Sentenza n. 4/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 344/1990
- art. 8legge 344/1990
- art. 1legge 21/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, primo
comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego), convertito in legge dall'art. 1, primo
comma, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, promosso con ordinanza
emessa il 23 aprile 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per
la Campania sul ricorso proposto da Carpasio Alberto contro
l'Università degli Studi di Napoli, iscritta al n. 206 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Alberto Carpasio,
funzionario dell'Università di Napoli inquadrato nell'ottava
qualifica funzionale, per l'annullamento del provvedimento con il
quale l'Amministrazione di appartenenza aveva respinto l'istanza di
inquadramento nella qualifica funzionale superiore, il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania ha riconosciuto rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di
acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale
1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego), convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della legge
23 gennaio 1991, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Il Tribunale remittente deduce che gli articoli impugnati - nel
prevedere l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, con
effetto dal 31 dicembre 1990, del personale assunto in esito a
concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell' ex carriera
direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché per il
personale che lo precede in ruolo - si riferiscono esclusivamente,
secondo il loro inequivoco tenore letterale, al personale dei
Ministeri e delle Amministrazioni autonome espressamente indicate
(ANAS, AIMA, Monopoli di Stato), con preclusione di ogni diversa
interpretazione estensiva a favore di altri comparti del pubblico
impiego ed in particolare del personale non docente delle
Università. Tale limitazione determinerebbe, peraltro, - secondo il
giudice a quo - una ingiustificata disparità di trattamento tra
categorie omogenee.
L'omogeneità di ordinamento delle categorie in questione
deriverebbe - sempre secondo il giudice remittente - dal disposto
degli artt. 80, primo comma, e 2 della citata legge n. 312 del 1980,
in base al quale anche il personale universitario, al pari di quello
ministeriale, è stato suddiviso in otto qualifiche funzionali.
Questa disposizione determinerebbe un collegamento tra le due
categorie di personale quanto ai criteri di inquadramento e di
avanzamento, con la finalità di rendere omogenea la progressione
della carriera nei due settori considerati. Ciò sarebbe
ulteriormente comprovato dal fatto che l'istituzione della nona
qualifica funzionale è stata quasi contemporaneamente realizzata per
il personale ministeriale e per quello non docente dell'Università
con due ravvicinati provvedimenti legislativi (rispettivamente: il
decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, e la legge 29 gennaio 1986, n.
23), intervenuti poco prima della determinazione dei comparti di
contrattazione collettiva, di cui al d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
L'impugnata normativa risulterebbe altresì illegittima per aver
esteso la propria operatività al personale di alcune Amministrazioni
autonome, ma non anche a quello delle Università, che sono
Amministrazioni dotate a loro volta di un'ampia autonomia.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Secondo la difesa dello Stato, la scelta discrezionale operata dal
legislatore con le norme impugnate non sarebbe frutto di un
arbitrario trattamento discriminatorio, ma trarrebbe origine dalla
specificità delle categorie considerate e dei rispettivi ordinamenti
normativi.
La difesa dello Stato contesta in primo luogo che dalle
disposizioni degli artt. 80, primo comma, e 2 della legge n. 312 del
1980 possa trarsi - come ritenuto dal giudice a quo - un principio di
uniformità di ordinamento delle carriere delle varie categorie di
personale, tale da imporsi anche alla legislazione successiva.
L'Avvocatura dello Stato osserva in proposito che le suddette
disposizioni si limitano a stabilire che le due categorie di
personale considerate debbano avere entrambe un ordinamento
articolato per qualifiche funzionali, senza alcun ulteriore
riferimento ai rispettivi criteri di inquadramento in dette
qualifiche.
Nell'attribuzione, poi, di tali qualifiche al personale di
ciascuna categoria il legislatore avrebbe tenuto, doverosamente,
conto delle rispettive peculiarità, determinate dai diversi
contenuti professionali e dalle specifiche normative, che
renderebbero non comparabili tra loro le complessive posizioni
giuridico-economiche del personale delle stesse categorie. Tanto è
vero che, ai fini contrattuali, queste categorie sono state distinte
in differenti comparti di contrattazione dal d.P.R. 5 marzo 1986, n.
68.
Per quanto concerne, infine, il fatto che le disposizioni
impugnate abbiano esteso l'attribuzione della nona qualifica al
personale delle Aziende autonome con le stesse modalità previste per
il personale ministeriale, l'Avvocatura replica che queste due ultime
categorie di personale hanno un ordinamento pressoché identico per
quanto riguarda l'istituzione della nona qualifica funzionale, le
declaratorie delle mansioni ad essa inerenti e le modalità di
accesso, mentre per il personale non docente dell'Università la nona
qualifica funzionale è stata istituita con un provvedimento di legge
autonomo e con un contenuto nettamente differenziato. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 7 e 8, primo comma, del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante "Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego", convertito in legge dall'art. 1 della
legge 23 gennaio 1991, n. 21, in quanto, nel prevedere condizioni e
modalità per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del
personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dipendente
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo e dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, non hanno esteso la medesima
disciplina anche al personale non docente delle Università, così
determinando - ad avviso del giudice remittente - una irragionevole
disparità di trattamento ai danni di quest'ultima categoria.
2. - La questione non è fondata.
La legge 11 luglio 1980, n. 312, nel dettare norme concernenti il
nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato, estendeva al personale non docente delle Università la
classificazione in otto qualifiche funzionali prevista per il
personale dei Ministeri.
Ma tale disciplina, concernendo esclusivamente l'articolazione
delle qualifiche funzionali, lasciava del tutto impregiudicati i
criteri di inquadramento e di avanzamento delle diverse categorie di
personale nelle qualifiche stesse, senza porre a questo riguardo -
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - alcun principio
di uniformità.
Ciò risulta ancora più evidente alla luce della successiva
disciplina intervenuta in questa materia, con la quale il legislatore
ha distinto sempre più nettamente l'ordinamento del personale non
docente universitario da quello del personale ministeriale e delle
amministrazioni statali autonome, proprio con riferimento particolare
all'istituzione della nona qualifica funzionale.
Tale qualifica è stata, infatti, introdotta da normative diverse
e con difformi modalità di accesso per le due categorie di
personale: rispettivamente, con l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio
1986, n. 9, e con gli artt. 1 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254,
per il personale ministeriale e delle aziende e amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo; con l'art. 15 della legge 23 gennaio
1986, n. 23, per il personale delle Università, in ordine al quale
è poi intervenuta la legge 21 febbraio 1989, n. 63.
Il diverso assetto normativo delle categorie in questione è
stato, d'altro canto, sancito dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 -
attuativo della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.
93 - che ha distinto in separati comparti di contrattazione
collettiva il personale dei Ministeri, quello delle aziende e
amministrazioni statali autonome e quello delle Università. Tali
comparti hanno successivamente posto in essere distinti accordi
sindacali.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo,
sentt. nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993), in materia di articolazione
delle carriere e passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici deve
essere riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità,
sindacabile solo con riferimento a profili di arbitrarietà o di
manifesta irragionevolezza, in grado di ledere il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione o di determinare
discriminazioni tra i soggetti interessati: profili che, nella specie, non ricorrono.
La scelta di escludere la categoria del personale non docente
universitario operata dal legislatore con le norme impugnate non
può, infatti, ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza,
stante le peculiari caratteristiche normative e contrattuali che
hanno progressivamente distinto tale categoria dalle altre assunte a
parametro di riferimento e che rendono, in ogni caso, difficilmente
comparabile la posizione riconosciuta al personale incluso in questa
categoria con quella propria del personale delle altre categorie.
La questione di legittimità costituzionale deve, pertanto, essere
dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990,
nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte