Sentenza n. 4/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del r.d. 3
marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale),
promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1974 dal pretore di Rieti,
nel procedimento penale a carico del Prefetto di Rieti, iscritta al n.
367 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale per abuso innominato ex art.
323 c.p. promosso a carico del Prefetto di Rieti a seguito di denuncia
della segreteria generale della federazione dei sindacati del personale
della scuola, per avere la predetta autorità, durante uno sciopero a
tempo indeterminato, ordinato a dodici unità del personale ausiliario
di riprendere il servizio, il pretore di Rieti ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 20 del t.u. della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, a norma del quale il
Prefetto aveva provveduto, per contrasto con gli articoli 40, 70, 76 e
77 della Costituzione, e con i principi generali dell'ordinamento
costituzionale.
L'ordinanza, richiamando la sentenza di questa Corte numero 26/1961
relativa all'art. 2 del t.u. delle leggi di p.s., assume che la norma
dell'art. 20 del t.u. comunale e provinciale, attribuendo al Prefetto
il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in
materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e
di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni
della medesima, contrasterebbe con le sopra citate norme costituzionali
in quanto consentirebbe l'emanazione da parte dell'autorità
amministrativa di provvedimenti assolutamente discrezionali aventi ad
oggetto non solo la concreta limitazione di diritti fondamentali (nella
specie, il diritto di sciopero) ma anche l'individuazione dei casi e
delle situazioni in cui tali limitazioni possono essere disposte,
materia che la Costituzione stabilisce sia disciplinata dalla legge.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con atto depositato il 15 ottobre 1974.
Dopo aver preliminarmente contestato l'equiparabilità dell'art. 20
del t.u. n. 383 del 1934 all'art. 2 del t.u. delle leggi di p.s. per
la loro diversa finalizzazione (tutela dell'incolumità pubblica nel
primo caso, tutela dell'ordine pubblico, nel secondo), l'Avvocatura
osserva che il diritto alla salute è garantito in Costituzione come
interesse fondamentale dell'individuo e dell'intera collettività. Il
problema del contemperamento tra diritto alla salute e diritto di
sciopero deve, quindi, essere risolto alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte che, con sentenza n. 31 del 1969, ha affermato che lo
sciopero non può essere esercitato in misura lesiva di altri principi
costituzionali indirizzati alla tutela di beni pariordinati a quelli
affidati all'autotutela di categoria oppure alle esigenze necessarie ad
assicurare la vita stessa della comunità e dello Stato.
Ma, oltre che in relazione all'art. 40, la questione sarebbe
infondata anche rispetto agli artt. 70, 76 e 77 Cost., ed ai principi
generali dell'ordinamento costituzionale, in quanto la norma impugnata
non attribuisce una potestà legislativa bensì una competenza ad
emettere atti amministrativi di urgenza, sindacabili in sede
giurisdizionale in situazioni né astrattamente né tempestivamente
prevedibili con legge.
3. - Alla pubblica udienza, la difesa dello Stato ha insistito per
l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dal pretore di Rieti concerne l'art. 20
del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934, n. 383, che
attribuisce al Prefetto di adottare "ordinanze di carattere
contingibile e urgente in materia di edilizia, polizia locale e igiene,
per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera
Provincia o più comuni della medesima". Tale disposizione
contrasterebbe con l'art. 40 Cost., incidendo sul diritto di sciopero
ivi garantito, con rinvio alla sola legge per disciplinarne
l'esercizio, nonché con gli artt. 70,76 e 77 Cost., a norma dei quali
la funzione legislativa è riservata esclusivamente al Parlamento
ovvero, in particolari ipotesi (delegazione legislativa, decretazione
d'urgenza), al Governo.
2. - La questione non è fondata.
Giova preliminarmente rilevare che i ripetuti richiami
dell'ordinanza del pretore alle sentenze di questa Corte nn. 8 del 1956
e 26 del 1961 non sono del tutto pertinenti, stante la diversità tra
l'art. 2 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, cui quelle
decisioni avevano riferimento, e l'art. 20 del t.u. comunale e
provinciale, che forma oggetto del presente giudizio (di contenuto
identico al successivo art. 55, sul quale si fonda l'analogo potere del
Sindaco, quando la situazione cui provvedere non ecceda l'ambito
territoriale di un solo Comune). Mentre, infatti, nell'art. 2 non si
rinviene alcuna delimitazione di materie, autorizzandosi il Prefetto,
"nel caso di urgenza e per grave necessità pubblica", ad adottare "i
provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica", l'art. 20 del t.u. del 1934, per un verso,
circoscrive il potere prefettizio a materie determinate, ancorandolo,
per altro verso, ai soli motivi di sanità o di sicurezza pubblica.
Quel che tuttavia accomuna le due disposizioni, insieme con altre
che è superfluo rammentare qui partitamente, e consente di ricondurre
i provvedimenti rispettivamente previsti entro la più ampia categoria
concettuale delle c.d. "ordinanze libere" è, in primo luogo, che il
contenuto dei provvedimenti stessi non è prestabilito dalla legge, ma
da questa rimesso alla scelta discrezionale dell'organo agente, secondo
richiesto dalle circostanze, diverse da caso a caso, che ne impongono
l'emanazione; in secondo luogo, che dette circostanze non sono, a loro
volta, previste - né, di regola, sono prevedibili in astratto - da
specifiche disposizioni di legge. Onde la distinzione, corrente nella
dottrina, tra "atti" necessitati e "ordinanze" necessitate; i primi,
come le seconde, fondantisi sulla urgente necessità; ma i primi,
emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il
contenuto; le altre, nell'esplicazione di poteri soltanto genericamente
prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di
assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli
situazioni.
Ciò precisato, dev'essere qui ribadito (ed a fortiori), con
riguardo all'art. 20 del t.u. comunale e provinciale, quanto la Corte
ebbe a rilevare, nelle decisioni sopra ricordate, per l'art. 2 del t.u.
di p.s., e cioè che le ordinanze prefettizie, anche se e quando
(eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti
del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo;
né, tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il
sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga
alla legge. Le ordinanze ex art. 20 del t.u. comunale e provinciale,
sia che si rivolgano (come nella specie è avvenuto) a destinatari
determinati, prescrivendo loro un comportamento puntuale, sia che
dispongano per una generalità di soggetti e per una serie di casi
possibili, ma sempre entro i limiti, anche temporali, della concreta
situazione di fatto che si tratta di fronteggiare, sono provvedimenti
amministrativi, soggetti, come ogni altro, ai controlli giurisdizionali
esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi.
Non sussiste pertanto la denunciata violazione del disposto degli
artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.
3. - Nemmeno è violato l'art. 40 Cost., che - com'è ovvio - viene
qui in considerazione unicamente perché la questione va decisa nei
limiti della rilevanza e della conseguente prospettazione fattane dal
giudice a quo, essendo appena il caso di osservare che, di per sé,
l'art. 20 del t.u. della legge comunale e provinciale non ha alcun
necessario riferimento al diritto di sciopero, l'esercizio del quale
può semplicemente rappresentare talora (come, appunto, nella specie)
una delle svariatissime situazioni suscettibili di dare occasione
all'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente nelle materie
dalla anzidetta disposizione indicate. Ora, in ordine all'art. 40
Cost., la giurisprudenza di questa Corte è costante, a partire dalla
sentenza n. 123 del 1962 sino alla più recente sentenza n. 222 del
1976, nel senso che, non essendosi dal legislatore provveduto ad
emanare le leggi regolatrici previste dalla norma costituzionale, i
limiti "coessenziali" al diritto di sciopero (non meno che a qualsiasi
altro: sentenza n. 123 del 1962 cit.) vanno frattanto desunti dalla
legislazione vigente, se ed in quanto compatibili, beninteso, con i
principi del mutato ordinamento costituzionale, ed in particolare con
la garanzia direttamente apprestata dallo stesso art. 40: giacché, se
così non fosse, si perverrebbe all'"assurdo di un diritto suscettibile
di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite"
(sentenza n. 31 del 1969).
Sempre alla stregua dei criteri in precedenza enunciati dalla Corte
in numerose decisioni, la tutela della salute e dell'incolumità delle
persone non può non limitare il concreto esercizio del diritto di
sciopero, così come avviene per altri interessi, che trovano del pari
riconoscimento nel testo costituzionale e "la cui salvaguardia, insieme
a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed
essenziale ragion d'essere dello Stato" (sentenza da ultimo cit.).
Interessi siffatti sono perciò tra quelli che devono considerarsi
"assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela
degli interessi di categoria" (sentenza n. 123 del 1962) od a quelli
che si riconnettono alle ulteriori e diverse finalità cui l'esercizio
del diritto di sciopero può, in ipotesi, essere legittimamente
rivolto.
Consegue da quanto premesso che, nella perdurante assenza di nuova
apposita normativa, i particolari limiti che all'esercizio del diritto
di sciopero possono derivare dall'applicazione dell'art. 20 del t.u.
comunale e provinciale del 1934 trovano il loro fondamento nell'art.32
Cost., a norma del quale "la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ",
poiché tra i motivi legittimanti il Prefetto a provvedere con
ordinanze contingibili e urgenti vi sono espressamente menzionati
quelli "di sanità " (concretamente invocati nel caso de quo
dall'ordinanza del Prefetto di Rieti). Ed a conclusioni analoghe deve
giungersi altresì per i motivi "di sicurezza", che hanno riferimento
alla integrità fisica ed incolumità delle persone e costituiscono
perciò concetto diverso da quello di "ordine pubblico" (distintamente
richiamato, infatti, nell'art. 2 del t.u. di p.s.): non potendosi
dubitare che l'interesse alla tutela di quei beni rientri nel nucleo
essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro,
sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e
garantiti (anche espressamente, attraverso l'ampia formulazione
dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo").
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge
comunale e provinciale, sollevata, in riferimento agli artt. 40, 70, 76
e 77 della Costituzione, dal pretore di Rieti con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte