando
acquirente, quantità, qualità, prezzo e data di consegna. Al decreto
legge del 1931 sull'istituzione ed il funzionamento dell'Ente risi
seguirono altri provvedimenti legislativi concernenti il medesimo ente,
che modificarono alcune disposizioni del primo. Fra di essi è
particolarmente da menzionare il regio decreto legge 11 agosto 1933, n.
1183, convertito in legge senza modificazione con legge 28 dicembre
1933, n. 1932. Esso ampliò il fine dell'Ente al quale spettava di
provvedere, oltre alla tutela della produzione risicola nazionale,
anche alla tutela delle attività industriali che vi sono connesse.
Confermando sostanzialmente le disposizioni dell'art. 3 del decreto
legge 2 ottobre 1931, n. 1237, l'art. 8 del decreto legge 11 agosto
1933, n. 1183, fa obbligo a tutti i produttori, compratori e mediatori
di denunciare all'Ente, entro tre giorni dalla stipulazione, tutti i
contratti di vendita di risone, indicando acquirente, quantità,
qualità, prezzo e data di consegna, dichiarando che nell'adempimento
di tale obbligo sono solidalmente responsabili tutti i partecipanti al
contratto. L'art. 9 dello stesso decreto legge, modificando
parzialmente le disposizioni dell'art. 4 del R.D.L. 2 ottobre 1931, n.
1237, che già aveva attribuito all'Ente risi la facoltà di esigere un
"diritto di contratto" su ogni contratto di vendita di risone, dispone
quanto segue: "Sopra ogni contratto di vendita di risone, deve essere
versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto della denuncia, il'
diritto di contratto di cui all'articolo precedente, nella misura
fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.
"La misura del' diritto di contratto sarà fissata entro il 15
agosto di ogni anno, ed avrà valore - salvo casi eccezionali - per
tutta la successiva annata risicola.
"Nel caso di contratti con consegne protratte, fermo l'obbligo
della denuncia all'atto della stipulazione a norma dell'articolo
precedente, il versamento all'Ente, del' diritto di contratto ed il
rilascio del buono di consegna potranno aver luogo ripartitamente, in
relazione ai termini pattuiti per i parziali ritiri.
"Al pagamento di tale diritto è pure tenuto:
a) il risicultore che esercisce una pileria nella propria tenuta od
in altre località per la lavorazione del riso greggio di propria
produzione;
b) il risicultore che utilizza il proprio risone, per semina, per
il pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione.
"Il' diritto di contratto, in questo caso, deve essere pagato prima
che il risone venga lavorato o comunque utilizzato.
"I diritti di contratto pagati sul risone usato per la semina o per
il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di
produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad
ogni singolo agricoltore.
"La valutazione della somma da restituire sarà calcolata in base
ad una aliquota da applicarsi alla superficie coltivata od alla
produzione denunciata e stabilita anno per anno e provincie per
provincie dall'Ente in accordo con la Confederazione nazionale fascista
degli agricoltori.
"Il produttore ed il partecipante sono esenti dal pagamento dei
"diritti di contratto per i quantitativi che essi denuncieranno come
pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e con le modalità che
saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno.
"Il fondo che verrà a costituirsi con la riscossione dei
'diritti' indicati nel presente articolo sarà dall'Ente adoperato per
il aggiungimento dei suoi fini istituzionali".
L'art. 11 del medesimo R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, contiene
poi una norma penale, secondo la quale chiunque contravvenga alla
disposizione del detto decreto è punito con una ammenda da lire 50 a
lire 5. 000, e quando, in conseguenza della violazione delle stesse
disposizioni, sia sottratto risone o riso al pagamento del "diritto di
contratto" l'ammenda è da 2 a 4 volte l'ammontare del "diritto di
contratto" e in tal caso può superare il massimo stabilito nello
stesso articolo.
Con D.L. 11 ottobre 1936, n. 2151, si dava facoltà all'Ente risi
di eseguire i controlli delle denuncie a mezzo di propri agenti e si
prevedeva oltre la pena dell'ammenda per le contravvenzioni anche la
pena dell'arresto fino ad un mese.
Il R.D.L. 12 ottobre 1939, n. 1682, disponeva l'ammasso
obbligatorio del risone per la vendita collettiva (art. 2) e la
gestione dell'ammasso veniva affidata all'Ente risi. Lo stesso decreto
lasciava in vigore le norme del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183,
relative al diritto di contratto, spostando soltanto dal 15 agosto al
15 settembre il termine entro il quale l'Ente deve determinare la
misura del diritto. L'art. 19 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439,
disponeva poi che "la disciplina totalitaria della raccolta del risone
resta delegata all'Ente nazionale risi che procederà anche alla
distribuzione del prodotto d'intesa con le associazioni industriali di
catagoria".
Ai fini della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
del D.L. 11 agosto 1933, n. 1183 (convertito in legge con legge 22
dicembre 1933, n. 1932), in riferimento all'art. 23 della Costituzione,
si è discusso fra le parti sulla natura giuridica del "diritto di
contratto", che in base al detto art. 9 l'Ente risi ha il potere di
esigere nelle condizioni ivi indicate e precisamente se esso sia un
tributo ovvero un contributo consortile, per dedurne se al cosiddetto
"diritto di contratto" sia applicabile o non sia applicabile l'art. 23
della Costituzione.
La rilevanza, che una precisa qualificazione giuridica del "diritto
di contratto", preveduto dall'art. 9 del decreto legge sopra citato,
possa avere agli effetti di decidere la questione di legittimità
costituzionale di detto articolo, dipende dalla preventiva
determinazione della portata dell'art. 23 della Costituzione, col quale
le disposizioni del detto art. 9 devono essere raffrontate.
L'art. 23 della Costituzione stabilisce che "nessuna prestazione,
personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla
legge". L'oggetto di questa norma costituzionale, che è intesa alla
tutela della libertà e della proprietà individuale, è quello di
determinare a quali condizioni una prestazione, personale o
patrimoniale, può essere legittimamente "imposta" cioè può essere
stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la
volontà di questa vi abbia concorso. Quando si ha una prestazione che
sia "imposta" nel senso ora indicato, essa cade nella sfera di
applicazione dell'art. 23 della Costituzione. La denominazione della
prestazione non è rilevante a tale effetto, poiché il criterio
decisivo per ritenere applicabile l'art. 23 della Costituzione è che
si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto
d'autorità.
Ora non è dubbio che il "diritto di contratto", preveduto
dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, è una prestazione
patrimoniale che è imposta a determinati soggetti dall'Ente nazionale
risi. Essa è imposta a chiunque ha la veste di compratore in un
contratto di vendita di risone, posto in essere in Italia. Il sorgere
nel compratore dell'obbligo di pagare all'Ente il "diritto di
contratto" è indipendente da qualsiasi precedente rapporto fra chi
stipula, come compratore, un contratto di risone e l'Ente nazionale
risi. L'inosservanza dell'obbligo di pagare il diritto di contratto è,
poi, penalmente sanzionata. Ai fini di valutare se le disposizioni
dell'art. 9 del citato decreto legge, che prevedono il diritto di
contratto, siano o meno in contrasto con l'art. 23 della Costituzione,
non è, pertanto, necessaria una specifica qualificazione del carattere
giuridico del "diritto di contratto". L'espressione usata dall'art. 23
della Costituzione (prestazione patrimoniale imposta) è così ampia
che, quali che siano le caratteristiche particolari del "diritto di
contratto" rispetto ad altri tipi di prestazioni, non si può non
riconoscere che ad esso è applicabile l'art. 23 della Costituzione,
perché esso rientra nella categoria generale delle prestazioni, alle
quali si riferisce tale fondamentale norma costituzionale, avendo il
"diritto di contratto" il carattere di prestazione patrimoniale
autoritariamente imposta, che lo distingue dai contributi consortili di
tipo privatistico.
L'art. 23 della Costituzione esige, come una condizione essenziale
per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione
patrimoniale, che questa sia imposta "in base alla legge". Non è
contestato che il "diritto di contratto", che è imposto dall'Ente
risi, è preveduto dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183. Si
controverte se le disposizioni di tale articolo, per il modo come
regolano l'imposizione del "diritto di contratto", rispondano alle
esigenze dell'art. 23 della Costituzione.
Nelle ordinanze del Tribunale di Verona e dei Pretori di Mantova e
di Mortara si è sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, in riferimento all'art.
23 della Costituzione rilevando, in particolare, che la disposizione
legislativa, che conferisce all'Ente nazionale risi il potere di
imporre il "diritto di contratto", non fissa il limite massimo di
questa prestazione.
L'art. 23 della Costituzione prescrive che l'imposizione di una
prestazione patrimoniale abbia "base" in una legge, ma non esige che la
legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba
necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della
prestazione imponibile. Il rilievo che nella legge, in base alla quale
un ente è abilitato a stabilire una prestazione, non è fissato il
massimo della prestazione imponibile, non è per sé solo sufficiente
per ritenere che, per tale mancanza, la legge sia costituzionalmente
illegittima rispetto all'art. 23 della Costituzione. Ma l'espressione
"in base alla legge" contenuta nell'art. 23 della Costituzione,
dovendosi interpretare in relazione col fine della protezione della
libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale
fondamentale principio costituzionale, implica che la legge, che
attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione, non lasci
all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione.
Il principio posto nell'art. 23 della Costituzione esige non soltanto
che il potere di imporre una prestazione abbia base in una legge, ma
anche che la legge, che attribuisce tale potere, indichi i criteri
idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore
nell'esercizio del potere attribuitogli.
Ne consegue, che, per decidere la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, con
riferimento all'art. 23 della Costituzione, si rende necessario
esaminare se la legge che ha attribuito all'Ente nazionale risi il
potere di imporre il "diritto di contratto" contenga l'indicazione di
limiti che circoscrivano l'esercizio da parte dell'Ente nazionale risi
del potere attribuitogli di imporre tale prestazione patrimoniale.
A tale riguardo, la Corte rileva che il R.D.L. 11 agosto 1933, n.
1183, convertito e modificato come da narrativa:
1) determina direttamente gli atti economici, che possono formare
oggetto da parte dell'Ente risi dell'imposizione del "diritto di
contratto" e cioè i contratti di vendita di risone (art. 9
impugnato);
2) determina i possibili soggetti passivi della prestazione imposta
(art. 9, commi 1 e 4, lett. a e b);
3) indica la base per la determinazione del diritto di contratto,
il quale è stabilito in ragione della quantità, cioè del peso, del
risone che forma oggetto di un contratto (artt. 8 e 9);
4) indica il "raggiungimento dei fini istituzionali" dell'Ente risi
come il fine per il quale può essere esercitato il potere di imporre
il diritto di contratto: tale determinazione specifica della
prestazione implica un criterio di commisurazione della prestazione
stessa, la quale deve ragguagliarsi al concreto fabbisogno per il
raggiungimento dei fini istituzionali di carattere pubblico dell'Ente
(artt. 1 e 9, ultimo comma);
5) stabilisce che la misura del diritto di contratto è fatta dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente risi anno per anno, in modo che
la fissazione della misura della prestazione è in funzione della
variabilità del fabbisogno finanziario per il raggiungimento dei fini
istituzionali dell'Ente (artt. 2 e 9);
6) prevede che la fissazione annuale della misura del "diritto di
contratto" è normalmente fatta dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente risi, organo collegiale composto di esponenti di varie
categorie direttamente e indirettamente interessate alla funzione
dell'ente ed alla determinazione della misura del "diritto di
contratto" (artt. 2 e 9);
7) sottopone al controllo dello Stato l'esercizio da parte
dell'Ente del potere di imporre la prestazione del "diritto di
contratto", in quanto l'efficacia della deliberazione con la quale
l'Ente fissa annualmente la misura di detta prestazione è subordinata
all'approvazione dello Stato, che si manifesta nella forma di un
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con
quello dell'industria e del commercio e con quello del tesoro (art. 9).
L'Ente nella sua motivata deliberazione fissa la misura del "diritto di
contratto" per campagna, a cui si riferisce, in base alla valutazione
delle necessità dell'azione che l'Ente deve svolgere per la difesa
dell'economia risicola. Il decreto interministeriale, col quale viene
approvata la deliberazione dell'Ente è motivato tenendo conto "delle
effettive necessità dell'Ente in rapporto alle finalità istituzionali
che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione
risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento
economico della gestione dell'ammasso" (decreto interministeriale 29
ottobre 1955 che approva la deliberazione 15 settembre 1954 relativa al
diritto di contratto per la campagna 1954 - 55, prodotto
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Le modalità sopraindicate stabilite, essenzialmente, dall'art. 9
del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, secondo le quali deve essere
esercitato dall'Ente nazionale risi il potere, che gli è attribuito,
di imporre la prestazione del "diritto di contratto", fanno ritenere
che la disposizione legislativa impugnata, sulla base della quale è
imposta la detta prestazione, contiene l'indicazione di elementi che,
valutati nel loro complesso, costituiscono limiti e garanzie
sufficienti per escludere che nell'art. 9 del citato decreto legge si
ravvisi una violazione dell'art. 23 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza nei tre giudizi promossi con le
ordinanze indicate in epigrafe:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, in riferimento all'art.
23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
- ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
- FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte