Sentenza n. 4/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 282/1970
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 283/1970
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c,
del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e indulto),
promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1971 dal giudice istruttore
del tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di De
Bastiani Piergiorgio ed altri, iscritta al n. 223 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 177 del 14 luglio 1971.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione di De Bastiani Piergiorgio;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Flavio Dalle Mule e Gerolamo Rossi, per il De
Bastiani, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di De Bastiani
Piergiorgio, Di Marco Donato, Costanzo Salvatore e Brunat Ferruccio,
imputati del reato di peculato militare - previsto dagli artt. 110 e
81, cpv., c.p. e dall'art. 215 del c.p.m.p. (per essersi in concorso
tra di loro, gli ultimi tre nella loro qualità di ufficiali incaricati
di funzioni amministrative, appropriati a profitto proprio ed altrui di
generi alimentari dei quali avevano il possesso per ragioni del loro
ufficio, generi che poi vendevano al primo) - il giudice istruttore
presso il tribunale di Belluno ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, del d.P.R. 22 maggio
1970, n. 283, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata - che prevede la
concessione di amnistia per il reato di peculato di cui all'art. 314
c.p. quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la
distrazione del denaro o d'altra cosa mobile sia stata compiuta per
finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione - non
sarebbe applicabile alla ipotesi meno grave di peculato prevista
dall'art. 215 del codice penale militare anche se questo dovesse essere
stato commesso per finalità non estranee a quelle della pubblica
Amministrazione.
Evidente quindi sarebbe la disparità di trattamento e conseguente
violazione del principio di uguaglianza.
L'eccezione che a questo principio di pari trattamento pone l'art.
5, lett. c, espressamente richiamando la sola figura del peculato
prevista dall'art. 314 c.p. e non la omogenea corrispondente figura del
peculato previsto dall'art. 215 c.p.m.p., non appare giustificata, né
trova alcun ragionevole fondamento.
Ritenuta pertanto la rilevanza della indicata questione, il giudice
istruttore con propria ordinanza del 16 marzo 1971 ha rimesso gli atti
del giudizio a questa Corte.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il solo
imputato De Bastiani Piergiorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati
Flavio Dalle Mule e Gerolamo Rossi ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 12 giugno
1971, la difesa del De Bastiani osserva che l'art. 5, lett. c, del
d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, pone in essere una evidente disparità
di trattamento tra colpevoli del più grave reato previsto dall'art.
314 c.p. che beneficiano dell'amnistia e colpevoli del reato di
peculato militare (figura criminosa ritenuta meno grave dal
legislatore) che sono invece esclusi dal provvedimento di clemenza. In
tal modo un medesimo comportamento delittuoso, che trova una diversa
qualificazione giuridica solo per la condizione di "militare" o meno
del soggetto attivo, riceve un trattamento differenziato in violazione
del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito
dalla Costituzione.
La sollevata eccezione di incostituzionalità, ad avviso della
difesa, sarebbe in special modo fondata in relazione alla posizione
dell'imputato De Bastiani il quale, pur non rivestendo la qualifica di
" militare" essendo a tutti gli effetti un civile, viene tuttavia a
rispondere di peculato militare, ai sensi dell'art. 14 del c.p.m.p.,
per concorso in tale reato con appartenenti alle forze armate dello
Stato.
Né sussistono valide ragioni che giustifichino la diversità di
trattamento riservata ad un reato sostanzialmente identico a quello
sanzionato dall'art. 314 del codice penale. Questo diverso trattamento
non riguarda invero una ben definita e determinata categoria di
individui per la quale il legislatore abbia voluto dettare una
disciplina diversa, ma piuttosto colpisce delle persone che solo
accidentalmente, per aver concorso nel reato con altri soggetti aventi
lo status di militari, sono assoggettati - per ragioni di economia di
giudizi - alla legge penale militare, anziché alla legge penale
ordinaria.
Nelle proprie deduzioni, depositate il 30 luglio 1971, la
Avvocatura dello Stato esprime in via preliminare dei dubbi sulla
rilevanza della proposta questione osservando che l'art. 5, lett. c,
del d.P.R. n. 283 del 1970 prevede l'amnistia "per il delitto di cui
all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di
appropriazione, risulti che la distrazione del danaro o altra cosa
mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della
pubblica Amministrazione". Ora nel caso di specie, in cui tre militari
si sono appropriati di generi alimentari che hanno poi venduto ad un
terzo non militare, non può ritenersi che ricorra l'ipotesi astratta
di causa estintiva di reato preveduta dalla norma impugnata, giacché
è da escludere che rientri fra le finalità della pubblica
Amministrazione l'operato di militari che per profitto personale
vendono ad un terzo generi alimentari dei quali avevano il possesso per
ragioni di ufficio. Non si riesce in altri termini a scorgere alcun
nesso logico tra l'imputazione ascritta ai prevenuti e l'applicazione
della causa estintiva prevista dalla norma denunciata essendo evidente
che questa norma non potrebbe essere applicata alla fattispecie.
Passando al merito l'Avvocatura afferma che la questione è
infondata. Il decreto di clemenza pur non facendo distinzione fra reati
comuni e reati militari ha in taluni casi specificamente indicato
determinati reati con citazione dell'articolo e relativa rubrica. In
detti casi è evidente che la normativa d'eccezione non può
estendersi a reati militari non espressamente richiamati. È pertanto
da concludere che il legislatore, promulgando la legge di delegazione
per la concessione dell'amnistia, mentre non ha inteso distinguere tra
reati comuni e reati militari, per quanto attiene alla concessione dei
provvedimenti di clemenza in " generale", fondati esclusivamente sulla
quantità della pena inflitta e da infliggere, abbia per contro inteso
operare una scelta nei confronti di quei reati singolarmente enunciati:
ciò per evidenti ragioni di politica legislativa che si sottraggono
al sindacato della Corte costituzionale.
La speciale natura del peculato militare, ad avviso
dell'Avvocatura, è di per sé sufficiente a giustificare anche sul
piano logico la scelta operata dal legislatore nella sua
discrezionalità. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura dello Stato ha in via pregiudiziale eccepito
l'inammissibilità per difetto di rilevanza rispetto al giudizio
principale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
lett. c, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento all'art. 3
della Costituzione. L'eccezione è stata formulata sulla base del testo
letterale del capo di imputazione nel quale viene contestato ai
prevenuti il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215
c.p.m.p., per essersi appropriati a profitto proprio e altrui di generi
alimentari appartenenti alla amministrazione militare. Secondo
l'Avvocatura non sarebbe applicabile a detta fattispecie la norma
impugnata poiché questa ammette al beneficio dell'amnistia il delitto
di peculato previsto dall'art. 314 c.p. non per la ipotesi di
appropriazione, bensì per quella di distrazione e nei soli casi in cui
"la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per
finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione".
L'eccezione è da respingere.
Dall'ordinanza 16 marzo 1971 qui in esame si desume che il giudice
istruttore del tribunale di Belluno ha puntualmente formulato e
motivato il proprio giudizio di rilevanza a termini dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza, infatti, richiama le
conclusioni scritte del pubblico ministero ed in queste è dato leggere
che la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte per la
declaratoria d'incostituzionalità della norma denunciata muove dalle
considerazioni che " dall'istruttoria non è risultato che gli imputati
si siano appropriati delle somme ricavate dalla vendita dei generi
alimentari", che "è risultato, invece, che somme provenienti da tali
operazioni sono state spese per acquistare beni rimasti in dotazione
della caserma", ragion per cui "in mancanza di documentazione... è da
ritenere che nel caso si tratti di peculato per distrazione compiuto
per finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione".
Le considerazioni anzidette sono state condivise dal giudice
istruttore il quale, espressamente motivando sulla applicabilità della
norma impugnata al processo dinanzi a lui pendente, ha rilevato che
dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità della stessa
discenderebbe l'ammissione degli imputati al beneficio dell'amnistia.
2. - Venendo al merito della proposta questione, occorre statuire
se sia in contrasto con l'art. 3 Cost. la norma contenuta nell'art. 5,
lett. c, del d.P.R. n. 283 del 1970 per aver riservato la concessione
di amnistia alla sola ipotesi di peculato prevista dall'art. 314 c.p. -
limitatamente ai casi in cui la distrazione del denaro o d'altra cosa
mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della
pubblica Amministrazione - e non avere ammesso allo stesso beneficio la
corrispondente ipotesi, peraltro meno grave, di reato di peculato
militare di cui all'art. 215 c.p.m.p., quando anch'esso sia stato
compiuto per le stesse finalità.
La questione è fondata.
Non v'ha dubbio che spetti al legislatore la scelta del criterio di
discriminazione tra reati amnistiabili o non e che la valutazione delle
ragioni di politica criminale in ordine alla ammissibilità o meno di
un determinato reato al beneficio della clemenza è rimessa
all'apprezzamento discrezionale del legislatore e non può essere
sindacata in questa sede. Va, tuttavia, affermato che siffatto potere
deve essere contenuto nei limiti della razionalità e che quando
ricorrano casi, come quello di specie, in cui la sperequazione di
trattamento normativo per figure omogenee di reati assuma aspetti e
dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna
ragionevole giustificazione il controllo della Corte non può essere
disconosciuto.
Ora non può negarsi che tra il delitto di peculato previsto
dall'art. 314 c.p. e quello di peculato militare di cui all'art. 215
c.p.m.p. sussiste una sostanziale identità, chiaramente riscontrabile,
del resto, nel testo dei rispettivi articoli. I due reati hanno in
comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è,
infatti, il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che
si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato;
identica, altresì, l'azione tipica delle due azioni criminose
concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di
soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o
incaricato di un pubblico servizio e militare incaricato di funzioni
amministrative o di comando).
Non si riesce, pertanto, a vedere quali obbiettivi e apprezzabili
ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa
valutazione delle anzidette figure delittuose e a disporre, quindi, un
differente loro trattamento ai fini della amnistia.
Nelle altre disposizioni concernenti l'amnistia non è fatta,
peraltro, alcuna discriminazione tra reati militari e reati non
militari, sicché, anche sotto questo aspetto, non appare giustificata
e va conseguentemente dichiarata costituzionalmente illegittima la
norma di cui all'art. 5, lett. c, del d.P.R. n. 283 del 1970 nella
parte in cui omette di prevedere, e quindi esclude, la concessione di
amnistia al peculato militare, in quegli stessi termini e alle stesse
condizioni per le quali il beneficio di cui trattasi è stato accordato
al peculato comune.
La dichiarazione di incostituzionalità va ovviamente pronunciata
anche nei confronti del corrispondente art. 5, lett. c, della legge 21
maggio 1970, n. 282, Contenente "delegazione al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c,
della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c, del d.P.R.
22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione
dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215
del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di
appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa
mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della
pubblica Amministrazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte