Sentenza n. 40/1961
Altra decisione · depositata il 11/07/1961 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il
4 febbraio 1961, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 3 del Registro
ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6
dicembre 1960, n. 8921/2, della Giunta regionale della Valle d'Aosta,
con la quale è stato sciolto, per motivi di ordine pubblico, il
Consiglio comunale di Champorcher;
2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il
4 febbraio 1961, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 4 del Registro
ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6
dicembre 1960, n. 3902/1, della Giunta regionale della Valle d'Aosta,
con la quale è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio dei
Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea e
nominato un Commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
della Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per il
Presi dente della Regione della Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con deliberazione del 6 dicembre 1960, n. 8921/2, la Giunta
regionale della Valle d'Aosta disponeva lo scioglimento del Consiglio
comunale di Champorcher, a seguito delle dimissioni di due consiglieri
e del rinvio a giudizio di altri otto, tra i consiglieri ed assessori,
per il reato di corruzione.
Il provvedimento dell'Amministrazione regionale era motivato dal
fatto che l'Amministrazione comunale di Champorcher era venuta a
trovarsi "nella impossibilità morale, giuridica e politica di
continuare ad esercitare le sue funzioni, la quale impossibilità
discende da quel turbamento di ordine pubblico - nella sua accezione
lata - che si verifica allorché gli amministratori di un Comune sono
in grande maggioranza incriminati di un reato infamante contro la
pubblica Amministrazione", e, pertanto, a sensi degli artt. 323 del
R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (in relazione all'art. 10 del D. P. R. 5
aprile 1951, n. 203, e all'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530),
e 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, decideva lo
scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher e la nomina di un
Commissario straordinario.
Con deliberazione n. 3902/1 del 6 dicembre 1960, la Giunta
regionale della Valle d'Aosta scioglieva anche l'amministrazione del
Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora
Baltea e nominava un Commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione.
Si legge nelle premesse della deliberazione che il Presidente del
Consorzio era stato denunziato all'Autorità giudiziaria per il reato
di corruzione e che, anche dopo la sua sospensione dalla carica, aveva
continuato a partecipare alle sedute di commissioni di studio del
Consorzio; che, malgrado lai gravità dei fatti delittuosi addebitati
al Presidente del Consorzio, l'intera amministrazione consorziale aveva
peccato di inerzia e di supina acquiescenza verso di lui, dimostrando
assoluta insensibilità e denunziando uno stato di disfunzione
amministrativa e morale tale da imporre lo scioglimento dell'intera
amministrazione consorziale; che, inoltre, l'amministrazione del
Consorzio era incorsa nella illegittimità prevista dalla seconda
ipotesi dell'art. 166 della legge comunale e provinciale del 1934, in
quanto, richiamata all'osservanza di obblighi e di norme di legge, ha
persistito nella violazione.
Avverso entrambi i provvedimenti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha proposto separati ricorsi alla Corte costituzionale per
regolamento di competenza, sostenendo che i citati provvedimenti
esorbitano dalla sfera di competenza attribuita alla Giunta regionale
dal secondo comma dell'art. 43 dello Statuto sociale.
I due ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. 3 e 4 del Registro
ricorsi del 1961, sono stati notificati al Presidente della Giunta
regionale il 4 febbraio 1961.
In entrambi i giudizi si è costituita la Regione della Valle
d'Aosta.
1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 3 del
Registro ricorsi 1961 e con la successiva memoria depositata in
cancelleria il 29 aprile 1961, si espone che il provvedimento disposto
dalla Giunta regionale in ordine allo scioglimento del Consiglio
comunale di Champorcher esorbita dalle funzioni ad essa attribuite
dagli artt. 43 e 44 dello Statuto ed invade la sfera di attribuzione
riservata allo Stato.
Che il provvedimento sia stato dettato da ragioni d'ordine pubblico
risulterebbe non soltanto dalla sua motivazione (anche se essa accenna
cautelativamente ad un concetto di ordine pubblico, inteso "nella sua
accezione lata"), ma anche dalla considerazione che nella specie non
ricorreva l'altra ipotesi, che poteva legittimare lo scioglimento del
Consiglio comunale, e cioè la persistente violazione degli obblighi
imposti per legge.
Ciò premesso, si sostiene che lo scioglimento dei Consigli
comunali, provinciali e consortili per motivi d'ordine pubblico,
richiedendo una valutazione globale del pubblico interesse, deve
ritenersi di esclusiva competenza statale. E ciò non soltanto
nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, come è dato desumere
dall'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma anche per quelle
a statuto speciale, come emerge dal complesso del nostro sistema
costituzionale.
Vero è che - a differenza degli altri Statuti regionali - l'art.
43 dello Statuto valdostano riconosce alla Giunta regionale la facoltà
di sciogliere i Consigli dei Comuni e degli altri enti locali, ma tale
facoltà, in mancanza di espressa statuizione, non può estendersi ai
casi di scioglimento per motivi d'ordine pubblico.
Né, dal raffronto tra l'art. 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento
amministrativo provvisorio della Valle, e l'art. 43 dello Statuto
regionale, può trarsi argomento per una soluzione diversa.
L'art. 7 del decreto del 1945 attribuiva al "Consiglio" della Valle
la facoltà di sciogliere le amministrazioni comunali e provinciali per
gravi motivi d'ordine pubblico e per persistente violazione della
legge; l'art. 43, capoverso, dello Statuto riconosce alla "Giunta" il
potere di sciogliere i consigli dei Comuni e degli altri enti locali,
senza alcuna specificazione circa le varie cause di scioglimento.
Ora, il fatto che l'art. 43 non abbia specificato le diverse
ipotesi di scioglimento, così come faceva l'art. 7 del decreto del
1945, non significa affatto che tale specificazione sia stata ritenuta
superflua e che lo Statuto regionale abbia inteso richiamare la
disciplina dettata nell'art. 7 del decreto del 1945, ma anzi sta a
significare che, disciplinando ex novo la materia, lo Statuto non ha
creduto di riprodurre la norma eccezionale contenuta nel citato art. 7.
Un argomento a favore di tale tesi potrebbe trarsi dal raffronto
tra l'art. 11 dello stesso decreto del 1945 e l'art. 48 dello Statuto
regionale, dove, in materia di scioglimento del Consiglio regionale, lo
Statuto ha espressamente riportato ed elencato le cause di
scioglimento, così come aveva fatto il legislatore del 1945.
Sostiene l'Avvocatura che la causa del provvedimento in questione
sia da ricercarsi nel pericolo di turbamento dell'ordine pubblico.
Ora, lo scioglimento degli enti locali per motivi d'ordine pubblico
rientra nella materia della pubblica sicurezza e rappresenta uno dei
mezzi rivolti al mantenimento delle fondamentali esigenze della
comunità statale; e questa materia, postulando una valutazione
complessiva del pubblico interesse, è riservata allo Stato. Di
conseguenza, allo Stato si deve ritenere riservato anche il potere di
sciogliere gli enti locali per motivi d'ordine pubblico; lo
scioglimento dettato dalla impossibilità, in cui gli enti si trovano,
di funzionare e per persistente violazione della legge, è invece,
demandato alla Regione.
Tale tesi troverebbe ulteriore conferma nel disposto degli artt. 2,
3, 4, 42 e 43 dello Statuto della Valle, che attribuiscono alla Regione
competenza amministrativa in varie materie, mentre quella dell'ordine
pubblico è regolata dall'art. 44 dello Statuto, il quale dispone che
il Presidente della Giunta regionale provvede al mantenimento
dell'ordine pubblico per delegazione e secondo le disposizioni del
Governo della Repubblica. Il raffronto tra gli artt. 43 e 44 dello
Statuto confortetebbe l'opinione che il legislatore costituzionale
abbia voluto escludere il potere di sciogliere gli enti locali per
motivi di ordine pubblico dalla materia dei controlli sugli atti e
sugli organi dei predetti enti, per inserirlo nella materia dell'ordine
pubblico. Il che si spiega anche con la considerazione che lo
scioglimento delle amministrazioni locali per il citato motivo è uno
dei mezzi che l'ordinamento appresta per la tutela dell'ordine
pubblico, che non può essere riservato allo Stato, e tale rimane
finché non vi sia stata una delega di poteri e finché non siano state
impartite le opportune disposizioni del Governo.
L'Avvocatura dello Stato conclude: perché, in accoglimento del
ricorso, la Corte costituzionale voglia dichiarare che il potete di
scioglimento delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali,
per motivi d'ordine pubblico, nella Valle d'Aosta è riservato allo
Stato.
La tesi dell'Avvocatura dello Stato è contrastata dalla difesa
della Regione valdostana, la quale, nelle deduzioni depositate in
cancelleria il 22 febbraio 1961, sostiene che il ricorso dello Stato è
infondato per i seguenti motivi.
Premesso che nella subietta materia è ininfluente il richiamo
delle norme contenute negli Statuti speciali di altre Regioni autonome
e dell'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente le
Regioni a statuto comune, la Regione osserva che la materia dello
scioglimento degli organi degli enti locali è tutta e compiutamente
disciplinata dall'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta, il quale
demanda tale potere alla Regione, senza distinguere i motivi in base ai
quali lo scioglimento avviene. Né, in mancanza di una tale
esemplificazione limitativa, è dato all'interprete procedere a tale
specificazione, per dedurne che qualora lo scioglimento sia dettato da
motivi d'ordine pubblico tale potere spetti al Presidente della
Repubblica, mentre ove lo scioglimento sia motivato da persistente
violazione di legge, competente a provvedere è la Giunta regionale.
Una distinzione di tal genere non solo non è autorizzata dall'art.
43 dello Statuto valdostano, ma non trova conforto neanche nel sistema
dell'ordinamento comunale e provinciale dello Stato, per il quale
l'art. 323 della legge comunale e provinciale del 1915 non fa alcuna
distinzione tra scioglimento per motivi d'ordine pubblico e
scioglimento per persistente violazione di legge.
Né, ad avviso della Regione, ha consistenza l'argomento tratto dal
capoverso dell'art. 7 del decreto 7 settembre 1945, n. 545, dove si
dispone che "lo scioglimento delle amministrazioni comunali per gravi
motivi d'ordine pubblico o per persistente violazione della legge,
spetta al Consiglio della Valle", per trarne le conseguenze cui
perviene l'Avvocatura dello Stato. Anzi, dal raffronto tra il citato
art. 7 e l'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta, il quale non
contiene alcuna specificazione dei diversi casi di scioglimento, si
può dedurre, se mai, che lo Statuto regionale ha inteso riprodurre
sostanzialmente il disposto dell'art. 7 del decreto del 1945 e affidare
alla Giunta il potere di scioglimento degli enti locali, qualunque ne
sia il motivo.
In secondo luogo, la Regione rileva che il richiamo che
l'Avvocatura dello Stato fa all'art. 44 dello Statuto della Valle
d'Aosta è basato sull'errore di confondere l'ordine pubblico, inteso
come turbamento della quiete, che può mettere in pericolo la sicurezza
generale, con quel buon funzionamento degli uffici pubblici, con quel
prestigio degli organi amministrativi, che potrà designarsi anche con
lo stesso nome, ma che è cosa ben diversa dal concetto di ordine
pubblico in senso stretto e che lo stesso diritto distingue. E noto,
infatti, che il termine di ordine pubblico sfugge ad una troppo precisa
definizione.
La difesa regionale osserva che nel provvedimento impugnato la
Giunta aveva testualmente parlato di ordine pubblico inteso nella sua
"accezione lata", in cui rientra anche l'impossibilità morale che
l'organo preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni,
allorché la maggioranza dei suoi componenti risulta sottoposta a
procedimento penale. Ora, il compito di assicurare una buona
amministrazione, attraverso l'opera di funzionari forniti del dovuto
prestigio, rientra nelle attribuzioni della Giunta regionale, alla
quale, pertanto, si deve riconoscere il potere di esercitare un
controllo non solo sugli atti degli enti locali, ma anche sulle persone
che li compongono, fino allo scioglimento degli enti, così come, nella
specie, la Regione ha fatto.
Pertanto, la Regione conclude per la reiezione del ricorso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. - Con il ricorso iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1961, e
con successiva memoria depositata in cancelleria il 29 aprile 1961, si
impugna lo scioglimento dell'amministrazione del Consorzio dei Comuni
valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea per i motivi
posti a base del parallelo ricorso n. 3, relativo allo scioglimento del
Comune di Champorcher e di cui si è detto.
In aggiunta a quei rilievi, l'Avvocatura dello Stato osserva, nella
fattispecie, che la decisione della Giunta regionale - la cui
motivazione appare contraddittoria e perplessa - viola l'art. 43 dello
Statuto speciale, anche in relazione all'art. 149 della legge comunale
e provinciale del 1915, n. 148, ed agli artt. 165 e 166 della legge
comunale e provinciale del 1934, n. 383. Il citato art. 166 prevede
l'ipotesi di scioglimento del Consiglio, oltre che per motivi di ordine
pubblico, anche per gravi e persistenti violazioni di legge. In
quest'ultima ipotesi, però, come anche il Consiglio di Stato ha avuto
occasione di rilevare, perché si possa far luogo allo scioglimento,
occorre il concorso di alcuni requisiti, quali una ripetuta violazione
di legge, intesa come norma imperativa e non come precetto di buona
amministrazione; l'invito a far cessare il comportamento antigiuridico
entro un termine prescritto; l'inutile decorso di questo termine;
l'insufficienza dei normali controlli. Ora, nella specie, non ricorreva
nessuno di questi requisiti, essendo il provvedimento della Regione
basato sul fatto del rinvio a giudizio del Presidente del Consorzio.
Circostanza questa che non legittimava lo scioglimento
dell'amministrazione, ma che, a sensi dell'art. 149 della legge del
1915, in relazione all'art. 165 del T.U. del 1934, costituisce solo
causa di sospensione del Presidente.
La decisione della Giunta viola perciò le disposizioni della legge
statale, alla cui osservanza l'art. 43 dello Statuto speciale subordina
il potere di sciogliere le amministrazioni locali. E la violazione
della legge statale, quando costituisca un limite al potere attribuito
all'organo regionale, implica il vizio di incompetenza costituzionale
ed integra l'invasione della sfera di competenza riservata allo Stato.
Pertanto, l'Avvocatura chiede che, in accoglimento del ricorso, sia
dichiarato che non spetta alla Regione valdostana il potere di
sciogliere l'amministrazione degli enti locali per motivi d'ordine
pubblico e, di conseguenza, sia annullato il provvedimento adottato
dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta.
A sua volta la Regione della Valle d'Aosta, costituitasi anche nel
presente giudizio, chiede il rigetto del ricorso dello Stato per le
seguenti ragioni.
Anzitutto, la deliberazione, che scioglie l'amministrazione del
Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora
Baltea ha richiamato nelle sue premesse le reiterate inadempienze del
Consorzio e la sua persistente resistenza ai richiami
dell'Amministrazione regionale in sede di tutela, per cui può
omettersi tutto il discorso, fatto nel parallelo giudizio per lo
scioglimento del Comune di Champorcher, in materia di scioglimento per
ragioni d'ordine pubblico e su ciò che debba intendersi per ordine
pubblico. Quindi, anche a voler dare all'art. 43 dello Statuto della
Valle il significato restrittivo che l'Avvocatura crede di
attribuirgli, e cioè il potere di scioglimento per motivi diversi da
quelli dell'ordine pubblico, la Giunta regionale avrebbe sempre
esercitato un proprio potere. E l'aver parlato, nella motivazione del
provvedimento, anche di motivi d'ordine pubblico, non significa che la
Giunta abbia ecceduto dai limiti della propria competenza.
In secondo luogo, osserva la Regione che male è invocato, nel
ricorso dello Stato, l'art. 149 del T.U. del 1915 sulla rimozione del
sindaco, per dedurne che, a seguito del rinvio a giudizio del
Presidente del Consorzio, la Regione poteva solo dichiarare sospeso il
Presidente dalla sua carica, ma non anche disporre lo scioglimento
dell'amministrazione consortile. La norma è male invocata perché se
le disposizioni relative ai Consigli comunali sono applicabili sic et
simpliciter anche alle amministrazioni consortili, non può dirsi che
le norme che toccano la persona del sindaco siano applicabili senza
limitazioni ai presidenti dei consorzi, perché le disposizioni che si
riferiscono alla persona del sindaco tengono conto della sua duplice
qualità di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di
governo, il che non si verifica per i presidenti dei consorzi locali.
Inoltre, rileva la Regione, richiamare l'art. 166 del T.U. del
1934, come fa l'Avvocatura dello Stato, è controproducente per la tesi
dello Stato. Infatti, il secondo comma dell'articolo citato stabilisce
- con formulazione generica e senza distinguerne i motivi - che lo
scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto
all'approvazione o costituzione del Consorzio. Poiché, nella specie,
trattasi di consorzi creati nel 1955 con provvedimento regionale, non
si può disconoscere allo stesso organo regionale il potere di
procedere al suo scioglimento.
Affermare poi, come si fa nel ricorso, che nella fattispecie non
esistevano gli estremi per lo scioglimento del Consorzio, significa
portare in questa sede elementi che esulano dalla questione di
legittimità costituzionale.
La Regione conclude perché il ricorso dello Stato sia rigettato.
Con memorie di identico contenuto, depositate il 10 maggio 1961, la
difesa della Regione illustra ulteriormente il proprio assunto. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, avendo per oggetto questioni identiche, vengono
decise con unica sentenza.
2. - È fuori discussione che lo scioglimento del Consiglio
comunale di Champorcher è stato determinato da motivi di ordine
pubblico. È, invece, controversa tra le parti che cosa debba
intendersi per "motivi di ordine pubblico" agli effetti qui
considerati. La difesa della Regione sostiene che ci si debba riferire
ad un concetto di ordine pubblico nella sua "accezione lata", secondo
la testuale espressione della deliberazione impugnata: ci si debba,
cioè, riferire non soltanto alla tutela della quiete e della sicurezza
pubblica, ma anche alla tutela del buon funzionamento degli uffici
pubblici e del prestigio degli organi amministrativi. Nell'ambito di
questa nozione acquisterebbe anche rilevanza l'impossibilità morale
che l'organo preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni
allorché la maggioranza dei suoi componenti risulti sottoposta a
procedimento penale.
La Corte non può condividere questa tesi. Tra le diverse nozioni
che dell'ordine pubblico si hanno nella legislazione, la nozione da
accettarsi ai fini dello scioglimento dei Consigli comunali è quella
che attiene alla sicurezza ed alla quiete pubblica. Tale è il costante
orientamento della dottrina e della giurisprudenza, della quale sono
noti gli sforzi sempre compiuti per fare rientrare in questa nozione le
situazioni più varie, pur di non incrinare il concetto fondamentale di
ordine pubblico nel senso tradizionalmente ricevuto in questa materia.
La tradizione trova una salda conferma nella nuova Costituzione,
essendo evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri
restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento
dei normali organi amministrativi degli enti.
Sulla base di queste premesse occorre interpretare il secondo comma
dell'art. 43 dello Statuto per la Valle d'Aosta.
È da rilevare, in partenza, che il primo comma dello stesso
articolo attribuisce alla Valle il controllo sugli atti e non anche
quello sugli organi. Il secondo comma dello stesso articolo, che
demanda alla Giunta regionale la facoltà di sciogliere i Consigli dei
Comuni e degli altri enti locali, deve essere, quindi, interpretato non
come espressione ed applicazione di un principio generale, secondo cui
tutti i poteri in questa materia spetterebbero alla Regione, ma come
norma speciale che deve essere inserita nel sistema tracciato dallo
Statuto in ordine ai rapporti che nella materia stessa intercorrono fra
lo Stato e la Regione.
È questo l'unico criterio valido di interpretazione della norma.
Difatti, non giovano i sussidi dell'interpretazione letterale, né
quelli tratti dalle norme precedenti o dalla discussione avvenuta in
seno all'Assemblea costituente.
Non varrebbe in questo caso dire che, siccome la legge non
distingue tra scioglimento per motivi di ordine pubblico e scioglimento
per persistente violazione di legge, l'interprete non debba
distinguere. Il capoverso dell'art. 43 si trova tra il primo comma
dello stesso articolo, che demanda alla Regione il controllo sugli
atti, e l'art. 44 che riserva allo Stato il mantenimento dell'ordine
pubblico, sia pure attraverso una delega al Presidente della Giunta
regionale. È per questo che una interpretazione soltanto letterale
della norma in esame non potrebbe condurre ad una esatta
identificazione del suo significato.
Né giova il richiamo dell'art. 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, il quale espressamente
demandava al Consiglio della Valle lo scioglimento delle
Amministrazioni comunali per gravi motivi di ordine pubblico o per
persistente violazione della legge, dal momento che il sistema previsto
da quel decreto non è stato trasportato di peso nello Statuto.
Mentre, infatti, il decreto del 1945 affidava, senza distinguere tra
controllo sugli organi e controllo sugli atti, al Presidente del
Consiglio della Valle i poteri di vigilanza sulle Amministrazioni
comunali, alla Giunta la tutela ed al Consiglio lo scioglimento delle
Amministrazioni stesse, lo Statuto ha attribuito alla Regione il solo
potere di controllo sugli atti e specificamente alla Giunta regionale
il potere di scioglimento delle Amministrazioni.
E poiché è fuori dubbio che il potere di scioglimento non rientra
tra i poteri di controllo sugli atti, il secondo comma dell'art. 43 non
può essere assunto nello stesso significato che aveva il secondo comma
dell'art. 7, tanto più che la norma dello Statuto non contiene la
specificazione che si leggeva nella disposizione del 1945.
E alla chiarificazione non offre neppure elementi idonei la
discussione che fu fatta nell'Assemblea costituente in sede di
approvazione dello Statuto.
Vero è che fu respinto un emendamento con cui si proponeva la
soppressione del secondo comma dell'art. 44 del progetto
(corrispondente all'art. 43 del testo definitivo), ma è ugualmente
vero che il mantenimento della disposizione fu giustificato dal
relatore nel senso che lo scioglimento spettasse al Presidente della
Giunta regionale, come successore del Prefetto.
Tutto ciò conferma che l'unico elemento sicuro per procedere ad
una esatta interpretazione del secondo comma dell'art. 43 è quello
tratto dal sistema dello Statuto: poiché, da un canto, la materia del
controllo sugli atti degli enti locali è di spettanza della Regione,
mentre, d'altro canto, la materia della tutela dell'ordine pubblico è
di spettanza dello Stato, la logica del sistema conduce a far ritenere
che lo scioglimento degli organi di tali enti deve competere alla
Regione quando causa del provvedimento sia la persistente violazione
della legge ed allo Stato quando la causa risieda nella tutela
dell'ordine pubblico.
Resta il problema di stabilire se il provvedimento, in questo
secondo caso, rientri nella competenza del Presidente della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Valle.
Senza che occorra procedere, in via generale, ad una disamina dei
presupposti, dell'estensione e dei limiti che la norma ora richiamata
pone nei riguardi delle funzioni delegate al Presidente della Giunta,
basterà rilevare, ai fini della presente controversia, che il potere
di scioglimento degli organi degli enti locali non può ritenersi
compreso nella delega quando per le leggi statali (che per i casi di
scioglimento sono state espressamente richiamate nel secondo comma
dell'art. 43 dello stesso Statuto) il provvedimento deve essere
adottato con atto del Capo dello Stato, essendo ovvio che i
provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 44 sono quelli che
competono alle autorità locali.
Le considerazioni esposte nei riguardi del provvedimento con cui è
stato sciolto il Consiglio comunale di Champorcher valgono
integralmente anche nei riguardi dello scioglimento
dell'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino
imbrifero montano della Dora Baltea.
Vero è che a base di questo secondo provvedimento sta anche il
motivo di persistente violazione della legge, ma la Corte ritiene che
in questa sede non si possa esaminare se, eventualmente, il
provvedimento possa restare ugualmente in piedi anche quando, venendo
meno la sua base di legittimità per una parte dei motivi su cui esso
si basava, ne sia rimasta integra un'altra parte, sufficiente a
giustificare il provvedimento stesso. Se questo talvolta può avvenire
in sede di giudizio sulla legittimità degli atti amministrativi, non
può verificarsi in sede di conflitto di attribuzione dove, accertata
che sia l'incompetenza di un'autorità, il relativo atto deve essere
annullato, salvo per l'autorità stessa la possibilità di rinnovarlo
nell'ambito della propria competenza, se legittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara che lo scioglimento dei Consigli dei Comuni e degli altri
enti locali della Valle d'Aosta, quando sia determinato da motivi di
ordine pubblico, è di competenza diretta dello Stato;
annulla, in conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Giunta
regionale della Valle d'Aosta del 6 dicembre 1960, con i quali vennero
sciolti il Consiglio comunale di Champorcher e l'amministrazione del
Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora
Baltea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte