Sentenza n. 4/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 623/1959
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 30 luglio 1959, n. 623, recante "nuovi incentivi a favore delle
medie e piccole industrie e dell'artigianato", promosso con ordinanza
emessa il 21 novembre 1968 dal tribunale di Padova nel procedimento
civile vertente tra l'Istituto di credito per il finanziamento a medio
termine delle piccole e medie industrie delle Venezie ed il fallimento
della ditta FEMI, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo
1969.
Visti gli atti di costituzione del fallimento ditta FEMI e
dell'Istituto di credito, nonché l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Salvatore Satta e Franco Bettella, per il
fallimento FEMI, l'avv. Giuseppe Guarino, per l'Istituto finanziatore,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine delle
piccole e medie industrie delle Venezie, che il 7 settembre 1965 aveva
concesso alla ditta FEMI, titolare Ferrato Luciano, corrente in Padova,
un finanziamento a norma della legge 22 giugno 1950, n. 445, proponeva
opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della stessa ditta,
dichiarato il 7 luglio 1966, assumendo che il giudice delegato aveva
ammesso il credito di esso Istituto come chirografario, ai sensi
dell'art. 67 della legge fallimentare, escludendo l'ipoteca iscritta il
10 settembre 1965 ed il privilegio di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 1
ottobre 1947, n. 1075, iscritto lo stesso giorno, e contravvenendo
così al disposto dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623,
secondo cui "le disposizioni di cui all'articolo 67 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, non si applicano dopo che siano trascorsi dieci giorni
dalla stipulazione del mutuo agli Istituti autorizzati ad esercitare il
credito a medio termine, nonché a tutti gli altri istituti di credito
limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali
o con l'assistenza della garanzia dello Stato".
La curatela fallimentare insisteva invece per la revoca
dell'ipoteca e del privilegio, e chiedeva comunque rimettersi gli atti
a questa Corte, per la risoluzione delle questioni di legittimità
costituzionale del citato art. 20, che assumeva in contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il tribunale adito, con ordinanza emessa il 21 novembre 1968,
premesso che l'eventuale illegittimità costituzionale della norma
stessa sarebbe rilevante ai fini del giudizio, giacché l'azione
revocatoria esperita dalla curatela potrebbe essere presa in esame solo
nel caso in cui si rimuovesse la disposizione invocata, ha rilevato che
questa avrebbe ridotto ed unificato i termini in cui, a norma dell'art.
67 della legge fallimentare, l'operazione deve essere stata compiuta
per poter essere assoggettata alla azione revocatoria, e quello entro
il quale tale azione può essere esperita. Fondate perplessità
sorgerebbero in ordine alla rispondenza di tale disposizione al
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché
in materia di revocatoria fallimentare (al fine di stabilire se a un
soggetto possa ragionevolmente attribuirsi un trattamento particolare)
dovrebbero essere prese in considerazione non tanto le finalità che
caratterizzano l'attività del soggetto nel campo economico, quanto
"l'effettiva sussistenza di condizioni che potrebbero rendere più
gravosa la sua difesa secondo il dettato dell'art. 67 legge
fallimentare". Tali ultime condizioni non sussisterebbero nei riguardi
degli Istituti di finanziamento a medio termine, i quali, allorché
operano in forza della legge n. 623 del 1959 si troverebbero, invece,
già maggiormente tutelati nei confronti delle aziende, che dovrebbero
essere finanziate solo se economicamente sane e meritevoli di sviluppo.
Non potrebbero quindi ritenersi degne di particolare tutela le
operazioni condotte in difformità dei citati criteri, con la
consapevolezza di compiere atti pregiudizievoli ai creditori e con la
certezza di recuperare, con danno altrui, il capitale impiegato.
Inoltre, la norma impugnata, attraverso la eccessiva brevità del
termine entro cui dovrebbero risultare compiute le operazioni da
revocare e del termine entro cui la relativa azione dovrebbe essere
esperita, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma,
della Costituzione, poiché sarebbe " sommamente improbabile" che nel
periodo di dieci giorni dal mutuo si possano verificare tutte quelle
operazioni che, a cominciare dalla dichiarazione di fallimento, per
finire alla stesura ed alla notifica della citazione, consentono
l'effettivo esperimento dell'azione stessa. Risulterebbe così
compromessa in concreto la possibilità della tutela del diritto di
esercitare l'azione revocatoria, e violata quindi la garanzia di agire
in giudizio, sancita dalla invocata norma costituzionale.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata e, nei termini, si è costituito il fallimento,
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bettella il quale, nelle
deduzioni depositate in cancelleria ha fatto proprie le considerazioni
contenute nelle ordinanze di rinvio a sostegno della non manifesta
infondatezza della questione.
Si è anche ritualmente costituito l'Istituto finanziatore,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino, sostenendo
anzitutto che il giudice a quo avrebbe omesso di compiere in modo
adeguato la necessaria indagine sulla rilevanza della questione.
Invero, nelle proprie difese di merito, l'Istituto avrebbe a suo tempo
affermato e chiesto di provare di non essere al corrente dello stato di
insolvenza del Ferrato, senza però che nessuna indagine venisse
espletata al riguardo dal giudice, mentre opportuni accertamenti
avrebbero appurato la verità dell'assunto e resa così manifesta
l'inapplicabilità nella specie dell'art. 67 della legge fallimentare
che prevede la revoca degli atti costitutivi di diritti di prelazione
per debiti contestualmente creati soltanto se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Conseguentemente, avrebbe dovuto ritenersi inapplicabile anche
l'art. 20 impugnato, e si sarebbe rivelata superflua l'indagine sulla
sua legittimità costituzionale.
La questione comunque sarebbe infondata per quanto riguarda
l'assunta violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione
poiché la particolare disciplina dettata a favore degli Istituti di
medio credito risponderebbe ad una esigenza di maggior tutela delle
relative operazioni, che si svolgerebbero attraverso rischi maggiori
del normale, dirigendosi verso imprese all'atto della loro costituzione
o in via di ampliamento, ad un tasso non superiore al 5 per cento ed
allo scopo di garantire sempre maggiori investimenti nell'interesse
dell'economia nazionale.
La disparità di trattamento troverebbe, quindi, razionale
giustificazione nella diversità delle condizioni in cui gli Istituti
sarebbero chiamati ad operare, e ciò escluderebbe, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio di
eguaglianza.
Parimenti infondato sarebbe poi l'altro profilo di illegittimità
denunziato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto la
garanzia di agire in giudizio nei termini ordinari per la difesa dei
propri diritti rimarrebbe in ogni caso assicurata.
In particolare, la difesa osserva poi che sarebbero inesatte le
considerazioni svolte nell'ordinanza circa l'inadeguatezza del termine
di giorni dieci previsto dalla norma impugnata, poiché questo termine
è posto solo in funzione del periodo sospetto anteriore alla sentenza
dichiarativa di fallimento, ma non incide sulla azione revocatoria che
continua a poter essere proposta nei termini ordinari.
Conclude pertanto chiedendo pregiudizialmente rinviarsi gli atti al
giudice a quo per il riesame della rilevanza e, in subordine,
dichiararsi la questione infondata.
Si è anche ritualmente costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato.
L'Avvocatura formula rilievi ed osservazioni analoghi a quelli
svolti nel merito dalla difesa dell'Istituto per sostenere
l'infondatezza della questione sollevata sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza e pone in evidenza che la
particolarità della situazione in cui verrebbero ad operare gli
Istituti di medio credito risulterebbe anche dall'art. 6 della legge 30
luglio 1959, n. 623, che riserva il 40 per cento del totale dei
contributi statali in conto di interessi alle piccole imprese che
agiscano in zone depresse, e dispone la preferenza, a parità di
capitali investiti, alle imprese che assicurino una maggiore
occupazione.
Anche in relazione al secondo aspetto della questione l'Avvocatura
formula osservazioni analoghe a quelle svolte dall'Istituto, per quanto
attiene alla portata del termine di dieci giorni stabilito dalla norma
impugnata, che tenderebbe a far rientrare nell'ambito della par
condicio creditorum soltanto i crediti sorti nei confronti del fallito
quando lo stato di insolvenza era ormai talmente manifesto, che ogni
ulteriore credito non avrebbe potuto più ritenersi conforme ai fini
della legge. Comunque, anche ammettendo la brevità del termine, che
del resto rappresenterebbe un di più rispetto all'ultimo comma
dell'art. 67 della legge fallimentare, secondo cui l'applicabilità
della revocatoria per gli istituti ivi contemplati è esclusa
senz'altro, si tratterebbe pur sempre, secondo l'Avvocatura, di un
ulteriore profilo della diversità di trattamento applicata dal
legislatore ai crediti speciali in esame, da ritenersi giustificata per
gli esposti motivi, ed in relazione alla quale non potrebbe quindi
venire in discussione il principio affermato dall'art. 24, primo comma,
della Costituzione.
La difesa del fallimento alla quale si è aggiunto, con atto in
data 12 giugno 1969, il prof. avv. Salvatore Satta, ha depositato nei
termini una memoria illustrativa con cui riafferma le tesi già svolte
e ribatte le argomentazioni addotte ex adverso.
Quanto al preteso difetto di rilevanza, osserva che l'Istituto
finanziario, nel giudizio principale, avrebbe eccepito anzitutto
l'inapplicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare in forza
dell'art. 20 impugnato, contestando comunque, ma solo in via
subordinata, la propria conoscenza dello stato di insolvenza della
ditta FEMI. Pertanto chiara emergerebbe la pregiudizialità della
questione di costituzionalità sollevata rispetto alla decisione del
giudizio principale.
Ribadisce inoltre le argomentazioni tendenti a negare la fondatezza
della questione sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, osservando, tra l'altro, che l'esenzione accordata agli
Enti finanziatori non sarebbe in alcun modo collegata con gli scopi di
incentivazione propri della legge in esame, ma si atteggerebbe come un
gratuito privilegio accordato agli Enti stessi, i quali in effetti
opererebbero come normali istituti di credito, salvo il particolare
modo di esercizio del prestito. Né a tali conclusioni osterebbe la
provenienza statale dei fondi adoperati poiché lo Stato, come ente
sovvenzionatore, dovrebbe sottostare alla comune disciplina del
credito. E d'altra parte, l'esigenza che i finanziamenti in esame si
dirigano solo verso aziende economicamente sane, la quale emergerebbe
fra l'altro dalla esistenza di specifiche iniziative legislative
tendenti a predisporre finanziamenti particolari per la rilevazione e
la gestione di aziende e stabilimenti inattivi, escluderebbe comunque
qualsiasi giustificazione della particolare disciplina di favore
adottata, che in ultima analisi si risolverebbe in una garanzia a
favore di eventuali abusi degli amministratori degli enti.
Anche la difesa dell'Istituto ha presentato una memoria con cui
ribadisce le tesi di merito già esposte, svolgendole ampiamente.
In particolare, attraverso un esame della normativa in materia,
pone in evidenza la natura pubblica dell'interesse cui sarebbero
informati i finanziamenti, che assumerebbero pertanto aspetto di
pubblico servizio.
La difesa, richiamando anche la disposizione di cui all'ultimo
comma dell'art. 67 della legge fallimentare, ne individua la ratio nel
particolare affidamento che darebbero gli Istituti ivi contemplati
(Istituti di emissione, di credito su pegno, di credito fondiario) e le
operazioni da essi compiute e considerate dal legislatore come giusto
motivo di esenzione dalla azione revocatoria fallimentare. La
disposizione impugnata sarebbe espressione del medesimo principio su un
piano normativo parallelo.
Comunque, la sottrazione alle regole dell'azione revocatoria
ordinaria sarebbe pienamente giustificata dalle già illustrate
finalità dei crediti in esame, che d'altra parte non escluderebbero
affatto la possibilità di concedere finanziamenti anche a industrie
che si trovino in qualche difficoltà, appunto per cercare di garantire
la prosecuzione dell'attività produttiva, venendo in tal modo
sostanzialmente incontro anche ai creditori delle imprese medesime.
Insiste infine sulla già prospettata interpretazione della portata
del termine di dieci giorni di cui alla norma impugnata, precisando al
riguardo che se le operazioni di finanziamento sono anteriori di meno
di dieci giorni alla dichiarazione di fallimento, gli atti relativi
ricadrebbero nella disciplina comune e sarebbero quindi revocabili nei
limiti ed alle condizioni di cui all'art. 67 della legge fallimentare. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20
legge 30 luglio 1959, n. 623, sui "nuovi incentivi a favore di medie e
piccole industrie, viene proposta in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione. Si assume che l'eccezionale limitazione del periodo
sospetto da calcolare per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art.
67 legge fallimentare, riguardo agli atti compiuti dagli Istituti di
credito pel finanziamento a medio termine delle industrie predette,
contrasterebbe sia col principio di uguaglianza, sia con l'esercizio
normale del diritto di difesa spettante alla massa fallimentare degli
altri creditori.
2. - L'Istituto di credito prospetta, anzitutto, un difetto di
rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in
quanto, avendo a suo tempo l'Istituto chiesto di provare che all'atto
di concedere il finanziamento, ignorava lo stato di insolvenza della
ditta FEMI, l'indagine su questo punto e la sua eventuale risoluzione
favorevole all'assunto dell'Istituto "avrebbe, comunque, reso
automaticamente inapplicabile alla fattispecie l'art. 67 della legge
fallimentare e, conseguentemente, l'art. 20 della legge n. 263 del
1959". Pertanto, si chiede il rinvio degli atti al tribunale di Padova
affinché sia completato nel senso suesposto l'esame della rilevanza.
L'istanza non è fondata.
Invero, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, il tribunale
ha tenuto presenti gli elementi di fatto che caratterizzano la
fattispecie, ivi compresa la richiesta di prova testimoniale sulla
ignoranza, da parte dell'Istituto, dello stato di insolvenza della
ditta FEMI. Inoltre, dalla medesima ordinanza risulta che il giudice a
quo ha valutato i detti elementi ai fini di stabilire la rilevanza
della questione.
Tanto basta a rendere non censurabile in questa sede, in
conformità della costante giurisprudenza della Corte, il giudizio
effettuato sul punto dal giudice di merito.
3. - Per l'esame della proposta questione di legittimità
costituzionale, va premesso che l'Istituto de quo è stato autorizzato
testualmente come "Ente di diritto pubblico", ad esercitare i suoi
compiti statutari con decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1955
sulla base della legge 22 giugno 1950, n. 445, particolare alla
materla.
L'Istituto, i cui atti e le cui operazioni sono agevolati da
esenzioni fiscali, a termini dell'art. 6 della legge ora citata e
dell'art. 3 della legge n. 623 del 1959 (di cui fa parte l'art. 20 qui
sottoposto a giudizio di legittimità) ha finalità così indicate
nell'art. 1 di questa seconda legge: promuovere lo sviluppo di
attività produttive e valorizzare risorse economiche e possibilità di
lavoro. Aggiungasi che con la legge di proroga 15 febbraio 1967, n. 38,
si è precisato, come altro motivo, quello di favorire lo sviluppo
tecnologico delle medie e piccole imprese industriali.
Trattasi di un mezzo strumentale per l'attuazione di indirizzi di
politica economica generale in tema di espansione e consolidamento
della piccola e media industria, alla quale attuazione lo Stato
concorre mediante contributo annuo in conto interessi (art. 4 stessa
legge).
L'Istituto appartiene all'ampia categoria di quegli enti di
finanziamento che, vincolati a destinare il proprio "fondo di
dotazione" al conseguimento di scopi di interesse generale, traggono,
da quest'obbligo di destinazione, rilevanza pubblicistica al loro
operare.
Questi rilievi sono sufficienti per escludere l'esattezza di quanto
si legge nell'ordinanza di rinvio che "gli istituti di finanziamento a
medio termine svolgono attività sostanzialmente analoga a quella degli
altri istituti di credito". V'è, invero, uno scopo specifico che li
distingue dagli altri: sicché la questione di legittimità posta
dall'ordinanza in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art.
3 della Costituzione va riguardata tenendo conto degli elementi
differenziali che caratterizzano il sistema.
La norma dell'art. 20, che esclude l'incidenza dell'azione
revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di mutui a medio
termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una volta che
siano decorsi dieci giorni da detta stipulazione alla dichiarazione di
fallimento, è assistita da motivi che i lavori preparatori
(Commissioni parlamentari - Relazione ministeriale) pongono in
evidenza, inquadrandoli tra i motivi generali della legge: favorire al
massimo l'incremento ed il funzionamento degli Istituti mutuanti
mediante "incentivi" (è il titolo della legge) idonei a dilatare i
settori d'investimento.
La norma dell'art. 20 costituisce anch'essa una forma di
incentivazione, in quanto, concedendo una particolare garanzia, tende
ad evitare ogni remora all'operare di Istituti, meritevoli di
affidamento e tali da giustificare la riduzione del cosiddetto "periodo
sospetto" in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria.
Non si tratta di disposizione anomala e singolare, bensì
rispondente a direttive riconosciute valide anche in settori analoghi,
in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante.
Valga come esempio lo stesso art. 67 della legge fallimentare, il
cui ultimo comma perviene ad eccettuare dalle condizioni temporali
dell'azione revocatoria gli istituti di credito fondiario, riguardo ai
quali fin dal testo unico del 1905 (R.D. n. 646) erano riconosciute
valide le iscrizioni ipotecarie, purché iscritte anch'esse almeno
dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento.
Questa Corte, con sentenza n. 166 del 1963 ha ritenuto legittima
quest'ultima norma, escludendo trattarsi di arbitraria discriminazione,
contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in danno di chi contrae
mutui in genere, riconoscendo invece, alla norma una sua precisa e
concreta giustificazione. Ad eguale conclusione deve addivenirsi nel
caso in esame, trattandosi di normativa che regola una situazione
differenziata, assistita, secondo l'apprezzamento del legislatore,
dalla ragione di tutelare ed agevolare istituti, i cui interessi, per
la loro funzione economica-sociale, sono da considerarsi prevalenti,
nella misura prevista e consentita, sugli interessi della massa
fallimentare.
4. - L'ordinanza prospetta un altro motivo di illegittimità in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo
dell'incongruità del termine di dieci giorni, che sarebbe
assolutamente insufficiente all'adempimento degli atti occorrenti per
consumare l'iter procedurale dalla declaratoria di fallimento al
promovimento del giudizio in revocazione.
La questione non è fondata. Come si è indicato nel numero
precedente e come risulta dalla formulazione letterale dell'art. 20, il
termine di dieci giorni è disposto in funzione di determinare il
periodo di compimento degli atti di diritto sostanziale che possano
essere dichiarati caducabili e non già il compimento degli atti di
rito, preliminari e successivi, necessari per esercitare l'azione
revocatoria, per i quali atti l'ordinario diritto di difesa non risulta
né eliminato né ridotto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante "Nuovi
incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato",
proposta, con ordinanza 21 novembre 1968 del tribunale di Padova, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte