Sentenza n. 40/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 marzo
1940, n. 295, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e del D.P.R. 26
dicembre 1958, n. 1105, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1961
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Errante Antonino, iscritta al n. 161
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Errante Antonino, denunciato
dal Nucleo della Guardia di finanza di Trapani per contrabbando di
saccarina, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani, con atto 28 aprile 1961, premesso che, a suo
giudizio, l'abusiva detenzione di saccarina estera integra gli estremi
di un concorso formale di reati: l'evasione del prezzo di cessione
della saccarina (art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato
dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154) e l'illecita detenzione di
saccarina estera in zona di vigilanza doganale (legge 25 luglio 1940,
n. 1424), ha sollevato questione di legittimità costituzionale tanto
delle leggi impositive del prezzo di cessione, quanto di quelle
impositive del dazio doganale. Rispetto al prezzo di cessione, ha
prospettato l'incostituzionalità della legge 29 marzo 1940, n. 295, la
quale, disponendo che il Ministro delle finanze detta le norme e le
condizioni per la cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con
l'art. 23 della Costituzione, dovendo riconoscersi a quel prezzo natura
di imposta. Rispetto ai dazi doganali, ha posto alternativamente la
questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale 26
dicembre 1958, n. 1105 (approvazione della tariffa doganale),
considerato come legge delegata, per indeterminatezza dei principi e
criteri direttivi nella legge di delegazione 24 dicembre 1949, n. 993
(art. 76 della Costituzione), o di quest'ultima, ove sia ritenuta legge
di autorizzazione, per violazione dell'art. 23 della Costituzione.
Ritenuta la pregiudizialità delle indicate questioni, il Procuratore
della Repubblica ha ordinato la sospensione del procedimento e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata notificata all'interessato e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, trasmessa ai Presidenti delle Camere e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'11 novembre 1961.
Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato 1'8 agosto
1961. In tale atto si eccepisce preliminarmente l'impro ponibilità del
giudizio, in quanto promosso dal P.M., in contrasto con l'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e con l'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87. Nel merito, in relazione alla prima questione si
nega che il prezzo di cessione della saccarina abbia carattere di
tributo, e pertanto si esclude la violazione della riserva di legge di
cui all'art. 23 della Costituzione; in relazione alla seconda
questione, premesso che non può esservi alcun dubbio sulla esistenza
di una delega legislativa nella legge 24 dicembre 1949, n. 993, si
rileva che l'art. 1 di questa contiene principi e criteri direttivi
sufficienti a soddisfare il precetto costituzionale dell'art. 76, anche
in considerazione della materia a cui la delega si riferisce.
L'Avvocatura conclude, in via pregiudiziale, perché le sollevate
questioni siano dichiarate improcedibili, improponibili o quanto meno
inammissibili; in via subordinata, perché siano dichiarate
manifestamente infondate.
L'Errante non si è costituito. Nella trattazione orale il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni ha insistito nelle sue
conclusioni. Considerato in diritto :
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del giudizio, perché
promosso con ordinanza del Pubblico Ministero.
L'eccezione è fondata. Nel sistema che regola il procedimento
incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. può, come
ciascuna parte, sollevare la questione di legittimità costituzionale,
ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio
disporre la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato
la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa e la
sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Come
questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del
1962), tale duplice valutazione è di competenza dell'autorità
giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, trattandosi di
valutazione che implica un giudizio sui termini e sui limiti della
controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto. Il P.M., in
quanto non ha potere di emettere provvedimenti decisori, non può
sostituirsi alla detta autorità in quelle valutazioni, e non è,
conseguentemente, legittimato a promuovere il giudizio di legittimità
costituzionale davanti a questa Corte.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, proposta nel presente giudizio con
ordinanza del Procuratore della Repubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con
ordinanza 28 aprile 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte