Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1985

Altra decisione · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma

secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno

1980 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di

Marzadro Attilio, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno

1980.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Rovereto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo

comma, cod. pen. - concernente la facoltà del giudice di aumentare la

pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel

massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del

reo - assumendo che detta disposizione, in quanto non prevede l'obbligo

della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale

aumento, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24,

secondo comma, Cost..

Considerato che nel nuovo testo dell'art. 26 c.p., come sostituito

con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione

impugnata è stata soppressa; che, d'altra parte, l'analoga previsione

contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis c.p. - introdotto con

l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in

un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del

reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena

pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per

consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia

ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un

terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente

gravosa;

che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice a

quo affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla

stregua delle disposizioni sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte