Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1982 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma

terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli

industriali), promossi dal Pretore di Verbania con ordinanza 2 dicembre

1980, dal Pretore di Riesi con ordinanza 25 marzo 1981 e dal Pretore di

Orvieto con tre ordinanze 4 aprile 1981 e con cinque ordinanze 9 marzo

1981, rispettivamente iscritte ai nn. 466, 484 e da 496 a 503 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 227 e 248 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono in

relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - le medesime

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,

del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte

in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da

questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con

ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e

158 del 1981.

Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,

previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevate in relazione all'art. 3 Cost. dal Pretore di

Verbania ed agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. dai Pretori

di Riesi e Orvieto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte