Sentenza n. 4/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2768 ("Trasferimento in proprietà all'Ente
per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio
del Fucino di terreni di proprietà di Campani Fernanda fu Luigi,
maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa)"); d.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3929; d.P.R. 21 giu
gno 1955, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1983 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Campani
Fernanda e E.T.S.A.F. ed altro, iscritta al n. 880 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 335 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte
costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva
questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per
violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione.
Nella causa civile promossa da Campani Fernanda contro l'Ente
Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero
dell'agricoltura, è stato dalla parte attrice sostenuto che lo
scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso Ente
Maremma tosco-laziale, cui è subentrato l'E.T.S.A.F., è stato
operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del
reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in
conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza
avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi
o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il
risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non
espropriabili. Considerato in diritto È consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la
data del 15 novembre 1949 costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma
primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - "un termine costante e
fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione
obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn.
65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare,
sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)" (v. sentenza n. 104 del 7
giugno 1963).
La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e
104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che "la situazione al 15 novembre
1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è quella non
già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da ritenere
non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto
di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella
data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora
esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti
riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni
nuova valutazione di estimo catastale" (v. sentenza n. 133 del 12
dicembre 1967).
Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori
lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'Ente
Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, succeduto al soppresso Ente
Maremma tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti
impugnati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte