Sentenza n. 4/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 291Codice di procedura penale
- art. 391Codice di procedura penale
- art. 291d.lgs. 12/1991
- art. 12d.lgs. 12/1991
- art. 25d.lgs. 12/1991
usata come parametro
- art. 7legge 81/1987
- art. 23Processo penale minorile
citata
- art. 3d.lgs. 12/1991
- art. 111legge 81/1987
- art. 101legge 81/1987
- art. 13legge 81/1987
- art. 70legge 81/1987
- art. 76legge 81/1987
- art. 291d.P.R. 448/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 1-bis, e 391, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione
all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991 dal Tribunale
per i minorenni di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 400 e 401
del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal Tribunale per i
minorenni di Catania, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
3) ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania, iscritta al n. 484 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto pronunciate il 4 e
l'8 aprile 1991 (rispettivamente n. 400 e 401 R.O. del 1991),
adottate la prima in sede di riesame e la seconda in sede di appello
relativo a misure cautelari, il Tribunale per i minorenni di Napoli
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
291, comma 1- bis (inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14
gennaio 1991, n. 12), e 391, comma 3, del codice di procedura penale,
in relazione all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), deducendo la violazione degli artt. 3, 31, 101,
24 e 76 della Costituzione. Osserva il rimettente che l'art. 291,
comma 1- bis, del codice di procedura penale, nel prevedere che il
giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero
non ha espressamente richiesto di provvedere in ordine alle misure
indicate, inibisce al giudice l'autonoma valutazione circa la misura
idonea e proporzionale al caso di specie. Da ciò, si afferma, il
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto il
giudice è costretto "a trattare uniformemente situazioni diverse,
nel senso che per non rimettere in libertà minori, che appaiono
comunque bisognevoli di sostegni da una parte e in grado di
commettere ulteriori reati dall'altra, applica misure corrispondenti
a situazioni diverse e non proporzionate ai casi in esame". Si
denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 31
della Costituzione, giacché il giudice, tanto nell'ipotesi in cui
disponga la rimessione in libertà del minore, quanto in quella in
cui applichi una misura sproporzionata, "non pone in essere i
presupposti per favorire il pieno sviluppo della persona umana e
anziché proteggere la gioventù può creare situazioni
sostanzialmente pregiudizievoli e può privare il minore del
vantaggio che l'applicazione di una misura cautelare appropriata gli
arrecherebbe". La norma denunciata contrasterebbe, poi, con l'art.
24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il difensore deve
limitarsi a chiedere o la remissione in libertà o riportarsi alle
richieste del pubblico ministero, essendo inutile evidenziare
l'opportunità di applicare altre misure, nonché con l'art. 101
(rectius: 111) della Costituzione, posto che il giudice è spinto ad
una motivazione parziale e irragionevole, essendo obbligato "a
motivare un provvedimento diverso da quello che egli reputa idoneo al
caso concreto".
Viene poi sollevata questione relativa all'art. 391, terzo comma,
del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 25 del
decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui
consente al pubblico ministero di non comparire alla udienza di
convalida, per contrasto con gli artt. 76 e 24 della Costituzione.
Osserva il rimettente che la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
ha fissato nell'art. 2, nn. 2 e 3, le direttive della "adozione del
metodo orale" e della "partecipazione della accusa e della difesa su
basi di parità in ogni stato e grado del procedimento". La norma
denunciata, quindi, permettendo al pubblico ministero di presentare
richieste scritte, non rispetterebbe né il principio di oralità né
quello di parità tra difesa e accusa, vulnerando, altresì, l'art.
24 della Costituzione. A quest'ultimo riguardo il giudice a quo pone
in risalto la circostanza che nel procedimento minorile "la eventuale
misura da irrogare viene 'costruita' proprio nella udienza di
convalida nella quale devono essere presenti, e non solo formalmente,
i genitori ed i servizi sociali e che deve costituire comunque un
momento di approfondimento della personalità e della vita del
minore"; sicché, conclude il rimettente, la cristallizzazione delle
richieste del pubblico ministero ad un momento antecedente
all'udienza di convalida, lede "il diritto del minore ad avere un
provvedimento idoneo e corrispondente alla reale situazione ed alle
esigenze emerse nel corso dell'udienza alle quali situazioni ed
esigenze il difensore farebbe riferimento".
2. - Con ordinanza del 28 febbraio 1991 (R.O. 468 del 1991), il
Tribunale per i minorenni di Catania, chiamato a pronunciarsi sul
riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta
la custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del
decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, con il quale è stato
introdotto il comma 1- bis nell'art. 291 del codice di procedura
penale. I parametri costituzionali invocati sono parzialmente
corrispondenti a quelli dedotti dal Tribunale per i minorenni di
Napoli. Si lamenta, infatti, la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, assumendosi che la norma impugnata da un lato vulnera
il principio di uguaglianza, trattando uniformemente situazioni
difformi, dall'altro è censurabile sul piano della ragionevolezza,
in quanto costringe il giudice - nei casi analoghi a quello di specie
- o ad applicare una misura non proporzionata o a non applicarne
nessuna, nonostante la ritenuta necessità. La stessa norma, poi,
contrasta con l'art. 101 (rectius: 111), primo comma, della
Costituzione, essendo impossibile una motivazione effettiva, nonché
con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto
assoggetta il giudice non alla legge ma alla determinazione del
pubblico ministero. Si denuncia, infine, la violazione dell'art. 31,
secondo comma, della Costituzione, sia perché la disposizione
impugnata, anziché proteggere l'infanzia e la gioventù, ne ostacola
gli interessi allo sviluppo, sia perché non rispetta il principio di
residualità della carcerazione a fini processuali che, nel processo
minorile, il rimettente ritiene essere assurto al rango di principio
costituzionale.
3. - Con ordinanza del 9 marzo 1991 (R.O. 484 del 1991), anche il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania -
nel respingere le richieste del pubblico ministero di applicare la
custodia cautelare nei confronti di un minore - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto
legislativo 14 gennaio 1991, n. 12. Oltre a lamentare la violazione
degli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione sulla base di argomenti
analoghi a quelli svolti dal Tribunale per i minorenni di Catania (la
cui pronuncia è richiamata nella ordinanza di rimessione), il
giudice a quo denuncia:
a) il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della
Costituzione, assumendo che, ove il giudice ritenesse di accogliere
la richiesta di custodia cautelare per salvaguardare le esigenze
cautelari, dovrebbe adottare un provvedimento a motivazione apparente
o contraddittoria;
b) il contrasto con gli artt. 7 e 2, n. 59, della legge-delega
16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 70 e 76 della
Costituzione, in quanto la norma denunciata ha introdotto la
possibilità per il pubblico ministero di richiedere - senza che ciò
fosse previsto dalla delega - una determinata misura in via esclusiva
e senza motivazione, rendendo al tempo stesso impossibile al giudice
una effettiva motivazione sul punto;
c) il contrasto con l'art. 102, primo comma, della
Costituzione, giacché la giurisdizione piena viene ad essere
compressa, essendo sottoposta alla vincolante richiesta di una parte.
4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate parte
inammissibili per difetto di rilevanza e parte non fondate.
Osserva la difesa dello Stato che la questione di legittimità
dell'art. 291, comma 1- bis, del codice di procedura penale, inserito
dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è
irrilevante ai fini della definizione dei procedimenti di cui alle
ordinanze rispettivamente pronunciate dal Tribunale per i minorenni
di Napoli il 4 aprile 1991 (R.O. n. 400 del 1991) e dal Tribunale per
i minorenni di Catania il 28 febbraio 1991 (R.O. n. 468 del 1991),
posto che in entrambi i casi i giudici rimettenti sono chiamati a
provvedere in sede di riesame della misura cautelare disposta.
Considerato, infatti, che l'art. 309, nono comma, del codice di
procedura penale, stabilisce che il giudice del riesame può non solo
annullare ma anche riformare il provvedimento impugnato, se ne desume
che al giudice stesso è consentito di provvedere in difformità
delle richieste del pubblico ministero, disponendo la misura
cautelare più adeguata alle esigenze del caso concreto. Nel merito,
e con riferimento ai diversi parametri invocati, l'Avvocatura
osserva:
1) la pretesa violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione è frutto di una erronea interpretazione della norma
denunciata: questa, infatti, non vincola affatto il giudice ad
adottare la misura che non reputi adeguata alle esigenze cautelari,
posto che il giudice ben può respingere la richiesta del pubblico
ministero; da ciò, l'impossibilità di ipotizzare la dedotta
disparità di trattamento (applicazione di misure difformi in
relazione a casi per i quali sussistono le medesime esigenze);
2) neppure vulnerati sono gli artt. 3, secondo comma, e 31,
secondo comma, della Costituzione. Le misure nei confronti dei
minorenni, infatti, pur se parametrate, quanto a caratteristiche,
modalità esecutive e criteri di scelta, alle necessità del minore,
non cessano di essere destinate a soddisfare esclusivamente le
esigenze "cautelari". Ne deriva che gli interventi di "sostegno" del
minorenne non possono certo essere attuati con le misure cautelari,
né possono in sé giustificarne l'adozione;
3) quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 della
Costituzione, osserva l'Avvocatura che il diritto di difesa permane
integro, potendo il difensore contraddire le deduzioni del pubblico
ministero anche in punto di proporzionalità e adeguatezza delle
misure;
4) la norma denunciata, poi, non vulnera l'art. 101 della
Costituzione, in quanto non "subordina" il giudice al pubblico
ministero ma esalta la ripartizione dei ruoli - a salvaguardia della
terzietà del giudice - in linea con la scelta del codice di limitare
i poteri ex officio del giudice in tema di misure cautelari nel corso
delle indagini preliminari.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art.
391, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con
riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione dal Tribunale per i
minorenni di Napoli (R.O 400 e 401 del 1991), l'Avvocatura ne
eccepisce l'irrilevanza, sul presupposto che la questione medesima
doveva essere eventualmente sollevata dal giudice della convalida.
Nel merito, viene dedotta l'infondatezza sotto entrambi i profili
denunciati, considerato che l'eventuale assenza del pubblico
ministero in sede di convalida non limita le garanzie difensive,
mentre il principio di oralità è tradizionalmente riferito alla
fase dibattimentale. Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze di rimessione, pronunciate in
altrettanti procedimenti incidentali relativi alla applicazione di
misure cautelari nei confronti di imputati minorenni, sottopongono
all'esame della Corte questioni identiche fondate su motivi
parzialmente coincidenti: i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
2. - Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato in
ordine alla questione di legittimità dell'art. 291, comma 1- bis,
del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Napoli con
ordinanza del 4 aprile 1991 e dal Tribunale per i minorenni di
Catania con ordinanza del 28 febbraio 1991. In entrambi i
procedimenti a quibus, infatti, i giudici rimettenti sono stati
investiti a seguito di istanza di riesame proposta avverso misure
coercitive, sicché la norma impugnata non assume alcuna rilevanza ai
fini della decisione che i giudici medesimi sono chiamati ad
adottare. Va rilevato, in proposito, che il comma 1- bis dell'art.
291 del codice di procedura penale, nel dettare una specifica
previsione in merito al procedimento applicativo delle misure
cautelari nel corso delle indagini preliminari, stabilisce un
peculiare regime che incide esclusivamente sul provvedimento
adottabile dal giudice a seguito ed in funzione della richiesta
formulata dal pubblico ministero, senza quindi produrre effetti
ulteriori rispetto alla circoscritta "sede" processuale in cui la
norma è chiamata ad operare. Una volta introdotto il giudizio di
riesame avverso l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva,
spetta dunque al giudice della impugnazione, a norma dell'art. 309,
nono comma, del codice di procedura penale, il potere, non solo di
annullare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame, ma anche di
riformarla; e ciò, evidentemente, a prescindere dal tipo di
richiesta a suo tempo formulata dal pubblico ministero, proprio
perché quest'ultima, sia stata o meno rivolta a sollecitare in forma
esclusiva l'adozione di determinate misure, ha esaurito la sua
funzione per essere integralmente "assorbita" nella ordinanza del
giudice, che a sua volta costituisce l'unico tema devoluto alla
cognizione del tribunale in sede di riesame.
3. - Del pari inammissibile deve essere dichiarata la questione di
legittimità dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura
penale, sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio
1991, n. 12, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le
ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991. Come ha correttamente posto
in risalto l'Avvocatura Generale dello Stato nei relativi atti di
intervento, la nuova disciplina che prevede la partecipazione
facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida non
interferisce in alcun modo con la definizione dei procedimenti a
quibus, trattandosi, in entrambi i casi, di giudizi di impugnazione
relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure
cautelari personali. A prescindere, infatti, dell'eccezionale ipotesi
prevista dall'art. 391, quinto comma, secondo periodo, del codice di
procedura penale, per la quale la convalida dell'arresto per taluno
dei delitti previsti dall'art. 381, secondo comma, funge da
presupposto necessario per l'applicazione delle misure coercitive al
di fuori dei limiti previsti dall'art. 280, la decisione sulla
convalida è concettualmente e funzionalmente scissa da quella che
inerisce alla applicazione delle misure cautelari, nel senso che
anche ad un provvedimento negativo sulla convalida può seguire
l'applicazione delle misure e viceversa: un'autonomia che si proietta
normativamente anche sul regime delle impugnazioni che possono essere
proposte avverso le due categorie di provvedimenti, giacché mentre
la decisione sulla convalida può essere oggetto di ricorso per
cassazione a prescindere dalle statuizioni de libertate (art. 391,
quarto comma), contro i provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure coercitive può essere proposto, a seconda dei casi, il
riesame (art. 309), l'appello (art. 310) o il ricorso immediato per
cassazione (art. 311, secondo comma), senza che a tal fine rilevi la
decisione sulla convalida.
La norma impugnata, quindi, ha esaurito la propria sfera di
applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di
possibili censure di costituzionalità, con la decisione del giudice
che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida.
4. - Residua, pertanto, la necessità di affrontare il merito
della questione di legittimità dell'art. 291, comma 1- bis, del
codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale per i minorenni
di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 (R.O. n. 401 del 1991) e
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i
minorenni di Catania con ordinanza del 9 marzo 1991 (R.O. n. 484 del
1991).
Entrambi i giudici rimettenti esordiscono, nella rassegna delle
censure, evocando l'art. 3 della Costituzione quale parametro di cui
si assume la violazione ad opera della norma oggetto di impugnativa.
Seppure sotto angolature parzialmente difformi, le ordinanze di
rimessione deducono, ambedue, la violazione del principio di
uguaglianza e di ragionevolezza, nel senso che la "richiesta
vincolante" del pubblico ministero finisce per "costringere il
giudice a trattare uniformemente situazioni diverse". Si assume, più
in particolare, che ove il giudice ritenga adeguata al caso di specie
una misura diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, è
tenuto "a negare l'erogazione di altra misura meno grave, che pure
ritiene necessaria", generando irragionevolmente conseguenze
identiche per situazioni fra loro divergenti, quali sono quella di
chi "abbisogna di misura", rispetto a quella di chi "non ne abbisogna
affatto".
Il vizio logico da cui trae alimento la tesi concordemente
sostenuta dai giudici rimettenti, è presto svelato. Occorre
anzitutto premettere che, come correttamente osserva l'Avvocatura
Generale dello Stato, la richiesta del pubblico ministero di
provvedere esclusivamente sulla misura indicata, non comporta affatto
per il giudice un vincolo ad applicare la misura stessa nell'ipotesi
in cui, pur ritenendo la sussistenza dei pericula libertatis, non
reputi la specifica misura adeguata alle esigenze cautelari,
apprezzate alla stregua dei parametri delibativi enunciati dall'art.
19 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In una simile eventualità,
infatti, il giudice è tenuto a respingere la richiesta del pubblico
ministero, proprio perché difettano le condizioni normativamente
stabilite per il relativo accoglimento. Da ciò un evidente
corollario che vale a dissolvere il sospetto che la norma impugnata
induca il giudice a "trattare uniformemente situazioni diverse". Il
procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal
codice postula, infatti, come indefettibile antecedente, uno
specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il
pubblico ministero rivolge al giudice: se, quindi, come precisa la
Relazione al Progetto preliminare, deve essere da un lato esclusa
"una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico
ministero .. così è da escludersi l'adozione di misure cautelari
che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero il quale è,
sotto questo profilo, soggetto necessariamente "richiedente" senza
legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è
soggetto decidente, ma non ex officio". Al pubblico ministero,
dunque, spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la
richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente
da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla
stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché,
alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un
fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la
"quantità" del quale ben può essere circoscritta all'interno dei
confini tracciati dal devolutum. Se, dunque, il pubblico ministero
formula al giudice domanda di provvedere esclusivamente in ordine
alla misura indicata e se, ancora, il giudice ritiene di dover
respingere la richiesta reputando la misura inadeguata alle esigenze
cautelari che ravvisa nella specie, il preteso "trattamento uniforme
di situazioni diverse", su cui fan leva le ordinanze rimessive,
svanisce, nel suo rigore logico, proprio perché manca il presupposto
unificante: vale a dire la domanda del pubblico ministero e la
correlativa legittimazione del giudice a provvedere.
In altri termini, è ben vero che, nel respingere la richiesta, il
giudice mantiene in libertà tanto la persona che a suo avviso
abbisognerebbe di una misura diversa da quella indicata dal pubblico
ministero, quanto la persona nei confronti della quale non ravvisi
alcuna esigenza cautelare: ma ciò accadrebbe ugualmente in tutti i
casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di pericula
in libertate, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura
cautelare.
5. - Il Tribunale per i minorenni di Napoli denuncia anche la
violazione degli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della
Costituzione, poiché, afferma l'ordinanza, "sia che il giudice
rimetta in libertà il minore sia che applichi una misura
sproporzionata, non pone in essere i presupposti per favorire il
pieno sviluppo della persona umana e anziché proteggere la gioventù
può creare situazioni sostanzialmente pregiudizievoli e può privare
il minore del vantaggio che l'applicazione di una misura cautelare
appropriata gli arrecherebbe".
L'assunto del rimettente è fallace sotto più profili. Come
infatti giustamente osserva la difesa dello Stato, è proprio in
funzione delle particolari caratteristiche della condizione minorile
che il legislatore ha ritenuto di calibrare specifiche misure,
aggiungendo agli ordinari criteri di scelta delle stesse la
necessità che l'adozione del provvedimento restrittivo della
libertà del minorenne sia adeguata al fine "di non interrompere i
processi educativi in atto" (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n.
448 del 1988). Ma tutto ciò non toglie che le misure, pur se
peculiari quanto a caratteristiche e modalità attuative, mantengono
inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del
tutto estranea al tema la possibilità di un loro impiego con
finalità di "sostegno" per il minorenne, che l'ordinamento ha invece
espressamente riservato all'intervento di specifici organi
amministrativi (art. 19, terzo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988).
Paradossalmente, dunque, sarebbe proprio il "vantaggio" prospettato
dal rimettente a far assumere alle misure cautelari una funzione
educativa o, meglio, "rieducativa", che finirebbe ineluttabilmente
per porsi, questa sì, in palese contrasto con la Costituzione,
risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di
non colpevolezza che certo non ammette graduazioni di sorta in
funzione della maggiore o minore età degli imputati.
Il medesimo Tribunale denuncia anche la violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, osservando che la norma impugnata
vulnera il contraddittorio, nel senso che il difensore "deve
limitarsi a chiedere o la remissione in libertà del suo assistito o
riportarsi alle richieste" del pubblico ministero, "essendo inutile
evidenziare l'opportunità dell'applicazione di altre misure". Anche
a voler prescindere dal rilievo che la questione, nei termini in cui
risulta proposta, sembra riferirsi più alla udienza di convalida,
ove si instaura un contraddittorio sulla richiesta di misura
cautelare formulata dal pubblico ministero, che non alla fase
dell'appello in cui versa il giudizio a quo, a svelarne
l'infondatezza basta il dato incontrovertibile che alla difesa è
consentito dedurre, nell'ambito del tema oggetto di gravame, quanto
ritenga necessario od opportuno ai fini dell'esercizio del relativo
diritto, restando invece del tutto inconferenti, ai fini che qui
interessano, i profili di mero fatto riguardanti il concreto e
variabile atteggiarsi di ogni singola "strategia" defensionale.
6. - Tanto il Tribunale per i minorenni di Napoli che il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di
Catania, lamentano la violazione dell'art. 111, primo comma, della
Costituzione, assumendo che la norma impugnata, costringendo il
giudice "ad adottare un provvedimento diverso da quello che una
corretta deduzione gli suggerisce", rende in concreto impossibile
"una motivazione effettiva". Ciò spinge il giudice di Catania a
denunciare anche il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della
Costituzione, giacché, afferma l'ordinanza, ove il giudice per
salvaguardare le esigenze cautelari, "accedesse alla richiesta di
custodia cautelare avanzata dal P.M., dovrebbe farlo immotivatamente,
(rectius: con motivazione contraddittoria o apparente)".
Nessuno degli invocati parametri può dirsi violato dalla norma in
questione. Come si è già posto in risalto, infatti, quando il
pubblico ministero formula al giudice richiesta di provvedere
esclusivamente in ordine alla misura indicata, traccia i confini del
devoluto all'interno del quale il giudice stesso è chiamato ad
operare le proprie scelte secondo gli ordinari parametri delibativi.
Il potere decisorio di accogliere o respingere "quella" domanda,
permane, quindi, integro in tutti i suoi connotati, ed allo stesso
viene così a correlarsi funzionalmente l'onere di motivazione, che
non subisce limiti diversi da quelli propri del tipo di decisione che
il giudice deve adottare. Ciò non toglie, peraltro, che, ove il
giudice ritenesse di dover respingere la richiesta, reputando la
misura indicata dal pubblico ministero eccessiva rispetto a quella
adeguata al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, in tanto
può dirsi esaurientemente soddisfatto l'onere di motivazione, in
quanto il giudice concretamente "indichi" nel provvedimento reiettivo
quale misura reputi adeguata al caso di specie, così da permettere
al pubblico ministero una nuova domanda cautelare alimentata proprio
dagli apprezzamenti compiuti dall'organo giurisdizionale.
7. - Le considerazioni che precedono valgono anche a dissolvere
l'ulteriore dubbio di costituzionalità che il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania
solleva con riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione. Quanto al primo degli invocati parametri,
il rimettente deduce che la norma impugnata priverebbe il giudice "di
un suo potere caratterizzante, non in virtù di una situazione
rigorosamente predeterminata dalla legge, ma a cagione di un
discrezionale potere attribuito al P.M."; la violazione dell'art.
102, primo comma, della Costituzione, viene invece prospettata in
base all'assunto che la "novella censurata" (art. 12 del decreto
legislativo n. 12 del 1991) esproprierebbe il giudice della piena
giurisdizione, "lasciandogli residuare una sorta di semipiena
giurisdizione, sottoposta alla vincolante richiesta di una parte
(seppur pubblica)". L'Avvocatura Generale dello Stato incisivamente
osserva, a tale riguardo, che, portando alle estreme conseguenze la
tesi sostenuta dal giudice a quo, la violazione degli indicati
precetti costituzionali "dovrebbe dirsi sussistente ogni volta in cui
la legge vincoli i poteri del giudice alla sollecitazione delle
parti": e il paradosso, al di là della suggestione, coglie nel
segno, evidenziando come il rimettente erroneamente postuli un
obbligo per il legislatore di delineare il munus del giudice alla
stregua di un complesso di attribuzioni prive di qualsiasi raccordo
con il potere di impulso delle parti. Ancora una volta, invece, vale
l'esatto reciproco. Se, infatti, la domanda della parte privata
costituisce espressione del diritto di agire e difendersi e se,
ancora, la domanda del pubblico ministero si colloca nell'alveo
dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, è evidente, allora,
che la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista"
verrebbe a porsi in stridente antinomia rispetto a quei princìpi,
specie se calati in un modello processuale che dichiaratamente mira
ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente,
la terzietà del giudice.
8. - La questione deve essere dichiarata non fondata anche sotto
l'ultimo dei profili che qui occorre esaminare: vale a dire la
lamentata violazione della direttiva n. 59 della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, che il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale per i minorenni di Catania denuncia essersi
realizzata con l'introduzione della norma oggetto di impugnativa.
Più in particolare, il rimettente osserva che la disposizione
inserita dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12,
eccede dai limiti imposti con la legge di delegazione perché: ha
introdotto una "richiesta vincolante" del pubblico ministero della
quale non v'è traccia "nella pur puntuale previsione della legge-delega"; ha conferito al pubblico ministero "il potere di
immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva";
ha infine reso impossibile al giudice, per le ragioni già esposte
nella medesima ordinanza, "di svolgere alcuna effettiva motivazione".
L'ultimo degli accennati rilievi deve ovviamente ritenersi assorbito
dalle considerazioni che questa Corte ha svolto in merito alla
dedotta violazione degli artt. 111, primo comma, e 13, secondo comma,
della Costituzione, posto che di tali precetti la legge-delega si è
limitata ad operare una semplice trasposizione riproduttiva, nella
parte in cui ha sancito l'obbligo per il giudice di disporre le
misure di coercizione personale "con provvedimento motivato". Quanto
agli altri due rilievi sui quali il rimettente fonda la propria
denuncia, più ragioni ne rivelano la inconsistenza. È ben vero,
infatti, che la direttiva 51 della legge-delega non ha espressamente
previsto la disciplina introdotta con la norma impugnata: ma un
assunto di tal genere rappresenta, in sé, null'altro che la
constatazione del naturale rapporto di "riempimento" che lega la
norma delegata a quella delegante, dovendosi altrimenti ritenere che
le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera
"scansione linguistica" delle previsioni dettate dal delegante, con
evidente snaturamento del ben diverso regime che la Costituzione ha
inteso prefigurare. Dovendosi dunque verificare se la norma impugnata
violi o meno sul piano contenutistico i criteri enunciati dalla
direttiva 59, ci si avvede agevolmente che la conformità della norma
a quei criteri è fuori discussione. Già sul piano semantico,
infatti, l'indicata direttiva correla intimamente tra loro "il
potere-dovere del pubblico ministero di richiedere", al potere-dovere
"del giudice di disporre" le misure di coercizione personale,
evocando, così, una corrispondenza biunivoca tra richiesta e
decisione che ben può spingersi a prefigurare una interdipendenza
necessaria tra il "tipo" di richiesta ed il "tipo" di decisione.
Nello stabilire, quindi, che nel corso delle indagini il pubblico
ministero può chiedere al giudice di provvedere esclusivamente sulle
misure indicate, il legislatore delegato non solo non si è
discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha,
anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a
privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e
organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il
decisum sia rigorosamente circoscritto nei confini tracciati dal
petitum.
Per ciò che infine concerne l'asserito potere del pubblico
ministero "di immotivatamente richiedere una determinata misura in
via esclusiva", il rimettente cade nell'equivoco di confondere tra
loro l'onere di allegazione, che incombe sul pubblico ministero, con
il presunto obbligo di motivazione della specifica richiesta.
È fuori di dubbio, infatti, che il pubblico ministero sia tenuto
a "presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la sua
richiesta" (direttiva 59, secondo periodo, nonché art. 291, primo
comma, del codice di procedura penale), ma tutto ciò non ha nulla a
che vedere con il supposto obbligo - che il rimettente, errando,
ritiene desumibile dalla legge-delega - di motivare le ragioni per le
quali il pubblico ministero si è indotto a chiedere al giudice di
provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate. Spetta,
dunque, solo al giudice il dovere di motivare il provvedimento con il
quale accogliere o respingere la richiesta formulata dal pubblico
ministero, e, nell'un caso come nell'altro, l'esercizio di un simile
dovere non potrà ritenersi compresso o eluso anche nell'ipotesi in
cui, come già si è detto, il pubblico ministero abbia chiesto
l'applicazione di una determinata misura "in via esclusiva".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, inserito
dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo
comma, e 101 (rectius: 111) della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 e dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di
Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, primo comma,
101, secondo comma, 13, secondo comma, 70 e 76 (in relazione al
combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, della legge 16 febbraio
1987, n. 81) e 102, primo comma, della Costituzione, con ordinanza
del 9 marzo 1991;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291, comma 1- bis del codice di procedura
penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio
1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina
processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal
Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza del 4 aprile 1991 e
dal Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 28
febbraio 1991;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura
penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14
gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della
disciplina processuale e delle norme ad essa collegate), sollevata
dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 4 e dell'8
aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte