Sentenza n. 40/1977
Altra decisione · depositata il 20/01/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 18 giugno 1975, depositato in cancelleria il 28
successivo ed iscritto al n. 24 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione della legge
regionale 26 marzo 1975, n. 22, recante "Provvidenze a favore di
cooperative di produzione e lavoro e di trasporto".
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avv. Fabio De Anna, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 18 giugno 1975 e depositato il 28
giugno 1975, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente della Regione Umbria, avverso
l'atto di promulgazione della legge regionale 26 marzo 1975, n. 22,
recante provvidenze a favore delle cooperative di produzione e lavoro e
di trasporto.
Il Consiglio regionale dell'Umbria aveva approvato per la prima
volta la legge citata il 25 ottobre 1974. Il 22 novembre successivo il
Governo ne aveva disposto il rinvio al Consiglio regionale rilevando
che la legge riguardava un oggetto non riconducibile ad alcuna delle
materie elencate nell'art. 117 Cost. e pertanto esulava dalla
competenza regionale. Si rilevava, inoltre, che la utilizzazione di
somme del fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, disposta
dall'art. 12 della legge, non poteva considerarsi corretto mezzo di
copertura di spese aventi carattere pluriennale. Il 6 marzo 1975 il
Consiglio regionale dell'Umbria, visti i rilievi del Governo, procedeva
alla riapprovazione, a maggioranza assoluta, dello stesso disegno di
legge, modificandolo nella parte relativa alla decorrenza dei benefici
(dall'anno 1975 anziché 1974) ed alla copertura finanziaria, con
l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio (n. 4680 "Fondo per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso").
Non essendo intervenuto alcun atto da parte del Governo nei
quindici giorni successivi alla comunicazione (10 marzo), il Presidente
della Regione promulgava la legge in data 26 marzo 1975, facendo
seguire alla formula rituale una nota con la quale veniva sottolineato
che il visto del Commissario del Governo doveva considerarsi apposto,
"essendo decorso il termine prescritto" dall'art. 127, ultimo comma,
Cost. "(quindici giorni dal 10 marzo 1975)". Osserva in proposito
l'Avvocatura dello Stato che l'approvazione del 6 marzo 1975 non può
considerarsi una seconda lettura del medesimo disegno di legge, la
quale soltanto avrebbe potuto escludere un secondo rinvio, bensì una
prima approvazione di una legge nuova in considerazione delle
modificazioni introdotte in quella sede al disegno di legge. Al
Governo, pertanto, a norma dell'art. 127, terzo comma, Cost., doveva
riconoscersi il potere di effettuarne il rinvio entro i trenta giorni
dalla comunicazione, come infatti è avvenuto con nota del Commissario
in data 28 marzo 1975.
Si chiede, pertanto, che la Corte dichiari che spettava al Governo
il potere di rinviare la legge in questione, che al Presidente della
Regione non spettava medio tempore il potere di promulgazione della
legge stessa, e che il relativo atto sia annullato.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
Umbria con deduzioni depositate il 5 luglio 1975. Si chiede
preliminarmente che il ricorso venga dichiarato inammissibile, non
potendo riconoscersi alla promulgazione di una legge la qualità di
atto idoneo a generare un conflitto di attribuzione, per la sua natura
di atto costituzionale la cui impugnazione si risolverebbe in uno
strumento indiretto di controllo sulla legge regionale in una forma
estranea alle ipotesi di cui all'art. 127 della Costituzione.
Nel merito si sostiene l'infondatezza del ricorso, poiché, non
potendosi contestare che le modificazioni apportate con l'approvazione
del 6 marzo 1975 hanno carattere meramente formale, e che, invece, in
quella sede il Consiglio regionale ha manifestato la volontà di
confermare il disegno di legge nel suo contenuto sostanziale, al
Governo non restava che proporre la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale o di merito innanzi al Parlamento, a norma
del quarto comma dell'art. 127 Cost. Non essendo ciò avvenuto, del
tutto legittimo deve considerarsi l'atto di promulgazione che ha dato
luogo al conflitto.
Nella pubblica udienza, le difese delle parti hanno insistito nelle
prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti del Presidente della Regione
Umbria trae origine dalla promulgazione della legge regionale 26 marzo
1975, n. 22, recante provvidenze in favore delle cooperative di
produzione e lavoro e di trasporto, approvata dal Consiglio regionale
in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta e con modifiche, a
seguito di rinvio governativo. Contro tale promulgazione è rivolto il
ricorso del Presidente del Consiglio, per ottenerne l'annullamento,
previa dichiarazione che il Presidente della Regione non aveva il
potere di procedervi senza attendere il decorso del termine di trenta
giorni per un eventuale ulteriore rinvio.
2. - È da disattendere preliminarmente l'eccezione di
inammissibilità del conflitto, sollevata dalla difesa della Regione,
argomentando dalla asserita natura di "atto costituzionale" o "atto di
potere politico" della promulgazione delle leggi, nonché dal rilievo
che, a ritenere altrimenti, risulterebbe elusa la disciplina dettata
dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali.
Ed invero, quando si sia definita la promulgazione come un "atto
costituzionale" o un atto "di potere politico", nulla ancora si sarebbe
detto che valga a differenziarla da ogni altro atto idoneo a dar luogo
a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione, nessuna distinzione al
riguardo essendo fatta dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
che è il solo testo di diritto positivo che in qualche modo definisca
i conflitti di attribuzione intersoggettivi, come quello di cui alla
presente controversia.
Senza prendere qui posizione in astratto sul problema se, come si
ritiene da parte della dottrina, persino leggi formali ed atti a queste
equiparati possano, in particolari ipotesi, essere all'origine di
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, è sufficiente
ricordare, mantenendosi entro i limiti del giudizio in oggetto, che -
nulla disponendo, come accennato, né la Costituzione né l'art. 39
della citata legge n. 87 - la natura dell'atto, che si affermi invasivo
dell'altrui competenza costituzionale, non ha mai assunto, nella
giurisprudenza di questa Corte, rilievo determinante ai fini della
ammissibilità di conflitti tra Stato e Regioni.
Atti idonei a provocarne l'insorgere sono stati, infatti, ritenuti
così concreti provvedimenti amministrativi, come regolamenti ed altri
atti generali; così atti di controllo, come pronunce giurisdizionali
od atti connessi con l'esercizio della funzione giurisdizionale (e poi
ancora, tra gli atti amministrativi: sia atti definitivi, sia atti
preparatori; sia atti formali ed esterni, sia atti interni, purché
esplicanti effetti per i terzi, ed anche comportamenti concludenti non
estrinsecantisi in atti formali).
È perciò indifferente che la promulgazione delle leggi venga
configurata - secondo una concezione che può dirsi tradizionale - come
atto di funzione esecutiva o che la si consideri inclusa, piuttosto,
per attrazione, nel procedimento legislativo, largamente inteso così
da comprendere, oltre alla fase costitutiva della deliberazione della
volontà legislativa, quella, successiva, diretta a conferirle
efficacia esterna nell'ordinamento generale e nei confronti di tutti i
soggetti che vi sono sottoposti. Giacché, in entrambe le ipotesi, non
si incontrano ostacoli, né di diritto positivo né di ordine logico, a
riconoscere la idoneità dell'atto promulgativo a dar luogo a conflitti
di attribuzione, quando ne ricorrano, beninteso, le altre condizioni.
E non è vero che, in tal guisa, verrebbe frustrata la distinzione
tra giudizio sulle leggi (anche per vizi della promulgazione) e
giudizio in sede di conflitto sull'atto promulgativo distintamente
considerate, ben potendo darsi il caso (come nella specie) in cui
proprio dalla intervenuta promulgazione si assuma risulti menomato un
potere costituzionalmente spettante al Governo e la proposizione del
conflitto sia l'unico mezzo del quale esso dispone per provocare una
decisione di questa Corte che restauri l'ordine delle competenze.
3. - Passando al merito, è opportuno anzitutto riassumere le
vicende della controversia su cui la Corte è chiamata a decidere. La
legge regionale sopra menzionata era stata rinviata per nuovo esame al
Consiglio della Regione Umbria, perché - ad avviso del Governo -
eccedente l'ambito delle materie elencate nell'art. 117 Cost. A tale
censura il Governo faceva seguire un rilievo circa la correttezza dei
mezzi adottati per far fronte agli oneri finanziari pluriennali
derivanti dall'applicazione della legge medesima, senza peraltro farne
specifico motivo di censura, così come necessario, secondo i principi
affermati da questa Corte nella sent. n. 212 dell'anno 1976, quanto
meno ai fini che allora venivano in considerazione.
Nella seduta del 6 marzo 1975 la legge era approvata con la
maggioranza assoluta del Consiglio, venendo peraltro modificata nella
parte concernente la copertura della spesa, con l'adozione di un
sistema diverso da quello originario. Inoltre, la decorrenza degli
impegni di spesa autorizzati e della relativa provvista dei mezzi
occorrenti per finanziarli veniva fatta " slittare " di un anno, a
partire, cioè, dal 1975, anziché dal 1974.
Il 26 marzo il Presidente della Giunta regionale promulgava la
legge, precisando che il visto del Commissario del Governo doveva
ritenersi tacitamente apposto per mancata impugnazione entro i quindici
giorni dalla seconda deliberazione: onde, come già detto, il ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dal Governo, che aveva frattanto
provveduto altresì, in data 26 marzo, a rinviarla al Consiglio
regionale malgrado la promulgazione fattane in quello stesso giorno.
Secondo l'assunto della difesa dello Stato, la legge de qua, per
effetto delle modificazioni introdotte al testo approvato in prima
lettura, era da considerarsi "nuova" e perciò suscettibile, entro
trenta giorni dalla seconda approvazione, di ulteriore rinvio
all'organo regionale deliberante: l'intervenuta promulgazione dopo il
minor termine di quindici giorni avrebbe pertanto illegittimamente
inciso su una competenza costituzionale del Governo, impedendogli di
esercitare efficacemente il potere di rinvio, a norma del terzo comma
dell'art. 127 della Costituzione.
Secondo l'assunto della difesa della Regione, per contro, le
modifiche apportate al testo originario non sarebbero tali da rendere
"nuova" la legge, che avrebbe quindi dovuto considerarsi riapprovata
"integralmente", ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, Cost. (e con la
maggioranza ivi prescritta per tale ipotesi) e conseguentemente
soggetta soltanto ad eventuale impugnazione entro quindici giorni: di
guisa che legittimamente, scaduto questo termine senza che alcuna
impugnazione fosse stata proposta, il Presidente della Regione avrebbe
proceduto alla promulgazione.
4. - Nei suoi termini essenziali, il problema è, dunque, di
stabilire se una legge regionale, rinviata al Consiglio per nuovo esame
e da questo riapprovata a maggioranza assoluta, della quale una parte
sia stata confermata disattendendo le censure governative ed altra
parte modificata, sia qualificabile come la stessa legge approvata "di
nuovo", secondo la formula dell'ultimo comma dell'art. 127 Cost., e
quindi non più suscettibile di rinvio. Ed in proposito osserva la
Corte che il ripetersi nella prassi a poca distanza di tempo di
equivoci e contestazioni ed il persistere di gravi dubbi dottrinali
convincono della necessità che, al di là degli aspetti particolari
che possono presentare i singoli casi di specie, il problema riceva una
soluzione netta e lineare, che dia immediata certezza a tutti gli
operatori interessati quanto agli obblighi ed alle facoltà che ad essi
rispettivamente competono.
Il Presidente del Consiglio regionale, infatti, dev'essere
prontamente in grado di conoscere come comportarsi in sede di
proclamazione del risultato della votazione avente ad oggetto un
disegno di legge in seconda deliberazione a seguito di rinvio, posto
che, qualora il testo ne sia rimasto del tutto immutato e la
maggioranza assoluta non sia stata raggiunta, la legge non potrebbe
dichiararsi approvata, e se invece fosse data per approvata sarebbe
censurabile per contrasto con l'art. 127 Cost. (sent. nn. 153 e 235
del 1976). Dal canto suo il Presidente della Regione deve essere messo
in grado di decidere sollecitamente se promulgarla dopo il decorso di
quindici giorni o se attendere sino al trentesimo giorno; e lo stesso
Governo della Repubblica, ove ritenga di opporsi all'entrata in vigore
della legge precludendone la promulgazione, se gli incomba l'onere di
impugnarla davanti alla Corte (o davanti alle Camere per contrasto di
interessi) entro il primo termine, ovvero di rinviarla ulteriormente al
Consiglio entro quello di trenta giorni.
Ma qualsiasi distinzione tra modifiche sostanziali e non; tra
modifiche più o meno incisive; come pure tra modifiche collegate ai
motivi del rinvio, e modifiche ulteriori e diverse, si rivela, all'atto
pratico, estremamente difficile e fonte di incertezze. Ed invero:
A) L'atto di rinvio non è formalmente tipizzato dalla legge,
potendo perciò accadere (come in fatto è accaduto nella specie) che
una modifica sia introdotta aderendo a rilievi governativi, non
concretanti però (ai sensi della ricordata sent. n. 212 del 1976) vere
e proprie censure, sorgendo allora il dubbio se una modifica siffatta
sia da considerare "in accoglimento" del rinvio.
B) Di solito, l'atto di rinvio non contiene proposte specifiche,
limitandosi ad enunciare i vizi ravvisati nella delibera legislativa
regionale, sicché è ben possibile che il Consiglio regionale abbia
dinanzi a sé la scelta tra più modi per conformarsi alle censure
governative e che, nel procedervi, incorra in nuovi vizi di
legittimità costituzionale o di merito.
C) Può darsi altresì che le modifiche introdotte al testo
precedente ne rendano, a giudizio del Consiglio, necessarie delle
altre, concernenti disposizioni alle quali l'atto di rinvio non aveva
(e non poteva avere) riferimento: nel qual caso, sarebbe dubbio se
modifiche conseguenziali del genere siano da attrarre o meno tra quelle
"in accoglimento" delle censure del Governo.
5. - Ciò premesso, l'unica soluzione che dia sempre pratica
certezza è quella più strettamente aderente al testo e alla ratio
dell'art. 127, ultimo comma, Cost.: che ricollega l'esigenza della
maggioranza assoluta e il decorso del termine di quindici giorni per la
promulgazione o per l'eventuale ricorso governativo al dato, di agevole
e sicura verificazione, che la legge sia stata approvata "di nuovo":
vale a dire, nel medesimo identico testo che aveva formato oggetto
della prima deliberazione e del successivo rinvio.
Letteralmente, infatti, quando l'art. 127 usa l'espressione "ove il
Consiglio regionale l'approvi di nuovo", non può che riferirsi a
quella determinata legge, già in precedenza approvata, senza che vi
sia apportata modificazione alcuna; mentre, logicamente, la norma si
giustifica considerando che, in tanto è richiesta la maggioranza
assoluta ed in tanto viene aperto l'adito alla impugnazione, in quanto
il Consiglio regionale abbia inteso limitarsi a confermare la propria
anteriore deliberazione, resistendo al rinvio.
Le conclusioni sopra esposte si allineano, d'altronde, in perfetta
simmetria con quanto disposto - sia pure a livello di legislazione
ordinaria - dall'art. 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con
riferimento all'ipotesi (sotto molteplici aspetti analoga) delle
conseguenze del rinvio (anche qui, "per...riesame": art. 47) delle
deliberazioni non legislative regionali, per motivi di merito: nel
senso precisamente che, "ove il Consiglio regionale confermi senza
modificare, a maggioranza assoluta (...) la deliberazione al cui
riesame sia stato inviato dalla Commissione di controllo (...), la
deliberazione diviene esecutiva se non venga annullata nel termine di
venti giorni per vizi di legittimità " (si veda anche, nello stesso
ordine di idee, per il controllo di merito sugli atti degli enti locali
minori, il successivo art. 60, ultimo comma). E sono altresì coerenti
con il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, della necessaria corrispondenza dei motivi di rinvio
delle leggi regionali con quelli addotti nell'eventuale successivo
ricorso, "in modo da consentire al Consiglio regionale una consapevole
deliberazione e al Governo di valutare, tenuto conto di siffatta
manifestazione di volontà, se sia opportuno promuovere la questione di
legittimità costituzionale" (sent. n. 123 del 1975), o quella di
merito davanti alle Camere.
È poi ovvio che, qualora il Consiglio regionale abbia modificato
la legge rinviatagli per conformarsi, e realmente conformandosi, ai
rilievi prospettati con l'atto di rinvio, senza incorrere in nuovi
vizi, il Governo non avrà alcun interesse a disporre un nuovo rinvio,
di tal che, decorsi i trenta giorni, la legge sarà promulgata,
pubblicata ed entrerà in vigore.
Discende altresì da quanto precede che, ove la legge regionale sia
stata modificata in seconda deliberazione, anche se con la maggioranza
assoluta, il Governo non può impugnarla, ma soltanto rinviarla per
nuovo esame al Consiglio.
6. - Alla stregua delle considerazioni dianzi svolte con specifico
riguardo all'applicazione dell'art. 127, ultimo comma, Cost., poiché
il Consiglio regionale, in sede di seconda deliberazione, ha innovato
alla legge in oggetto relativamente alle disposizioni di carattere
finanziario, deve riconoscersi che il Presidente della Regione non
aveva il potere di promulgarla senza attendere il decorso del termine
di trenta giorni per un eventuale ulteriore rinvio.
A norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'atto
promulgativo deve quindi essere annullato, consentendosi così al
rinvio disposto, in pari data, dal Governo di avere il suo corso
regolare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Presidente della Regione Umbria
procedere alla promulgazione della legge regionale 26 marzo 1975, n.
22, recante provvidenze in favore delle cooperative di produzione,
lavoro e di trasporto, prima che fossero decorsi trenta giorni dalla
deliberazione consiliare del 6 marzo 1975, ed in conseguenza annulla la
promulgazione medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte