Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1979

Altra decisione · depositata il 27/01/1979 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32

del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come

sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con

le ordinanze emesse il 26 aprile 1976 dal pretore di Torino, il 19

ottobre 1976 dal pretore di Thiene, il 5 novembre 1976 dal pretore di

Siracusa, il 18 dicembre 1976 dal pretore di Volturara Appula, il 5

febbraio 1977 dal tribunale di Siena, il 2 aprile 1977 dal pretore di

Legnano, il 2 marzo 1977 dal tribunale di Enna, il 17 febbraio 1977

dal tribunale di Siracusa, il 7 febbraio 1977 dal pretore di San

Valentino in A.C., il 25 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione, il 29

aprile 1977 dal pretore di Legnano, il 10 marzo 1977 dal pretore di

Sapri, il 14 maggio 1977 dal pretore di Muravera, il 4 febbraio 1977

dalla Corte di cassazione, il 17 giugno 1977 dal pretore di Trentola

Ducenta, l'8 luglio 1977 dal tribunale di Isernia, il 17 ottobre 1977

dal pretore di Venafro, il 29 settembre 1977 dal tribunale di Lucera,

il 17 ottobre 1977 dal tribunale di Cagliari, il 27 ottobre 1977 dal

tribunale di Lucera, il 26 agosto 1977 dal pretore di Monsummano

Terme, il 18 ottobre 1977 dal tribunale di Mistretta, il 9 dicembre

1977 dal pretore di Cassino, il 16 dicembre 1977 dal pretore di

Pignataro Maggiore, il 19 ottobre 1977 dal tribunale di Pisa, il 7

dicembre 1977 dal pretore di Borgo San Lorenzo, l'11 luglio e il 7

novembre 1977 dalla Corte di cassazione, l'11 novembre 1977 dal pretore

di Città di Castello, il 21 giugno 1977 dal pretore di San Valentino

in A.C., il 31 ottobre 1977 dal tribunale di Lecce, il 30 novembre

1977 dal pretore di Pontedera, ed iscritte ai nn. 479, 713 e 730 del

registro ordinanze dell'anno 1976; nn. 60, 159, 234, 243, 252, 258,

263, 302, 321, 366, 377, 406, 479, 535, 545, 563, 570, 574, 577 del

registro ordinanze dell'anno 1977; nn. 15, 31, 37, 49, 66, 104, 107,

126, 191, 283, 426 del registro ordinanze dell'anno 1978 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1976; nn.

10, 17, 94, 134, 169, 183, 190, 205, 251, 265, 272, 299, 334 dell'anno

1977; nn. 32, 46, 53, 81, 87, 94, 101, 115, 121, 149, 164, 243, 327

dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state

proposte - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di legittimità

costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del

sesto comma, nonché del complessivo art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n.

1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della

legge 2 agosto 1967, n. 799.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la

stretta affinità delle questioni sollevate, che riguardano tutte le

trasgressioni alle norme sull'esercizio della caccia, già punite con

la multa da lire 20.000 a lire 100.000;

che nel corso dei giudizi stessi è entrata in vigore la legge 27

dicembre 1977, n. 968 (intitolata "Principi generali e disposizioni

per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della

caccia"): la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una

serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali

preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali

e regionali sulla caccia;

e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai

giudici a quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti

in tema di esercizio venatorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte