Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo

comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art.

46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

il 23 settembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Chieti sul ricorso proposto da Naccarella Flora contro l'Ufficio

delle imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 1230 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Chieti,

nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte

dirette di Chieti per l'annullamento dell'avviso di mora notificato

alla ricorrente nella qualità di coniuge firmataria di dichiarazione

congiunta dei redditi, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre

1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo

comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, come specificato nell'ordinanza, la ricorrente,

successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, risulta

separata legalmente ed effettivamente dal marito;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata

sarebbe lesiva del principio di uguaglianza dei coniugi, per la

disparità di trattamento tra il marito destinatario della notifica

degli atti impositivi e la moglie, destinataria della notifica del

solo avviso di mora (nonché tra quest'ultima e gli altri

contribuenti in genere); e sarebbe altresì lesiva del diritto di

difesa della moglie, coobbligata in solido, che, in quanto non

destinataria della notifica dei pregressi atti impositivi, sarebbe

posta, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi intervenuta

successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, nella

impossibilità di conoscenza degli atti medesimi;

che la stessa Commissione ha sollevato ulteriore questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46, quarto comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), e 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la

notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora costituirebbe,

stante l'inesistenza di qualsivoglia motivazione dell'avviso

suddetto, un inidoneo veicolo di conoscenza dei pregressi atti

impositivi non notificati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza di entrambe le

questioni;

Considerato che, riguardo alla prima questione, questa Corte ha

già avuto occasione di affermare come la dichiarazione congiunta dei

redditi rappresenti l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con

i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e come, pertanto, la

relativa disciplina, anche procedimentale, risulti riservata

all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del

1989);

che, pertanto, deve escludersi la sindacabilità, sotto il

profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, della

denunciata disposizione, che, nell'evidente intento di

semplificazione e snellezza del procedimento tributario, prevede la

notificazione degli atti impositivi al solo marito;

che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 della

Costituzione, non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi,

anche nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva

alla dichiarazione congiunta dei redditi, dalla interpretazione

adeguatrice della denunciata disposizione, prospettata da questa

Corte nella citata sentenza n. 184 del 1989;

che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita

dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la

possibilità di "tutelare i propri diritti (...) entro i termini

decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti,

nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a

legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione

finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per

contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge,

proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame

avverso l'accertamento operato nei confronti del marito";

che la tutela di cui sopra non può ritenersi esclusa o

vanificata, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi

successiva alla dichiarazione congiunta, da un presunto atteggiamento

non collaborativo del marito, derivante da uno stato di

conflittualità tra i coniugi ed ostativo della conoscenza in capo

alla moglie dell'atto alla stessa non notificato, in quanto, anche a

prescindere dal carattere del tutto ipotetico della situazione

conflittuale prospettata dalla Commissione rimettente, la moglie

separata può richiedere ed ottenere dall'amministrazione finanziaria

il provvedimento non notificato ed acquisire in tal modo piena

conoscenza (del contenuto) dello stesso;

che, riguardo alla seconda questione, il coobbligato in solido -

ferma restando la funzione partecipativa, propria dell'avviso di

mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati -

può comunque acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando

richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso di

ritardo o di inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria

istanza di esibizione degli atti non notificati. Con la possibilità,

in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente al deposito

in giudizio degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso ex art.

24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

che pertanto entrambe le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale:

dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti

con l'ordinanza in epigrafe;

dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e

dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata, in

riferimento agli arty. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte