Sentenza n. 40/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1958 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
comma, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, promosso con ordinanza 25
febbraio 1957 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Adunanza
plenaria - emessa nel procedimento su ricorso della S.r.l. Squinzano
contro il Ministero delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 174 del 13 luglio 1957 ed iscritta al n. 65 del
Registro ordinanze 1957.
Vista la costituzione in giudizio del Ministro delle finanze,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;
udita nell'udienza pubblicata del 23 aprile 1958 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per
il Ministro delle finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 25 febbraio 1957 (pubblicata il 27 maggio 1957, n. 8)
l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rimetteva a questa Corte la
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale sorta nel
corso del procedimento iniziato innanzi a quella giurisdizione con
ricorso della S. r.1. Squinzano del 6 - 8 settembre 1955.
La Società aveva chiesto al Consiglio di Stato l'annullamento, ai
sensi del secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, sul
Consiglio di Stato, del provvedimento del Ministro delle finanze 28
maggio 1955, n. 1139, che, decidendo la controversia insorta con
verbale 30 ottobre 1954, n. 329, della Dogana di Genova per la
determinazione (ai sensi dell'art. 17 delle disposizioni preliminari
alla tariffa doganale approv. con D.P.R. 7 luglio 1950, n. 443) del
valore imponibile di una partita di tonnellate 2.500 circa di zucchero,
importata dalla Danimarca e parzialmente avariata, aveva determinato
che alla merce in controversia fosse attribuito, all'atto
dell'importazione, il valore di L. 63 al chilogrammo cif, coincidente
con quello accertato dalla Dogana di Genova e non accettato dalla
ricorrente. L'istanza di annullamento della decisione ministeriale si
basava su un assunto difetto di giurisdizione, inerente al fatto che la
potestà del Ministro sorgerebbe "soltanto dopo che è intervenuto ed
è stato adottato, nelle forme tassativamente e rigorosamente previste
dalla legge, il parere del collegio consultivo dei periti doganali",
mentre nella specie la decisione ministeriale si limitava a dar notizia
che il detto collegio era stato udito, senza nulla precisare né in
ordine alle modalità, né in ordine al contenuto del parere da esso
fornito.
Il Ministero delle finanze, costituitosi in giudizio a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, eccepì il difetto di giurisdizione del
Consiglio di Stato, dovendo il secondo comma dell'art. 26 del cit. T.U.
del 1924 esser considerato abrogato dall'art. 111 Cost., con
conseguente denunciabilità delle decisioni ministeriali in materia
doganale (alle quali veniva riconosciuta natura giurisdizionale)
soltanto in cassazione. Osservò subordinatamente che il vizio
denunciato dalla ricorrente non concretava un difetto di giurisdizione
del Ministro adito.
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - alla quale la IV
Sezione dello stesso consesso, con ordinanza 19 ottobre 1956, aveva
rimesso la controversia, ai sensi dell'art. 5 legge 21 dicembre 1950,
n. 1018 (trattandosi di questione idonea a dar luogo a contrasti
giurisprudenziali, stanti, da un lato, i dubbi riaffiorati in dottrina
in favore della natura amministrativa e non giurisdizionale delle
decisioni ministeriali in materia doganale - tesi il cui accoglimento
comporterebbe la caducazione del secondo comma del cit. art. 26 per
incompatibilità con l'art. 113, secondo comma, Cost. -, e stante
dall'altro - pur accettata l'opinione della natura giurisdizionale e
non amministrativa delle decisioni ministeriali - la divergenza di
orientamento tra Consiglio di Stato e Corte di cassazione circa la
sopravvivenza del cit. comma dell'art. 26 all'art. 111 Cost.), con
l'ordinanza 25 febbraio 1957, già ricordata, dispose la sospensione
del giudizio in corso e la trasmissione degli atti a questa Corte.
Alla quale è stato chiesto che "dichiari, in relazione alla natura
giuridica della decisione del Ministro delle finanze sulle controversie
doganali di cui agli artt. 3 e 8 T.U. 9 aprile 1911, n. 330, e
successive modificazioni, la costituzionalità o meno della
disposizione contenuta nell'art. 26, capoverso, T. U. 26 giugno 1924,
n. 1054, di fronte agli artt. 111, secondo comma, 103, primo comma e
113, secondo comma, della Costituzione".
L'ordinanza è ampiamente motivata, e poggia essenzialmente sulle
seguenti affermazioni: 1) le decisioni ministeriali delle controversie
doganali riguarderebbero questioni di interessi legittimi e non di
diritti soggettivi, sarebbero sostanziate di discrezionalità
amministrativa, e avrebbero natura di atti amministrativi; 2) come
tali, qualora non esistesse il secondo comma dell'art. 26 T.U. 26
giugno 1924, n. 1054, esse sarebbero soggette al controllo di
legittimità del Consiglio di Stato previsto dal primo comma dello
stesso articolo; 3) il secondo comma dell'art. 26 sarebbe incompatibile
col secondo comma dell'art. 113 Cost., in quanto limiterebbe
all'incompetenza o allo straripamento di potere i mezzi di impugnativa
avverso le cennate decisioni; 4) tanto ad accogliere la tesi della
natura amministrativa, quanto ad accogliere quella della natura
giurisdizionale delle decisioni ministeriali, il problema
dell'impugnativa giurisdizionale di queste non potrebbe porsi in
termini di abrogazione tacita del capoverso dell'art. 26 T.U. Cons. di
Stato, ma darebbe luogo a una questione di legittimità costituzionale,
stante l'incompatibilità della disposizione rispettivamente con l'art.
111 e con l'art. 113 in relazione all'art. 103, primo comma, Cost.,
questione da deferire pertanto a questa Corte.
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, rispettivamente in data 4 e 5 giugno 1957.
Ne è stata data comunicazione ai Presidenti dei due rami del
Parlamento in data 3 - 4 giugno 1957. È stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1957.
Innanzi a questa Corte si è costituito il solo Ministro delle
finanze, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
presentando le proprie deduzioni in data 24 giugno 1957. In esse,
ricordata la pronuncia delle Sez. un. della Corte di cassazione 17
aprile 1956, n. 1141, nella quale, confermata la natura giurisdizionale
delle decisioni ministeriali nelle controversie doganali, si afferma
l'abrogazione, in virtù dell'art. 111 Cost., del secondo comma
dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, e la ricorribilità soltanto
in cassazione delle decisioni stesse; e fatto presente che la natura
giurisdizionale di dette decisioni risulterebbe espressamente dalla
legge, dato che nella frase "incompetenza od eccesso di potere", usata
dal secondo comma del cit. art. 26, identica a quella usata dall'art.
3, n. 3, della legge sui conflitti di attribuzione 31 marzo 1877, n.
3761, l'espressione "eccesso di potere" dovrebbe essere intesa nel
medesimo senso di "eccesso di potere giurisdizionale", che notoriamente
essa aveva in quest'ultima disposizione; si osserva che la questione
viene al giudizio della Corte soltanto per l'esame di compatibilità
del capoverso dell'articolo 26 con l'art. 111 Cost., e che né nella
trattazione della causa, né nell'ordinanza, è enunciata una
illegittimità costituzionale che riguardi l'attribuzione del carattere
giurisdizionale alle decisioni ministeriali. Carattere il quale avrebbe
titolo a sopravvivere fino alla revisione delle giurisdizioni speciali,
prevista dalla VI disp. trans. Cost. e finora non realizzata. La natura
giurisdizionale dei provvedimenti in questione risulterebbe, del resto,
anche dal carattere tributario delle controversie, da decidere alla
stregua di "meri accertamenti di fatto a contenuto tecnico", i quali
sarebbero "assai meno ardui di quel giudizio di semplice estimazione
che nel nostro sistema è anch'esso affidato alla giurisdizione
speciale delle commissioni tributarie". Il carattere dell'accertamento
e le garanzie dell'istruttoria (prelievo di campioni in
contraddittorio, esami di organi di consulenza tecnica specializzata,
presentazione di difese e memorie da parte dell'importatore, parere di
un organo collegiale specializzato di cui fanno parte elementi estranei
alla amministrazione) conferirebbero sicuramente al provvedimento
ministeriale "il carattere di giudizio a conclusione di un procedimento
che offre tutte le normali garanzie del processo".
Dalla natura giurisdizionale del provvedimento discenderebbe
l'incompatibilità della norma col solo art. 111 Cost. Donde la
conclusione dell'Avvocatura dello Stato nel senso che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale del capoverso dell'art. 26 T.U. 26
giugno 1924, n. 1054, per incompatibilità con tale norma
costituzionale (e non con l'art. 113 Cost., al quale precipuamente si
richiama l'ordinanza di rimessione sul presupposto della natura
amministrativa del provvedimento ministeriale).
A sostegno di tali ragioni l'Avvocatura dello Stato ha presentato
una memoria in data 10 aprile 1958. Considerato in diritto :
I. - L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rimettendo
l'attuale questione a questa Corte, ha esattamente avvertito che quelle
relative alla compatibilità di una disposizione legislativa con una
norma costituzionale sono questioni di legittimità costituzionale, di
esclusiva competenza di questa Corte, anche se riguardino disposizioni
anteriori all'entrata in vigore della norma costituzionale con cui
siano incompatibili.
Di conseguenza, nonostante che i giudici comuni abbiano talora
affermato l'intervenuta abrogazione da parte della Costituzione del
secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, la Corte
ritiene suo potere e dovere di pronunciare in ordine alla legittimità
costituzionale di tale disposizione.
II. - Tanto l'ordinanza del Consiglio di Stato, che ha rimesso
l'attuale questione a questa Corte, quanto l'amministrazione
finanziaria, che è l'unica parte presente in questo giudizio
costituzionale, concordano circa l'illegittimità della norma del
secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, in base alla
quale contro le decisioni ministeriali in materia di controversia
doganali non è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato "che non
implichi incompetenza od eccesso di potere".
Una notevole divergenza sussiste però tra le tesi
dell'Amministrazione e quella del giudice a quo in ordine al fondamento
dell'illegitimità costituzionale. La prima, sul presupposto della
natura giurisdizionale delle decisioni ministeriali, vede tale
fondamento nel secondo comma dell'art. 111 Cost., il quale dispone che
contro le sentenze degli "organi giurisdizionali ordinari e speciali"
è "sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge": con
la conseguenza della illegittimità della norma in esame in quanto,
anziché ammettere contro le decisioni ministeriali il ricorso in
cassazione, prevede il ricorso al Consiglio di Stato. L'ordinanza di
rimessione, pur mostrando di aderire anch'essa a tale tesi nel caso che
dovesse essere accolta l'opinione della natura giurisdizionale delle
decisioni ministeriali, si manifesta peraltro propensa all'opinione
della natura amministrativa di tali decisioni; la quale condurrebbe a
vedere il fondamento dell'illecittimità costituzionale della norma nel
secondo comma dell'art. 113 Cost.: siccome questo dispone che la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei confronti
degli atti della pubblica amministrazione "non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi d'impugnazione", il secondo comma
dell'art. 26 in esame sarebbe incompatibile con esso, in quanto limita
ai casi di "incompetenza od eccesso di potere" il ricorso al Consiglio
di Stato avverso le decisioni ministeriali.
Osserva la Corte che, contrariamente a un antico e comune
convincimento, l'espressione "eccesso di potere", in quelli che sono
attualmente il primo e il secondo comma dell'art. 26, fu usata, da chi
ebbe a formulare le disposizioni (le quali originariamente
rappresentavano il primo e il terzo comma dell'art. 3 della legge 31
marzo 1889, n. 5992), nell'unico e identico significato di difetto di
potere amministrativo. Soltanto più tardi venne introdotto infatti nel
nostro diritto amministrativo quel significato di eccesso di potere,
che dell'espressione è proprio al giorno d'oggi.
I lavori preparatori della legge del 1889, la più antica
giurisprudenza del Consiglio di Stato e l'inconcepibilità che il
legislatore usasse in un solo articolo la medesima espressione tecnica
in due diversi significati, dimostrano l'inconsistenza della diffusa
opinione, secondo cui nel terzo comma dell'art. 3 della legge del 1889
(e attualmente nel secondo comma dell'art. 26 del T.U. sul Consiglio di
Stato) l'espressione "eccesso di potere" sarebbe stata impiegata,
anziché nel senso del primo comma, in quello di "difetto di
giurisdizione", in cui la stessa espressione era impiegata nell'art. 3,
n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di
attribuzione.
In effetti la legge del 1889, nell'escludere, in sede di sindacato
della legittimità delle decisioni ministeriali in materia doganale e
in materia di leva militare, il sindacato per violazione di legge, non
lo fece sul presupposto della natura giurisdizionale di quelle
decisioni (tesi, fino allora, almeno per quanto riguarda la materia
delle controversie doganali, non ancora affermata nella giurisprudenza
della Corte di cassazione, giudice dei conflitti), bensì lo fece -
come risulta dai lavori preparatori - unicamente per la considerazione
che nelle rispettive materie "la maggiore tutela degli interessi
individuali sarebbe riuscita irreparabilmente dannosa alla difesa ed
all'economia sociale". Gli elaboratori della legge erano convinti che i
ricorsi contro le decisioni in questione non fossero se non "una specie
del genere indicato nella prima parte" dell'articolo (vale a dire
ricorsi avverso atti amministrativi).
I provvedimenti delle autorità appartenenti alla pubblica
Amministrazione, sopra tutto se attinenti a questioni in cui
l'Amministrazione stessa sia interessata, anche se inerenti ad
attribuzioni contenziose, devono, del resto, in mancanza di univoche
qualificazioni legislative in senso diverso (quali l'attribuzione ad
esse dell'autorità di cosa giudicata, l'ammissione del ricorso in
Cassazione, e simili), esser ritenuti provvedimenti di natura
amministrativa e non giurisdizionale. Il perseguimento di fini di
giustizia, attraverso procedimenti che assicurino serie garanzie agli
interessati, non è infatti espressione inequivoca di attività
giurisdizionale, dato che la via della giustizia può rappresentare
anche un mezzo strumentale per la realizzazione da parte
dell'Amministrazione delle proprie finalità di interesse pubblico. Né
nelle "determinazioni" ministeriali sulle controversie doganali, così
come sulle orme dei testi legislativi preesistenti del 1859, del 1878 e
del 1887, risultano disciplinate dal T.U. 9 aprile 1911, n. 330, e
successive modificazioni, è dato riscontrare qualcosa che possa far
considerare superata la presunzione della natura amministrativa,
propria delle decisioni contenziose adottate in causa propria dagli
organi della pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, è evidente che l'art. 26 del T.U. 26 giugno 1924,
n. 1054, nel deferire al Consiglio di Stato i ricorsi per
illegittimità degli atti amministrativi (comma primo), esentando da
ogni sindacato che non sia per "incompetenza od eccesso di potere" le
determinazioni ministeriali in esame (comma secondo), contrasta col
precetto del secondo comma dell'art. 113 Cost., in base al quale la
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione
non può essere limitata a particolari mezzi d'impugnazione.
Esula poi dai poteri di questa Corte stabilire se, una volta
cessata l'efficacia della disposizione relativa alle decisioni
ministeriali in materia doganale contenuta nel secondo comma dell'art.
26, la competenza a giudicare della legittimità delle decisioni stesse
spetti al Consiglio di Stato, ovvero al magistrato ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sulla questione proposta con ordinanza dell'Assemblea
plenaria del Consiglio di Stato del 25 febbraio 1957:
dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054,
limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento all'articolo
113, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte