Sentenza n. 4/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 giugno
1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, promosso con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1971 dal tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di De Sario Giacomo ed altri, iscritta al
n. 80 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro De Sario Giacomo ed altri,
imputati del reato di apologia di fascismo di cui all'art. 4, secondo
comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, il tribunale di Varese ha
sollevato, con ordinanza in data 21 gennaio 1971, questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645,
ritenendola contrastante in primo luogo con l'art. 138 della
Costituzione, in quanto essa ha apportato modifiche alla precedente
legge 3 dicembre 1947, n. 1546, la quale deve considerarsi legge
costituzionale perché emanata dall'Assemblea costituente;
secondariamente con l'art. 21 della Costituzione per il fatto che il
suo articolo 8 consente il sequestro preventivo fuori delle ipotesi da
questo tassativamente stabilite.
Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri il quale, nell'atto di intervento
depositato il 29 aprile 1971, ha concluso per il rigetto
dell'impugnazione.
In relazione alla prima questione la difesa dello Stato -
richiamata la sentenza n. 1 del 1957 di questa Corte - osserva che non
tutte le leggi approvate dall'Assemblea costituente sono qualificabili
come leggi costituzionali, secondo quanto risulta dall'art. 3 del
d.l.l. 16 marzo 1946, n. 98, che conferì al Governo la facoltà di
sottoporre all'Assemblea qualunque argomento su cui ritenesse opportuno
un suo intervento anche legislativo. Ora, proprio tale facoltà sembra
essere stata esercitata nel caso della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
la quale presenta tutte le caratteristiche formali e sostanziali di una
legge ordinaria.
In relazione alla seconda censura l'interveniente osserva che,
perché ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si
possa procedere a sequestro degli stampati, occorrono tre presupposti e
cioè che sia stato commesso un delitto, che il sequestro sia ordinato
mediante un atto dell'autorità giudiziaria e che la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi.
I primi due presupposti indubbiamente sussistono nella disciplina
delineata dall'art. 8 della legge del 1952, poiché l'apologia di
fascismo è configurata dalla stessa legge come delitto e poiché è
previsto che il sequestro venga ordinato con atto dell'autorità
giudiziaria. Il terzo presupposto poi è anche esso riscontrabile nella
specie in quanto per "legge sulla stampa" non deve intendersi uno
specifico testo così intitolato, ma qualsiasi disposizione di legge
che regoli tale materia.
Conclude quindi nel senso indicato non senza riaffermare come la
legge impugnata debba essere posta in ogni caso in relazione con la XII
disposizione transitoria della Costituzione, di cui costituisce
attuazione, la quale è suscettibile eventualmente anche di recare
deroga ad altre norme della Costituzione stessa. Considerato in diritto :
Il tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, per contrasto
con l'art. 138 della Costituzione, nonché dell'art. 8 della medesima,
per violazione dell'art. 21 della Costituzione.
La questione non è fondata.
1. - Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, si deve
richiamare quanto statuito con la sentenza n. 1 del 1957, che, in
rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita
violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova
applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della
Costituzione o di una legge costituzionale.
Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo
denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
che era stata sì approvata dall'Assemblea costituente, ma
nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa
attribuibili in virtù dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98.
Nessuna nuova deduzione è stata proposta che possa condurre a
modificare la precedente statuizione, che dev'essere perciò
confermata.
2. - Ad analoga conclusione si deve giungere anche nei confronti
dell'altra censura di violazione dell'art. 21, terzo comma, della
Costituzione. Infatti la norma del denunciato art. 8 legge n. 645 del
1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali
si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del
fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4,
uniformandosi così a quanto la Costituzione prescrive per la valida
adozione di quella misura cautelare.
Per potere diversamente argomentare si dovrebbe conferire alla
formula "legge sulla stampa", adoperata dall'art. 21 per indicare la
fonte abilitata a disciplinare la materia di cui si tratta, un
particolare significato, e cioè, ritenere che per disporre il
sequestro si renda necessario l'impiego non già di un qualsiasi atto
legislativo, ma di uno che, sotto quella speciale intitolazione,
raccolga ogni disposizione regolativa della materia stessa, con
conseguente divieto ad ogni diversa legge di apportarvi modifiche.
Se così fosse, si verrebbe a realizzare una di quelle fattispecie,
conosciute dal diritto positivo, di norme che, pur emanando da una
stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto di regolare una determinata
materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del
tipo di fonte da cui derivano, così da conferire ad esse una
particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di
volontà innovative di quelle precedentemente emesse.
Per ammettere siffatta deroga ai principi generali che regolano la
successione delle leggi nel tempo, e per fare discendere, a carico
della legge che pretenda di esplicare una forza attiva che non
possiede, una sanzione di invalidità, occorre poter risalire ad una
precisa ed univoca statuizione costituzionale, che nella specie non è
dato rinvenire.
Infatti, già risalendo ai lavori preparatori relativi all'articolo
21, si può accertare che la modifica apportata dalla prima
Sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla
dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del
proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi
espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non
contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni.
Ed invero, obiettivamente considerata, la formula dell'articolo 21
non è così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre
una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata
come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche
all'infuori della loro riunione formale in unica sede.
Può anche convenirsi nell'opinione che corrisponderebbe meglio
all'esigenza di conferire organicità alla delicata materia degli
interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico
documento le disposizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di
un'esigenza di opportunità suscettibile di essere soddisfatta solo dal
legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività
fascista, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 138 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte