Sentenza n. 40/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/06/1960 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 11 gennaio 1960, n. 1, concernente
l'"istituzione del Comitato consultivo regionale per l'industria",
promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, notificato il 17 febbraio 1960, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 22 febbraio 1960 ed iscritto al n. 2 del
Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Luis Sand, per il ricorrente, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della
Regione Trentino - Aldo Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 13 febbraio 1960, notificato al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale per il
Trentino - Alto Adige il 17 dello stesso mese, la Provincia di Bolzano,
previa deliberazione della Giunta provinciale adottata in via di
urgenza in luogo del Consiglio, ha impugnato davanti alla Corte
costituzionale la legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 gennaio
1960, n. 1, concernente l'"istituzione del Comitato consultivo
regionale per l'industria", per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del
Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige 19 febbraio 1953,
relativi al procedimento di formazione delle leggi regionali;
2) violazione dell'art. 97 della Costituzione della Repubblica e
degli artt. 4, n. 1, 14 e 40 dello Statuto regionale.
Con il primo motivo di ricorso, la Provincia di Bolzano lamenta
che, nel procedimento di formazione della legge impugnata, il Consiglio
regionale non si è attenuto al disposto degli artt. 52, 92 e 93 del
regolamento interno di quel Consiglio, in quanto - come risulta dal
verbale della seduta del 18 novembre 1959 - alla votazione avevano
partecipato 33 consiglieri, mentre 14 non avevano partecipato alle
operazioni di voto. A favore avevano votato 24 consiglieri, mentre 9
avevano deposto nell'urna solamente la "busta" priva della "scheda" di
votazione.
Il Presidente del Consiglio regionale affermava che i 9 consiglieri
che avevano deposto nell'urna la sola busta, priva della scheda di
votazione, dovevano considerarsi tra i votanti, in quanto avevano
risposto all'appello e avevano compiuto l'operazione di voto. Pertanto
proclamava l'avvenuta approvazione della legge.
Alcuni dei consiglieri presenti sollevavano delle obiezioni sulla
procedura seguita e, sostenendo che si era verificato un caso di
irregolarità nella votazione, ai sensi dell'art. 92 del regolamento
interno, chiedevano che la votazione fosse considerata nulla e quindi
ripetuta.
Il Presidente dell'Assemblea disattendeva le argomentazioni addotte
dai citati consiglieri e confermava l'avvenuta approvazione della
legge, a maggioranza, dichiarando, agli effetti della votazione, la
nullità di 9 voti.
Nella procedura seguita, la Provincia di Bolzano ravvisa una
violazione degli artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del
Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, i quali dispongono,
rispettivamente: che nel caso di votazione per scrutinio segreto la
verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti (art.
52); che il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato
nella parte interna la parola "sì" o la parola "no", oppure
imbussolando la scheda bianca (art. 92); che i consiglieri prima della
votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta
spiegazione del proprio voto (art. 93).
Poiché tali norme - ad avviso della Provincia ricorrente -
attengono al procedimento di formazione della legge regionale, esse
sono soggette al sindacato di legittimità da parte della Corte
costituzionale.
La Provincia premette che la legge impugnata era stata
originariamente proposta dalla Giunta regionale in un altro testo che,
nell'art. 3, prevedeva la composizione dell'istituendo Comitato
consultivo. Successivamente il citato articolo veniva modificato in
sede di Consiglio regionale per effetto di emendamenti proposti sia
dalla stessa Giunta sia da alcuni consiglieri.
Prima di procedere alla votazione segreta sull'intero testo
dell'articolo in questione, il Presidente del Consiglio regionale
poneva il quesito, di carattere procedurale, se, nella eventualità che
la votazione segreta, che stava per seguire, avesse dato esito
negativo, fosse stato possibile o meno ritornare sul testo
originariamente proposto dalla Giunta regionale. A seguito del
dibattito che ne seguiva, il Presidente si pronunziava per la negativa,
in quanto la Giunta stessa aveva implicitamente rinunziato a tale
testo, avendolo sostituito con altro già accolto dal Consiglio.
La votazione dava esito contrario. L'art. 3 veniva approvato nel
testo attuale, che rinvia al regolamento di esecuzione della legge la
determinazione delle modalità per la composizione del Comitato.
In tutto ciò la Provincia di Bolzano ravvisa non solo la
violazione dei citati artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del
Consiglio regionale, ma anche della Costituzione della Repubblica e
dello Statuto regionale, e precisamente:
1) violazione del principio costituzionale di concretezza della
legge, tanto più che l'art. 40 dello Statuto speciale non consente al
Consiglio regionale di delegare alla Giunta funzioni legislative;
2) violazione del principio di riserva di legge, di cui all'art. 97
della Costituzione e all'art. 4, n. 1, dello Statuto regionale, secondo
i quali i pubblici uffici devono essere organizzati in base a
disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione;
3) violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale, secondo il
quale la Regione esercita le funzioni amministrative, delegandole ai
Comuni, alle Provincie e agli altri enti locali, e valendosi dei loro
uffici.
Per tutti questi motivi, la Provincia di Bolzano chiede che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge in parola.
Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, la Regione Trentino-Alto Adige, la quale, nelle
deduzioni del 1 marzo 1960 e nella memoria del 27 aprile successivo,
deduce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso della Provincia di
Bolzano per difetto del presupposto tassativo e necessario -
l'invasione della propria sfera di competenza - che, solo, legittima la
impugnazione in via principale di una legge regionale da parte di
un'altra Regione o di una delle due Provincie. Presupposto, questo, che
attiene non solo alla legittimazione ad causam, ma anche all'interesse
ad agire, che è il presupposto indispensabile di ogni azione
giudiziaria, compresa quella in sede costituzionale. E nella specie non
si vede quale interesse possa avere la Provincia di Bolzano ad
impugnare la legge regionale n. 1 del 1960.
Sul primo punto - argomenta la difesa della Regione - è da
osservare che l'art. 82 dello Statuto regionale dispone al primo comma
che la legge regionale può essere impugnata per violazione della
Costituzione o dello Statuto o del principio di parità fra i gruppi
linguistici; e, nel terzo comma, afferma che la legge regionale può
essere impugnata anche da una delle due Provincie. Ora, per poter
considerare legittimata la Provincia ad agire per qualsiasi violazione
della Costituzione e dello Statuto o del principio di parità fra i
gruppi linguistici, non è determinante la considerazione che lo
Statuto alto atesino fu approvato successivamente alla legge
costituzionale n. 1 del 1948. Infatti - sostiene l'Avvocatura dello
Stato - ai fini della determinazione dell'ordinamento costituzionale,
Statuto regionale e legge costituzionale del 1948, n. 1, si devono
considerare coevi fra di loro e coevi anche alla Costituzione, onde
l'inammissibilità del principio di successione delle leggi. In
conseguenza, se dovesse sorgere un contrasto fra le norme dello Statuto
e quelle della legge costituzionale n. 1 del 1948, dovrebbero prevalere
queste ultime, per effetto del categorico richiamo contenuto nell'art.
1 della legge costituzionale n. 1 del 1953, di cui non si può negare
l'intenzione di armonizzare il sistema delle garanzie giurisdizionali
costituzionali.
Mancanza di legittimazione ad agire e difetto di interesse
renderebbero, perciò, inammissibile, nel caso che ne occupa, il
ricorso della Provincia di Bolzano.
Scendendo all'esame del primo motivo di ricorso, la difesa della
Regione afferma che questo è inammissibile, anche perché con esso si
fa valere una pretesa violazione degli artt. 52, 92 e 93 del
regolamento interno del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige 19
febbraio 1953. Ora, sostiene l'Avvocatura dello Stato, le disposizioni
inserite nei regolamenti delle assemblee legislative, a meno che non
enuncino principi fondamentali tratti da norme costituzionali, non
assumono valore di norme costituzionali, e, pertanto, la loro eventuale
violazione, non integrando un vizio di legittimità costituzionale, è
sottratta al sindacato della Corte costituzionale. Tale sarebbe il caso
dei citati artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno regionale del
1953.
Ma il primo motivo - ad avviso della difesa della Regione - anche
infondato, perché dall'esame delle citate disposizioni del regolamento
si evince che, nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica
del numero legale è fatta in base al numero dei "voti" (art. 52) ed il
voto si esprime deponendo nell'urna la scheda (art. 92). L'eventuale
astensione dal voto, poi, deve essere pubblica e dichiarata e perciò
il Presidente deve accertare il numero dei votanti e degli astenuti
(art. 93). Chi non dichiara di volersi astenere e depone nell'urna la
"busta" consegnatagli insieme alla "scheda", anche se non esprime alcun
voto valido o sottrae la "scheda" - come nella fattispecie - deve
considerarsi "votante" agli effetti del numero legale, rispondendo,
tale criterio - oltre tutto - ai principi generali sulla buona fede e
sulla discordanza tra volontà e manifestazione della stessa.
D'altra parte, principio fondamentalmente costituzionale in materia
- enunciato nell'art. 52 del citato regolamento - è che sia presente
il numero legale, non che voti la maggioranza dei presenti, e pertanto
l'eventuale violazione degli altri principi in esso contenuti non
integrerebbe un vizio di legittimità costituzionale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la
violazione del principio costituzionale di concretezza della legge, la
Regione ritiene che questo sia inammissibile per la sua estrema
genericità, ed infondato nel merito, perché, pur non contenendo, la
legge impugnata, disposizioni relative alla composizione
dell'istituendo Comitato consultivo e rinviandone la determinazione al
regolamento di esecuzione della legge, questa è ugualmente operante.
Né si dica - osserva l'Avvocatura dello Stato - che con tale
rinvio si violano gli artt. 97 della Costituzione, 4, n. 1, e 40 dello
Statuto regionale, perché l'art. 97 della Costituzione, disponendo che
i pubblici uffici siano organizzati "secondo disposizioni di legge",
non attua una riserva di legge "assoluta", ma impone che
l'organizzazione dei pubblici uffici sia attuata "in base" o "secondo"
la legge. Il che significa che il principio è osservato anche quando,
come nella specie, la legge si limita a dettare norme sulle
attribuzioni dell'organo, lasciando all'autorità amministrativa la
determinazione della sua composizione, tanto più quando, come nel caso
in esame, trattasi di una commissione con funzioni consultive, che
l'Amministrazione avrebbe potuto istituire addirittura con un
provvedimento proprio.
Né sussiste violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale,
perché questo, a prescindere dalla considerazione che si riferisce
alla delega di funzioni amministrative esecutive e non a quelle
consultive, autorizza la Regione ad esercitare normalmente le funzioni
amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni o a servirsi dei
loro uffici, ma non vieta alla Regione di esercitare direttamente,
anche se in via eccezionale, funzioni amministrative. Del resto la
facoltà di delegare ad enti minori le proprie funzioni amministrative
è un principio generale dell'ordinamento costituzionale in attuazione
anche del principio del decentramento amministrativo di cui all'art. 5
della Costituzione. Ma si tratta pur sempre di una facoltà attribuita
all'ente maggiore, e non di un diritto dell'ente minore, la cui sfera
di competenza garantita dalla Costituzione, come può essere allargata
per effetto della delega, così non è lesa dalla mancata concessione
della delega. E ciò sempre a prescindere dalla considerazione già
fatta, e cioè che le norme citate, intese a snellire l'attività della
pubblica Amministrazione ed a renderla più facilmente accessibile ai
privati, si riferiscono alla amministrazione attiva e non a quella
consultiva.
Per queste considerazioni la difesa della Regione chiede che la
Corte dichiari inammissibile il ricorso della Provincia di Bolzano o,
quanto meno, lo respinga perché infondato nel merito.
Alle argomentazioni della Regione replica la Provincia di Bolzano
con una breve memoria del 24 aprile 1960, con la quale ribadisce le
precedenti deduzioni, approfondendone alcuni punti.
Così, in ordine alla questione della legittimazione o meno della
Provincia ad agire, la ricorrente sostiene che essa legittimazione le
deriva dall'art. 82 dello Statuto regionale.
Quanto poi all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata
dalla Regione, perché le disposizioni del regolamento interno del
Consiglio regionale, che si assumono violate, non costituirebbero norme
costituzionali, la Provincia afferma, invece, che gli artt. 52, 92 e 93
del citato regolamento, nella parte relativa alla presenza del numero
legale e dei votanti, enunciano principi costituzionali fondamentali,
la cui violazione integra un vizio di legittimità costituzionale.
Scende, quindi, all'esame dei singoli articoli, osservando che l'art.
52 dice esplicitamente che la verifica del numero legale è data dal
computo stesso dei voti; che l'art. 92 prescrive che il voto si esprime
deponendo nell'urna la scheda (e non già la "busta" priva della
scheda); e che l'art. 93 non "impone", ma semplicemente "facoltizza" la
dichiarazione di astensione dal voto. Principi questi che ripetono
quanto disposto dalla Costituzione, in particolare nell'art. 64, terzo
comma.
Nel merito, la Provincia di Bolzano insiste nella dedotta
illegittimità della legge n. 1 del 1960, osservando fra l'altro che il
rinvio della determinazione della composizione del Comitato consultivo
per l'industria al regolamento di esecuzione contrasta sia con l'art.
4, n. 1, dello Statuto regionale, sia con l'art. 121 della
Costituzione, secondo il quale è soltanto il Consiglio regionale che
esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione.
Infine, contesta quanto affermato dalla difesa della Regione, e
cioè che la delega di funzioni amministrative di cui all'art. 14 dello
Statuto regionale si riferirebbe solo alle funzioni amministrative,
perché la disposizione non fa questa distinzione e di conseguenza non
è l'interprete autorizzato a farla.
Per il resto ripete le precedenti argomentazioni e conclude perché
la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della legge
impugnata.
All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive
deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione ha eccepito l'inammissibilità del
ricorso, in quanto la Provincia non lamenterebbe alcuna invasione della
propria sfera di competenza e, comunque, non avrebbe interesse ad
impugnare la legge regionale. Ma l'eccezione non ha fondamento.
L'art. 82 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige
dispone, nel primo comma, che la legge regionale (o provinciale) può
essere impugnata per violazione della Costituzione o dello Statuto o
del principio di parità tra i gruppi linguistici; nel secondo e nel
terzo comma stabilisce che l'impugnazione può essere esercitata dal
Governo dello Stato e, rispettivamente, dal Consiglio regionale o dai
Consigli provinciali della Regione. Il sistema dell'art. 82 è chiaro.
Il primo comma enuncia il principio dell'impugnazione; il secondo e il
terzo comma stabiliscono i soggetti ai quali l'impugnazione compete. Il
Governo, la Regione e le Provincie sono posti sullo stesso piano, come
risulta dal testo del terzo comma che prevede altresì (ossia con gli
stessi presupposti enunciati nel primo comma) l'impugnazione da parte
della Regione e delle Provincie.
La difesa della Regione sostiene che la disposizione dell'art. 82
debba essere interpretata nel senso che, mentre allo Stato spetta il
potere di impugnazione delle leggi regionali e provinciali in tutti i
casi contemplati nel primo comma di detto art. 82, la Regione e le
Provincie possono impugnare, rispettivamente, le leggi provinciali e le
leggi regionali solo quando ricorra il presupposto stabilito dall'art.
2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e cioè quando la
Regione o la Provincia ritenga che una legge delle Provincie o della
Regione leda la propria competenza. Questo presupposto, fissato dalla
legge costituzionale del 1948, varrebbe anche rispetto alle
impugnazioni previste dal terzo comma dell'art. 82, e ciò per effetto
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 la quale, all'art. 1,
statuisce che la Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle
forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale,
alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge
ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme
costituzionali e cioè alla legge 11 marzo 1953, n. 87. La difesa
regionale aggiunge che non solo manca il presupposto della lesione
della sfera di competenza, ma non esiste nemmeno un interesse della
Provincia a proporre il presente giudizio.
La Corte osserva che, anche se il criterio delineato dalla difesa
della Regione fosse fondato, anche se, cioè, l'art. 1 della legge
costituzionale del 1953 si dovesse interpretare nel senso che tutte le
disposizioni, di carattere costituzionale o di carattere ordinario,
anteriori alla detta legge, debbano essere interpretate ed applicate
secondo il sistema dalla legge stessa stabilito, resterebbero sempre
escluse quelle disposizioni che si inseriscono nella particolare forma
di autonomia riconosciuta ad una Regione a statuto speciale (sentenza
di questa Corte n. 38 del 27 febbraio 1957).
Ora, il sistema tracciato dall'art. 82 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige ha un carattere peculiare che discende dalla
particolare struttura dell'ordinamento di quella Regione. Il
costituente ha dovuto considerare che i rapporti tra la Regione e
ciascuna delle due Provincie ed i rapporti tra le due Provincie avevano
un carattere differente da quello che presentano i rapporti tra le
altre Regioni. È chiaro che tra due diverse Regioni il presupposto
dell'impugnazione di una legge non può essere che quello della lesione
della sfera di competenza, nel che si concreta anche l'interesse
all'impugnazione. La coesistenza della Regione e delle due Provincie
del Trentino-Alto Adige in un insieme unitario ma complesso impone e
giustifica un reciproco controllo e reciproche garanzie. Nel quadro di
queste esigenze si spiega perché la Regione nei riguardi delle
Provincie e ciascuna Provincia nei riguardi della Regione e dell'altra
Provincia debbano vegliare a che le rispettive leggi non violino la
Costituzione, lo Statuto ed il principio di parità tra i gruppi
linguistici.
Ed in questa particolare situazione sta anche il fondamento della
speciale procedura stabilita dall'art. 82, con cui si dispone che i
ricorsi devono essere proposti dal Consiglio regionale e dai Consigli
provinciali, mentre, a norma della quasi coeva legge costituzionale, n.
1 del 1948, i ricorsi delle Regioni sono proposti su deliberazione
della Giunta regionale.
È dunque, da escludere che il sistema particolare previsto
dall'art. 82 possa ricadere, e nella sostanza e nella forma,
nell'ambito della disciplina generale dettata dalla legge
costituzionale del 1953. Né, a maggior ragione, la legge ordinaria n.
87 dello stesso anno 1953 poteva apportare innovazioni al sistema
particolare dettato dall'art. 82, come, del resto, si evince anche dal
testo dell'art. 36 di detta legge.
Se, poi, l'ammissibilità dell'impugnazione si guarda sotto l'altro
aspetto delineato dalla difesa della Regione, ossia sotto l'aspetto
dell'interesse a ricorrere, l'interesse della Provincia in questo caso
non può essere negato: basta dare uno sguardo al secondo motivo del
ricorso in quella parte in cui viene dedotta la violazione dell'art. 14
dello Statuto speciale, secondo cui la Regione esercita normalmente le
funzioni amministrative delegandole, fra altri enti, alle Provincie.
Che, come si vedrà, questo motivo sia infondato, non ha importanza ai
fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere. D'altra parte,
poiché il contenuto del ricorso si incentra particolarmente sull'art.
3, primo comma, della legge, relativo alla composizione del Comitato
regionale, non può contestarsi che nella specie le Provincie potevano
non essere paghe dell'unica disposizione contenuta in detto comma circa
il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici
ma potevano esigere che la norma specificasse come sarebbero stati
scelti i componenti che avrebbero dovuto rappresentare in seno alla
Commissione gli interessi provinciali.
2. - Con il primo motivo del ricorso la Provincia si lagna che
nell'approvazione della legge impugnata siano state violate alcune
disposizioni del regolamento dell'Assemblea regionale.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della
doglianza, in quanto questa proporrebbe un sindacato degli interna
corporis.
La Corte ritiene che nell'attuale controversia non sia rilevante ai
fini del decidere esaminare, in linea generale, le questioni dibattute
fra le parti in ordine al valore costituzionale dei regolamenti delle
assemblee regionali ed in ordine ai poteri di accertamento di questa
Corte sul procedimento di formazione delle leggi regionali: esame che,
del resto, è stato fatto dalla stessa Corte in altre circostanze.
Nella specie i fatti sono chiari ed incontroversi. Trattasi di
giudicare se la legge impugnata sia stata approvata con regolare
votazione in una assemblea legalmente composta, riscontrando se siano
state osservate alcune disposizioni del regolamento interno del
Consiglio regionale, che riproducono norme poste dalla Costituzione per
regolare la validità delle sedute e delle votazioni: difatti, gli
artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del Consiglio regionale
corrispondono ai principi posti dagli artt. 64, terzo comma, e 72,
primo comma, della Costituzione.
Secondo la Provincia, la votazione finale a scrutinio segreto del
disegno di legge non sarebbe stata tale da portare al risultato
proclamato.
Non si contesta, in fatto, che i voti favorevoli furono 24, mentre
14 consiglieri avevano dichiarato di astenersi e 9 avevano deposto
nell'urna la busta senza la scheda. Ciò che si contesta è che si sia
avuta una prevalenza dei voti favorevoli sui contrari: si sostiene,
all'uopo, che non possono considerarsi "votanti" ai sensi dell'art. 92
del regolamento interno del Consiglio regionale quei consiglieri che
deposero nell'urna la busta senza la scheda.
È esatto quel che sostiene la difesa della Provincia, e cioè che,
ai sensi dell'art. 93 di quel regolamento, è facoltativa la
dichiarazione di volersi astenere. Ma il rilievo non giova, anzi nuoce
alla tesi della Provincia. Indetta la votazione a scrutinio segreto,
l'Ufficio di presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e
degli astenuti (art. 93 del regolamento). Ora, chi fa l'atto del
votare - voti "si", voti "no", imbussoli la scheda bianca o la scheda
con una parola o un segno che non esprime alcun voto o deponga
nell'urna la busta senza la scheda o addirittura vi deponga un pezzo di
carta - chi fa l'atto del votare è "votante". Sarà valido o non
valido il suo voto, ma un ovvio principio di buona fede impone di
considerare votante chi, specialmente in una pubblica assemblea, ha
partecipato alla votazione.
Da ciò, nella specie, si deduce che, comunque si voglia
considerare la manifestazione di volontà dei 9 consiglieri che
deposero nell'urna la sola busta e comunque si voglia computare il
numero degli astenuti, la realtà non cambia: i 24 voti favorevoli
restano sempre in prevalenza in una seduta nella quale erano presenti
47 persone.
La tesi della Provincia è stata anche esposta sotto l'aspetto
della esistenza del numero legale. Poiché, a norma dell'art. 52 del
regolamento del Consiglio regionale, nel caso di votazione a scrutinio
segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei
voti, il numero legale, nella seduta in esame, non ci sarebbe stato in
quanto nel computo non si potrebbero comprendere i voti di quei 9
consiglieri che deposero nell'urna la busta senza la scheda.
Ma anche sotto questo aspetto la tesi è fallace; e la Corte
esamina la questione così come è stata prospettata indipendentemente
dalla sua rilevanza pratica (si consideri che dalla seduta era assente
un solo consigliere). Quando si dice che, nel caso di votazione a
scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo
stesso dei voti, si dice ovviamente che deve farsi il computo di tutti
i votanti, ossia di tutti quelli che, come si è notato sopra, sono
presenti alla votazione, qualunque sia il modo con cui abbiano votato.
A questa ovvia considerazione può aggiungersi che sarebbe contrario ad
ogni principio il far dipendere l'accertamento del numero legale di una
assemblea dal comportamento tenuto dai suoi componenti nel partecipare
alla votazione.
In definitiva, dunque, non si può mettere in dubbio che, dati i
fatti e le circostanze concordemente prospettate dalle parti, nella
seduta in cui la legge fu votata a scrutinio segreto il numero era
legale e i voti favorevoli furono prevalenti.
3. - Con il secondo motivo del ricorso è stata dedotta la
violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 4, n. 1, 14 e
40 dello Statuto regionale.
Premesso che l'accusa di illegittimità per violazione del
principio costituzionale di concretezza della legge è troppo generica
perché si presti ad essere presa in esame, è da escludere che sia
stato violato l'art. 14 dello Statuto speciale. La Corte con la
sentenza n. 39 del 1957 ha definitivamente chiarito che dall'art. 14
non si può dedurre che l'attribuzione di funzioni amministrative fatta
alla Regione con l'art. 13, primo comma, dello Statuto sia attribuzione
soltanto nominale di una vacua titolarità delle funzioni stesse,
rimanendo interdetto l'effettivo esercizio di esse da parte della
Regione.
La Regione, pertanto, ben poteva e ben potrà istituire come organo
proprio un Comitato consultivo per l'industria, senza con ciò violare
l'art. 14.
Risulta chiaramente dal testo dell'art. 3 della legge regionale in
esame che, con l'articolo stesso, non si conferisce una delega alla
Giunta per l'emanazione di una norma che debba avere forza di legge;
con l'art. 3 si stabilisce che la Giunta regionale provvederà in sede
regolamentare alla determinazione della composizione del Comitato
consultivo. Si è, quindi, fuori del campo della delega legislativa e,
pertanto, non vi è questione relativa all'art. 40 dello Statuto.
Non è neppure rilevante, ai fini del presente giudizio, la
questione circa l'applicazione dell'art. 97 della Costituzione.
A norma di tale articolo, i pubblici uffici devono essere
organizzati "secondo disposizioni di legge"; ai sensi dell'art. 4, n.
1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige l'ordinamento
degli uffici regionali e del personale che vi è addetto deve essere
disciplinato con legge, restando alla Giunta il potere di dettare norme
regolamentari di esecuzione (art. 38, n. 1, dello stesso Statuto).
Non è necessario stabilire qui con precisione quale sia la
differente configurazione dei rapporti tra legge e regolamento
derivanti, rispettivamente, dall'art. 97 e dall'art. 4, n. 1; non è
necessario, perché la questione può essere risolta sulla base della
disposizione dello Statuto regionale, senza bisogno di ricorrere alla
norma generale contenuta nella Costituzione.
La difesa regionale, dopo avere accennato, fra parentesi, che
l'art. 4, n. 1, "non attua alcuna riserva di legge", sostiene, sulla
base dell'art. 97, che la legge può limitarsi a dettare le norme sulle
attribuzioni dell'organo lasciando all'autorità amministrativa la
determinazione della sua composizione, tanto più quando, come sarebbe
nella specie, si tratti di una commissione avente il compito di dare
pareri facoltativi, che l'Amministrazione avrebbe potuto istituire con
proprio provvedimento.
La Corte non crede che sia esatta l'affermazione che l'art. 4, n.
1, non attui alcuna riserva di legge. Non importa se, rispetto alla
legge regionale, valgano in tutto o in parte i principi relativi alla
riserva di legge elaborati nei riguardi della legge statale, certo è
che l'art. 4, n. 1, stabilisce che in una certa materia
(l'organizzazione degli uffici regionali) spetta al Consiglio di
provvedere con legge. Se il Consiglio, anziché provvedere con legge,
rinvia, come ha fatto nel caso attuale, al regolamento, la norma
legislativa che tale rinvio dispone è costituzionalmente illegittima
per violazione della norma che stabilisce la competenza dell'organo e
la forma con cui esso deve provvedere.
Non sarebbe diverso il caso di una disposizione di legge statale
che rinviasse ad atti di carattere amministrativo la disciplina di una
materia riservata alla legge.
Ciò premesso, tutto si riduce a vedere se, tenendo presente la
realtà della causa attuale, le norme concernenti la composizione del
Comitato consultivo possano essere considerate come di carattere
esecutivo: in questo caso la norma in esame trarrebbe ragione di
legittimità dall'art. 38, n. 1, dello Statuto.
Non è esatto quanto afferma la difesa regionale e cioè che
l'Amministrazione (in questo caso la Giunta regionale), la quale
avrebbe potuto addirittura istituire, con proprio provvedimento, un
organo consultivo avente il compito di dare pareri facoltativi, ben
potrebbe determinarne la composizione con norma regolamentare.
Intanto, si potrebbe osservare che se si è provveduto con legge,
la legittimità di una norma contenuta in detta legge deve essere
esaminata nel sistema della legge stessa; e quindi, nella specie,
l'esame deve essere condotto in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 38,
n. 1, dello Statuto e non in riferimento ad altre eventuali
disposizioni in base alle quali la Giunta regionale avrebbe potuto
provvedere. Ma anche a prescindere da queste osservazioni, si deve
rilevare che la tesi difensiva della Regione non è esatta.
Non è qui il caso di indagare se e con quali forme, entro quali
limiti (specialmente relativi alla gestione di bilancio) e con quali
effetti l'Amministrazione possa, nell'interno della propria
organizzazione, affidare a persone od a collegi di persone l'incarico
di dare dei pareri. Nella specie l'organo che è stato istituito non è
un organo interno. Anche se i suoi pareri sono facoltativi, essi,
quando siano stati dati, si inseriscono nel procedimento di formazione
dell'atto amministrativo in vista del quale sono stati richiesti.
Ma non è nemmeno esatto che i pareri dovrebbero essere tutti di
carattere facoltativo, giacché l'art. 2 del testo in esame richiama
anche i casi in cui il parere "sia richiesto per legge". Il che
significa che la istituzione del Comitato è preordinata anche alla
emissione di pareri obbligatori in una materia nella quale la Regione
non manca di potestà legislativa (art. 5, n. 3, dello Statuto).
Tutto ciò importa che la composizione ed il funzionamento di
questo organo consultivo costituiscono materia riguardante
l'ordinamento degli uffici regionali. Con che, cadute le basi del
contrario ragionamento della difesa regionale, la questione torna al
suo punto di partenza; torna, cioè, al punto che fa perno sugli artt.
4, n. 1, e 38, n. 1, dello Statuto speciale. L'indagine, dunque, è
quella se il rinvio al regolamento possa essere giustificato dal
carattere della disposizione che con regolamento dovrebbe essere
adottata.
Essendo stata esclusa, nella presente controversia, la rilevanza di
ogni questione riflettente l'art. 97 della Costituzione, resta anche
esclusa la rilevanza della questione se, in riferimento a detta
disposizione ed all'art. 87, quinto comma, della stessa Costituzione,
possano ammettersi ed entro quali limiti, nell'ordinamento statale,
tipi di regolamento non di esecuzione nella materia attinente
all'organizzazione dei pubblici uffici. Nell'ordinamento della Regione
Trentino-Alto Adige l'unico regolamento ammissibile in materia di
ordinamento degli uffici regionali è quello di esecuzione. La ragione
è stata già esposta. A norma dell'art. 4, n. 1, dello Statuto
speciale, la disciplina di questa materia spetta al legislatore, il
quale non può trasferire i propri poteri alla Giunta. Il che vale
quanto dire che la legge regionale può lasciare al regolamento
soltanto quei margini che rientrano nell'ambito delle norme di
esecuzione, la cui emanazione spetta all'Amministrazione in conformità
all'art. 38, n. 1, dello Statuto.
Ora, è da escludere che la determinazione delle modalità di
composizione del Comitato consultivo possa essere materia di
regolamento di esecuzione. Quale che sia l'ampiezza che voglia
riconoscersi al potere regolamentare di esecuzione, non è possibile
ammettere che la legge istitutiva di un organo consultivo non detti
alcuna disposizione circa la composizione di tale organo, ma si limiti
a prescrivere il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi
linguistici, lasciando completamente campo libero al regolamento. È
chiaro che, in tal modo, il regolamento non conterrà norme di
esecuzione di disposizioni legislative, ma detterà esso stesso
direttamente tutte le modalità necessarie per la costituzione del
Comitato, sostituendo la legge. Donde la invalidità della norma
legislativa che dispone tale illegittima sostituzione.
4. - Occorre, da ultimo, stabilire se ci si possa limitare alla
dichiarazione di illegittimità dell'art. 3, primo comma, della legge
in esame o se non si debba dichiarare l'illegittimità dell'intera
legge. La Corte ritiene che, nel caso attuale, la eliminazione della
norma relativa alla composizione del Comitato faccia cadere tutta la
legge. Difatti, tutti gli otto articoli di cui si compone la legge sono
collegati inscindibilmente con l'art. 3 che regola la composizione del
Comitato. E, pertanto, eliminata la parte essenziale di questa norma,
l'intera legge perde la sua efficacia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa
della Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 11 gennaio 1960, n. 1, recante: "istituzione del
Comitato consultivo regionale per l'industria", in riferimento agli
artt. 4, n. 1, e 38, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione
predetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte