Sentenza n. 40/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 58legge 62/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10
febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli
organi regionali, promossi:
1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27
agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed
iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1970;
2) dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il 31 agosto
1970, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto
al n. 15 del registro ricorsi 1970;
3) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre
1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17
del registro ricorsi 1970.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Enrico Allorio e Feliciano Benvenuti, per la
Regione della Lombardia, l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione
del Veneto, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli
Abruzzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5
settembre successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona
del suo Presidente, ha impugnato di legittimità costituzionale gli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 primo comma (condizionatamente alla
declaratoria di incostituzionalità dell'art. 17 della legge 16 maggio
1970, n. 281), 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 (in quanto
queste due ultime disposizioni non si ritengano abrogate dall'art. 20
della legge 16 maggio 1970, n. 281), 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 65 e 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e
sul funzionamento degli organi regionali, per contrasto con gli artt.
5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127, 130 e con l'VIII disposizione
transitoria della Costituzione.
Il ricorso muove, anzitutto, dalla premessa che debbano ritenersi
invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla
Regione non soltanto tutte le leggi che disciplinino materie riservate
alla competenza statutaria o legislativa di questa, ma altresì quelle
che pongano all'esercizio di tali competenze regionali limiti ulteriori
rispetto a quelli costituzionalmente previsti o che, comunque,
impediscano, ostacolino od indebitamente limitino l'esercizio da parte
della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo (statutarie,
legislative o amministrative).
Ed aggiunge che l'inciso "in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica", contenuto nell'art. 123 della Costituzione per
delimitare la potestà organizzativa attribuita alla fonte statutaria,
non può essere inteso nel senso che essa debba senz'altro soggiacere
alle disposizioni stabilite dalle leggi statali ordinarie e, in
particolare, dalla legge oggetto di impugnazione, se non la si vuole
degradare al livello di una potestà semplicemente regolamentare,
svuotata di concreto rilievo e più intensamente limitata della stessa
potestà legislativa regionale ex art. 117 della Costituzione. Il
rinvio previsto dall'art. 123 va, invece, interpretato - secondo
l'assunto della parte ricorrente - in riferimento a quelle sole leggi
statali, alle quali la Costituzione esplicitamente riserva la
disciplina di alcuni limitati aspetti dell'organizzazione regionale,
quali con l'art. 122, primo comma, la legge elettorale; con l'art.
119, la legge finanziaria; con l'art. 130, la legge sulla costituzione
dell'organo regionale di controllo sugli atti delle Provincie, dei
Comuni e degli altri enti locali. D'altra parte, l'approvazione dello
Statuto con legge della Repubblica ex art. 123, secondo comma, della
Costituzione rappresenterebbe una sufficiente garanzia della sua
conformità ai sommi principi, che assicurano la unità
dell'ordinamento giuridico, pur nella sua articolazione regionale.
Sarebbe, perciò, senz'altro da escludere che il legislatore
ordinario statale possa emanare una generale legge cornice contenente i
principi fondamentali sull'organizzazione delle Regioni, al di là dei
settori innanzi considerati per i quali opera una espressa ed analitica
previsione costituzionale; ma, se anche volesse ammettersi una ipotesi
del genere, non appare contestabile che la legge impugnata ha
disciplinato sino al dettaglio quasi tutti gli aspetti della materia
riservata agli Statuti, tanto che può dubitarsi - senza peraltro che
ciò abbia influenza sul problema della sua legittimità costituzionale
- se con essa il legislatore abbia dettato una normativa cogente od
offerto soltanto una regolamentazione suppletiva e derogabile della
fonte statutaria.
Chiarite le ragioni a sostegno della tempestività del ricorso, la
Regione illustra, poi, le singole censure di incostituzionalità
relative alla legge in questione.
2. - Anche la Giunta regionale del Veneto ha impugnato di
legittimità costituzionale, con ricorso notificato il 31 agosto 1970 e
depositato il 9 settembre successivo, gli stessi articoli della legge
10 febbraio 1953, n. 62, per motivi analoghi a quelli esposti nel
precedente ricorso e per contrasto con le identiche norme della
Costituzione.
3. - Analoghe censure di legittimità costituzionale sono
prospettate, infine, nel ricorso promosso contro la stessa legge dalla
Giunta regionale d'Abruzzo con atto notificato il 2 ottobre 1970 e
depositato il 10 ottobre successivo che sostanzialmente si differenzia
dai precedenti solo in quanto non impugna anche gli artt. 7 e 56,
mentre aggiunge fra i principi della Costituzione che sarebbero violati
quelli contenuti negli artt. 118 e 122.
4. - Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atti depositati rispettivamente i primi due il 15
settembre 1970 ed il terzo il 21 ottobre successivo.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato contesta, anzitutto,
l'ammissibilità del ricorso, prospettandone la tardività con
argomenti desunti a contrario dalla II norma transitoria della legge 11
marzo 1953, n. 87, dall'art. 2 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e
dall'art. 7 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e spiegando le ragioni
sostantive per le quali il silenzio del legislatore in materia stia a
significare la non impugnabilità, in via diretta, da parte delle
Regioni ordinarie sia delle leggi che hanno dato loro vita, sia delle
altre leggi statali anteriori.
In via subordinata, la parte resistente richiama in generale il
disposto degli artt. 5, 114, 116, 123, 125 e 126 della Costituzione per
escludere la possibilità di un potere statutario regionale che si
realizzi in direzione centrifuga e per sostenere l'esigenza
costituzionale che, al fine di assicurare un minimo di unità al
sistema, gli statuti siano in armonia non soltanto con i principi, ma
anche con le singole leggi della Repubblica: tale ultimo problema
sarà, comunque, risolto dal Parlamento in sede di approvazione dei
singoli statuti e non potrebbe formare oggetto di una dichiarazione
preventiva da parte della Corte costituzionale.
L'Avvocatura dello Stato si dà carico, quindi, di replicare
analiticamente alle varie censure proposte contro le singole
disposizioni della legge.
5. - La causa fissata per l'udienza del 16 dicembre 1970, su
richiesta della difesa delle tre Regioni ricorrenti e con l'adesione
dell'Avvocatura dello Stato, veniva rinviata a nuovo ruolo.
Successivamente è stata discussa all'udienza del 9 dicembre 1971, in
vista della quale l'Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore
memoria, nella quale teneva conto della sopraggiunta legge 23 dicembre
1970, n. 1084, nonché della intervenuta approvazione, ai sensi
dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, degli Statuti della
Regione della Lombardia, della Regione del Veneto e della Regione degli
Abruzzi.
Alla predetta udienza, nel corso della discussione orale, tutte le
parti riformulavano le rispettive conclusioni alla luce anche della
sopravvenuta legislazione e della sentenza n. 39 del 1971 di questa
Corte. Considerato in diritto :
1. - I tre ricorsi hanno egualmente ad oggetto la legge 10 febbraio
1953, n. 62, proponendo le stesse questioni e vengono perciò decisi
con unica sentenza.
2. - Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di tardività dei
ricorsi, alla quale, d'altronde, la difesa dello Stato ha dichiarato di
rinunciare, giacché, come questa Corte ha già affermato in precedenti
decisioni (nn. 39, 119, 120 e 121 del 1971), per le Regioni di nuova
istituzione i termini per ricorrere sono da computarsi a partire dal
momento della formazione delle rispettive giunte.
3. - Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7,
che la legge n. 1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo
altresì, nel suo art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia "a
tutti gli effetti", è ormai venuta meno la ragione del contendere.
Lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso
dalla diversa formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1
della legge anzidetta. E vale del pari in ordine alle questioni
proposte nei confronti dell'art. 9 (relativo alla necessaria precedenza
di apposite leggi statali di principio rispetto alla legislazione
regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonché, in conseguenza, del
successivo art. 47 (disposizioni, queste, relative al controllo di
merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme tacitamente
abrogate per effetto della nuova disciplina dettata negli artt. 17 e -
rispettivamente - 20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo
stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma
della legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di previe
leggi-cornice).
A conclusioni analoghe si perviene altresì, per quel che concerne
le censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a
39, compresi nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2
della legge n. 1084 ha attribuito "valore transitorio sino al giorno
dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni". Non sembra
dubbio, infatti, anche argomentando dai lavori parlamentari e dal
richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto all'art. 40
dell'originario disegno di legge 10 dicembre 1948 (dal quale deriva la
legge de qua), che, con le riferite espressioni, si è inteso
delimitare la efficacia temporale delle disposizioni dei Titoli III e
IV alla fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale,
disponendone la cessazione man mano che i singoli statuti avessero
iniziato ad avere vigore.
Anche per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente
riconosciuto le difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere
contro la legge del 1953 è venuto meno: fermo restando che, qualora
avesse a sorgere, con riferimento ad attività da esse frattanto
esplicata prima dell'entrata in vigore dei rispettivi statuti,
questione di legittimità costituzionale di taluna fra dette
disposizioni, questa Corte - in conformità dei criteri costantemente
affermati nella sua giurisprudenza quanto ai rapporti tra abrogazione e
illegittimità costituzionale - potrebbe pur sempre esserne investita
in via incidentale.
4. - Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa
ammissibilità di una disciplina legislativa, sia pur di principio,
sulla organizzazione interna delle Regioni, affermando che l'art. 123
Cost., nel prescrivere che gli statuti debbano essere "in armonia",
oltre che con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica", si
riferirebbe a quelle sole leggi ordinarie statali di cui fanno espressa
riserva gli articoli 119, commi primo e quarto, 122, comma primo, 125 e
130 della Costituzione.
Ma la tesi non merita accoglimento. L'espressione "in armonia",
usata nell'art. 123, è tale, infatti, da ricomprendere così le
ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme
dettate nel Titolo V della Costituzione, e perciò anche a quelle poste
dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a
maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in
senso più lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado
costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con
l'organizzazione interna della Regione. Proprio in quest'ultima
accezione, anzi, la formula "in armonia" è entrata nell'uso
legislativo a livello costituzionale, per designare il limite derivante
alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2
Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione
del Trentino-Alto Adige, art. 4 Statuto della Regione del Friuli-Venezia Giulia), ed anche, più recentemente, dai principi della
legislazione statale sulle singole materie di competenza regionale
bipartita (così, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia).
Deve dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le
disposizioni della legge n. 62 che siano specificative ed applicative
di principi costituzionali o che rendano espliciti principi
fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli
uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti.
5. - Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei
ricorsi, prive di fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in
ordine al primo e al terzo comma dell'art. 6.
Per quel che riguarda il primo comma, è da osservare che l'art.
123 Cost. si limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai
consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello
Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro
trasmissione al Parlamento.
Ciò stante, nessun contrasto con l'art. 123 è configurabile, per
avere la legge - entro l'ampio margine di discrezionalità ad essa
lasciato dalla norma costituzionale - stabilito che la trasmissione
avvenga attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale
spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato - persona nei
rapporti con le Regioni (sent. n. 13 del 1960), ed al quale d'altronde
è fatto preciso obbligo di presentare gli statuti al Parlamento entro
quindici giorni.
All'obbligo delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente
risultante dal primo comma dell'art. 123), ed uno statuto che abbia
ricevuto l'approvazione parlamentare nella forma della legge,
corrisponde, così, logicamente l'obbligo dello stesso Presidente del
Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa iniziativa.
Né tale procedimento si pone in contrasto, come si assume nei
ricorsi, con l'art. 121 della Costituzione, che riconosce ai consigli
regionali la facoltà di "fare proposte di legge alle Camere", poiché
quest'ultima disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso
da quello su cui va collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma
costituzionale, infatti, prevede una semplice facoltà, mentre l'art. 6
della legge, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone
alle Regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, così
richiedendone la necessaria approvazione, nonché - come già detto -
l'ulteriore conseguenziale obbligo del Presidente del Consiglio di
investire il Parlamento del controllo su quanto in essi disposto.
Anche il terzo comma è norma sul procedimento, dettata per
l'ipotesi di rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il
tramite del Presidente del Consiglio, è semplice corollario del
sistema adottato dal primo comma, del quale si è ora discorso; che, in
detta ipotesi, la Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto,
discende a sua volta dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si è
rammentato, che ogni Regione debba avere un suo statuto, approvato dal
Parlamento.
Tale essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art.
6, deve concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate
possano eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di
altre norme, a tutela della propria potestà di autorganizzazione.
Così rettamente interpretata, la disposizione stessa non è lesiva
dell'autonomia statutaria delle Regioni.
6. - Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono
l'autonomia regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della
quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della
legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono
abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i
nuovi principi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso, nella
discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la sola
riserva che l'effetto abrogativo sia differito (come si può desumere
dal contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di
novanta giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle
proprie leggi le necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei
principi.
Infatti, dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali
incontrano il limite dei principi delle leggi statali, è perfettamente
logico che non possano seguitare validamente ad avere vigore quando
vengano a contrastare con principi della legislazione statale succeduti
a quelli anteriormente presenti nel sistema. È perciò che il secondo
comma dell'art. 10 impone alle Regioni di adeguare le loro leggi alla
nuova situazione determinatasi nel diritto positivo, entro novanta
giorni.
L'art. 10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la
separazione di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non
sarebbe configurabile che il sopravvenire di nuovi principi delle leggi
statali produca un effetto abrogativo di norme legislative regionali:
l'art. 10 avrebbe, invece, potuto prevedere - si sostiene - la
invalidazione successiva di queste ultime.
Ma siffatta censura muove da premesse che non possono essere
accolte. Tra la competenza legislativa dello Stato e quella delle
Regioni sulle materie elencate nell'art. 117 non c'è netta separazione
di materie: sulla stessa materia, al contrario, devono concorrere la
legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo
successivamente modificare) i principi fondamentali, all'altra essendo
riservato porre le norme ulteriori. E perciò, in conseguenza del
subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi (espressi od
impliciti che siano), bene può verificarsi l'abrogazione di precedenti
norme regionali ove ricorrano in concreto gli estremi richiesti
dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al
codice civile, per aversi abrogazione.
Ciò non toglie che quando il contrasto tra principi di fonte
statale e norme regionali anteriori non si configuri in termini di vera
e propria incompatibilità, tale da dar luogo ad abrogazione, possa
proporsi una questione di legittimità costituzionale delle norme
regionali diventate difformi dai nuovi principi, essendo la
legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei
principi fondamentali delle leggi statali.
7. - Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma
dell'art. 11, assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente
analitica, invadendo così l'autonomia statutaria delle Regioni.
Anche queste censure non sono fondate, perché le disposizioni
impugnate si limitano a fare applicazione del principio generale che la
formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del
procedimento (inteso in senso largo) della loro formazione. E tali
sono, appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui è
questione, come facilmente risulta raffrontandone il contenuto con
l'art. 127 della Costituzione.
8. - Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo
II e nel Capo III del Titolo V della legge n. 62, relativi -
rispettivamente - ai controlli dello Stato sugli atti amministrativi
delle Regioni ed ai controlli regionali sugli atti degli enti locali
minori (Provincie, Comuni e loro consorzi).
Iniziando dal Capo II, è da premettere che, alla stregua del
chiaro disposto dell'art. 125 Cost., la legge impugnata poteva
validamente disporre anche dettando norme particolari e di dettaglio,
la materia essendo riservata alla competenza legislativa dello Stato.
Risulta palese, pertanto, la infondatezza delle censure agli artt.
48 e 49, perché, contrariamente a quanto affermato dalle Regioni
ricorrenti, la prefissione del quorum della maggioranza assoluta
affinché le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive
dopo essere state rinviate dalla commissione di controllo (art. 48),
ovvero affinché siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza
(art. 49), integra senza dubbio un aspetto della disciplina dei
controlli.
Nel primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il
controllo sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso,
precisa i termini e le modalità dell'esercizio del controllo di
legittimità sulle deliberazioni dichiarate urgenti.
9. - Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III,
disciplinanti i controlli sugli enti locali minori, è da rammentare
anzitutto che l'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva
testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione
dei comitati regionali chiamati ad esercitarli: infatti, la locuzione
"legge della Repubblica", ivi adoperata, sta certamente a significare
"legge dello Stato", analogamente a quanto si riscontra abitualmente
nelle altre disposizioni comprese entro il Titolo V della Parte seconda
della costituzione (così, ad esempio, nell'art. 117, ultimo comma;
nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi primo ed ultimo,
ecc.).
Deve altresì osservarsi, in secondo luogo, che - nonostante
qualche perplessità cui potrebbe dar luogo la dizione letterale
dell'art. 130 confrontata con quella dell'art. 125 - l'intera materia
dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le
competenze normative regionali. Non è materia statutaria, perché
manifestamente non rientrante nella "organizzazione interna delle
Regioni"; ma nemmeno è prevista tra le potestà legislative elencate
nell'art. 117 o comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse.
E poiché nel sistema costituzionalmente adottato non si danno
competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite
in Costituzione od in altra legge costituzionale, non è ipotizzabile
una attribuzione di potestà normativa operata implicitamente dall'art.
130, nel conferire ad un organo della Regione le funzioni di controllo
sugli atti degli enti locali.
Queste due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fondatezza
anche delle questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei
confronti degli artt. 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.
Può soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle
argomentazioni sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art.
55, disciplinando il modo di elezione da parte dei consigli regionali
degli esperti destinati a far parte dei comitati di controllo, incide
sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo.
A sua volta, l'art. 62, prescrivente che il controllo sugli atti degli
enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle
Regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41,
appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette
funzioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la
circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente (lo
stesso art. 62, d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di
dettare norme a tutela dell'interesse delle Amministrazioni regionali
deleganti al corretto esercizio delle attività delegate).
Considerazione a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene
censurato, sia laddove dispone che agli esperti, membri dei comitati di
controllo, sia attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, sia
laddove prescrive che le modalità di tale indennità siano determinate
"nel regolamento".
La prima censura non è fondata, poiché la norma non fa che
escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione,
che tra le Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa
comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo
impiegatizio, che - tra l'altro - potrebbe lederne l'indipendenza
nell'esplicazione delle loro mansioni. È invece fondata l'altra
censura, perché - anche a prescindere dall'ambiguità del rinvio ad un
regolamento non meglio precisato - la legge statale non può
validamente prestabilire quale sia lo strumento idoneo e legittimo per
la determinazione, da parte delle Regioni, della misura e delle
modalità dell'indennità giornaliera in parola.
10. - Un ultimo gruppo di censure si rivolge agli artt. 65 e 67.
L'art. 65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere
all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale
comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato,
contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII delle disposizioni
transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo la medesima
regola, fa salvi tuttavia i casi di necessità. Peraltro, come è stato
concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle difese
delle Regioni, tale questione può ritenersi superata interpretando
l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea
unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli
uffici regionali, esaurita la quale trova diretta applicazione l'ultimo
comma del menzionato par. VIII.
A sua volta, l'art. 67 è censurato, così nella parte in cui
prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale
di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale statale, come pure nella
parte terminale, in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento
economico più favorevole di quello spettante al personale statale.
Quest'ultima censura non è fondata. La materia dello stato
giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della
organizzazione degli uffici, che l'art. 117, primo alinea, Cost.
attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite
(oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle
altre Regioni nonché degli obblighi internazionali dello Stato), dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
Bene pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio
testé riferito senza invadere la competenza legislativa regionale;
né, d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme
costituzionali, che anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di
buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente
osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.
È invece fondata la questione concernente la prima parte dell'art.
67, perché, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme
(anziché ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere
inammissibilmente contenuto meramente integrativo.
D'altro lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare
come se avesse riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poiché il
limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego
già deriva dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed è
pertanto fuori dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi
regionali in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo
comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e
funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella
misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento", e dell'art.
67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale di ruolo regionale devono
uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale statale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt.
6, primo e terzo comma, 10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 56,
59, 60, 61 e 62 della legge predetta, in riferimento agli artt. 5, 115,
117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 65,
in riferimento alla VIII disposizione transitoria della Costituzione;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli artt. l,
2, 3, 4, 5, 6, comma secondo, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19 a 39, 46, n. 1,
e 47.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte