Sentenza n. 40/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 489 del
codice di procedura penale, in relazione all'art. 2054 del codice
civile ed agli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1971 dal tribunale di
Rovereto nel procedimento penale a carico di Fait Orlando, iscritta al
n. 335 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 luglio 1971 nel procedimento penale a
carico di Fait Orlando, il tribunale di Rovereto ha proposto, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, due distinte questioni di
legittimità costituzionale sull'art. 489 del codice di procedura
penale, che concerne le disposizioni della sentenza penale di condanna
relative agli interessi civili.
La prima questione investe il citato art. 489, in correlazione con
l'art. 2054 del codice civile, nella parte in cui non consente
l'applicazione in sede penale, benché ai soli effetti civili, delle
presunzioni previste dalla legge in tema di responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli. Osserva il giudice a quo che
il danneggiato, mentre può fruire, in sede civile, a seconda della
particolarità del caso concreto, della presunzione di colpa esclusiva
a carico del danneggiante, ovvero della presunzione di pari colpa
concorrente, in sede penale deve praticamente soggiacere alla regola
generale per cui l'onus probandi incombe sull'accusa. La stessa
situazione giuridica, a seconda che la parte lesa eserciti l'azione
riparatoria nel giudizio penale o in sede civile, sarebbe secondo il
tribunale di Rovereto arbitrariamente regolata in modo difforme, in
contrasto con il principio di uguaglianza tutelato dall'art. 3 della
Costituzione.
La seconda questione riguarda l'art. 489 c.p.p., in correlazione
con gli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile, i quali
stabiliscono, di regola, l'esecutività della sentenza, benché
ricorribile in Cassazione, e l'eseguibilità provvisoria della sentenza
appellabile. La diversa disciplina normativa dei provvedimenti civili
pronunciati dal giudice penale, i quali diventano esecutivi solo col
passaggio in giudicato della sentenza, sarebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione perché, secondo il giudice a quo, la disparità
non risulterebbe giustificata da una razionale motivazione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri e,
pertanto, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 9 delle Norme integrative. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Rovereto ha deferito alla Corte l'esame di due
questioni di costituzionalità afferenti l'art. 489 del codice di
procedura penale che regola la materia della liquidazione dei danni a
favore della parte lesa che si è costituita parte civile e ne ha fatto
richiesta.
2. - La prima questione è posta in riferimento all'art. 3 della
Costituzione ed investe l'art. 489 nella parte in cui questo darebbe
luogo a una differenza di trattamento in tema di liquidazione dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, a
seconda che la liquidazione stessa avvenga in sede penale ovvero in
successivo e separato giudizio civile. Cio, perché, mentre nella prima
ipotesi la liquidazione sarebbe operata sulla base dell'accertamento
penale, in cui l'onere della prova incombe all'accusa, nella seconda
essa verrebbe invece effettuata in base ai principi civilistici
dell'onere della prova a carico di chi propone la domanda o l'eccezione
e - nel caso de quo - con l'ausilio delle presunzioni di cui al primo e
al secondo comma dell'art. 2054 del codice civile. Il detto articolo
pone a carico del conducente, autore dell'evento dannoso, la prova di
aver fatto tutto il possibile per evitarlo e, nel caso di scontro di
veicoli, presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia concorso in modo eguale a produrre il danno subito dai singoli
veicoli.
3. - Secondo il giudice a quo, la difformità della valutazione
apparirebbe particolarmente evidente quando si verta in tema di scontro
tra veicoli.
In tal caso, allorché si procede alla liquidazione del danno e la
colpa della parte lesa non risulti sufficientemente provata, si
dovrebbe, in sede penale, escludere il concorso e condannare l'imputato
all'intero risarcimento, mentre, in sede civile, applicandosi la
presunzione di cui all'art. 2054 c.c., si dovrebbe ritenere il concorso
e limitare l'ammontare del risarcimento alla metà.
4. - La questione non è fondata.
Non è dubbio che l'azione che la parte civile propone nel giudizio
penale è l'azione che ad essa spetta in base alle leggi civili. Ciò
è detto espressamente nell'art. 185 c.p.p. a proposito della
restituzione cui l'autore del reato è obbligato, secondo ivi si
precisa, "a norma delle leggi civili". E non c'è alcuna ragione per
dubitare che il principio della derivazione da quelle stesse leggi
valga anche per quanto concerne il risarcimento del danno prodotto dal
reato (2043 c.c.).
L'azione civile che, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., si inserisce nel
processo penale, collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche
modo, subordinata, non può perdere, per effetto di quella inserzione,
né le sue caratteristiche sostanziali, quale ad esempio, la
disponibilità, né quelle attinenti alla sfera processuale che le è
propria, quali il principio della domanda, il limite del petitum e il
suo stesso sistema probatorio.
Ne discende che il giudice penale, allorché, applicati i principi
propri del processo penale e pervenuto, a seguito dell'accertamento dei
fatti, alla condanna dell'imputato, passa a decidere delle domande
civili di restituzione e di risarcimento, è tenuto a fare applicazione
dei principi che regolano l'azione civile. E come non si dubita che
egli debba decidere solo se vi è la domanda della parte e non oltre i
limiti di questa, così non può nemmeno dubitarsi che egli debba
rispettare i principi relativi all'onere della prova e debba tra gli
altri applicare l'art. 2054 del codice civile.
Egli fonderà quindi gli accertamenti da compiere ai fini
dell'esame dell'azione civile su quelli compiuti in sede penale, ma
quando, per il differente regime probatorio, dovesse pervenire a
risultati diversi, se ne discosterà, senza che da ciò derivi alcun
contrasto logico che possa rendere perplesso il contenuto della
decisione, in rapporto alla quale, se discordanza c'è, essa deriva
dalla legge che risponde a principi della cui razionalità non si
discute e non si dubita.
L'eventuale discordanza che ne derivasse tra le due parti di una
stessa sentenza non implicherebbe perciò contraddittorietà di
giudicati e non sarebbe comunque più rilevante di quanto non lo sia se
le decisioni, relative a una stessa fattispecie costituente reato e
produttiva di danni, vengano assunte in due diversi giudizi, quello
penale e quello civile instaurati separatamente e successivamente.
Dato quanto sopra, e che cioè alle due azioni, la penale e la
civile, anche se congiuntamente esercitate, vadano applicati principi
propri a ciascuna di esse, la sollevata questione di costituzionalità,
basata su premesse diverse, deve essere dichiarata non fondata.
5. - Anche la seconda questione di legittimità costituzionale
investe la disciplina disposta dall'art. 489, sotto il diverso aspetto
del regime concernente l'esecutività della sentenza. La ordinanza di
rimessione osserva che, mentre nel processo civile è consentito al
giudice di dichiarare provvisoriamente esecutiva la decisione di primo
grado (art. 282 c.p.c.) ed il ricorso per Cassazione non sospende
quella pronunziata in grado di appello (art. 373 c.p.c.), le
disposizioni della sentenza di condanna relativa ai danni, emessa in un
processo penale, acquistano forza esecutiva solo dopo il passaggio in
giudicato. Questa difformità di regime darebbe luogo, secondo il
giudice a quo, alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La questione non è fondata, giacché rientra nella
discrezionalità del legislatore statuire i casi ed il momento in cui
la sentenza diventa titolo esecutivo e non può ritenersi irrazionale
la scelta del legislatore di assoggettare ad unicità di regime la
sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue
disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella
civile. Giova peraltro osservare che la recente legge 15 dicembre 1972,
n. 773, introducendo in materia una notevole innovazione per quanto
riguarda l'assegnazione di una provvisionale, ha attenuato la rigidità
di siffatta disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione all'art.
2054 del codice civile, proposta dal tribunale di Rovereto, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione agli artt.
282, 283 e 373 del codice di procedura civile, proposta con la stessa
ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte