Sentenza n. 40/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16 aprile 1994, n.
297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado", limitatamente a:
articolo 121, comma 3 ("I docenti sono utilizzati secondo moduli
organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del
plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò
non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo
moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da
assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui
all'articolo 129.");
articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole "del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121" e comma 5, limitatamente alle
parole "A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di
programmazione, propone al direttore didattico i necessari
adattamenti in materia di costituzione dei moduli.";
articolo 128, comma 3 ("Il direttore didattico, sulla base di
quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti
disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per
la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle
competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove
possibile, un'opportuna rotazione nel tempo."), comma 4 ("Nell'ambito
dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e
sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si
riferisce."), comma 5 ("Nei primi due anni della scuola elementare,
per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei
programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore
presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi."),
comma 6 ("La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più
ampie opportunità formative.") e comma 7 ("Il collegio dei docenti,
nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede
all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla
ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse
discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni
della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.");
articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e
che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti
per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128." e comma 3
("I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette
attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.");
articolo 131, comma 1, limitatamente alle parole: "da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo";
articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per l'attuazione
del modulo organizzativo", comma 5 ("Il modulo organizzativo e
didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza
gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque
assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni."), comma 6
("Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti
eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo."), e comma 9, limitatamente alle parole:
", nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo", iscritto
al n. 109 del registro referendum.
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970,
n. 352 e successive modifiche e integrazioni, ha esaminato la
richiesta di referendum popolare, presentata il 28 settembre 1995 da
tredici cittadini elettori, sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado" , limitatamente a: articolo 121, comma 3 ( "I docenti sono
utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su
due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi
del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel
plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su
tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di
attività didattica di cui all'articolo 129" .);
articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole "del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121" e comma 5, limitatamente alle
parole "A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di
programmazione, propone al direttore didattico i necessari
adattamenti in materia di costituzione dei moduli."; articolo 128,
comma 3 ( "Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito
dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione
dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai
docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna
rotazione nel tempo." ), comma 4 ( "Nell'ambito dello stesso modulo
organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari
della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce." ), comma 5
( "Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo
121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale
di un singolo docente in ognuna delle classi." ), comma 6 ( "La
pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti
disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie
attività formative." ) e comma 7 ( "Il collegio dei docenti, nel
quadro della programmazione dell'azione educativa, procede
all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla
ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento e delle diverse
discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni
della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria." );
articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e
che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti
per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128." e comma 3
( "I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette
attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121." );
articolo 131, comma 11, limitatamente alle parole: "da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo" ;
articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per
l'attuazione del modulo organizzativo" , comma 5 ( "Il modulo
organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si
realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o
comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni." ), comma 6,
limitatamente alle parole: "per l'attivazione del nuovo modulo
organizzativo." , e comma 9, limitatamente alle parole: ", nonché
all'attuazione del programma del nuovo modulo," ?".
2. - Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale per
il referendum ha dichiarato la legittimità della richiesta,
provvedendo a correggere l'errore materiale in cui si è indicato
l'art. 131, comma 11, come la norma nella quale figurano le parole di
cui si chiede l'abrogazione, che invece sono contenute nel comma 1
del medesimo articolo, e stabilendo altresì la denominazione della
richiesta di referendum nel seguente tenore "scuola elementare:
abolizione dei moduli organizzativi con più maestri nelle classi".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente
deliberazione, la camera di consiglio dell'8 gennaio 1997,
disponendone a sua volta la comunicazione ai presentatori della
richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352.
4. - Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1996, l'Ufficio
centrale ha provveduto alla correzione degli errori materiali nei
seguenti termini:
nella parte relativa all'art. 128, comma 6, si deve leggere:
"La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti
disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie
opportunità formative";
nella parte relativa all'art. 128, comma 7, si deve leggere:
"Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per
ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due
anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.");
nella parte relativa all'art. 133, comma 6, si deve leggere:
"Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti
eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo".
5. - Nell'imminenza della camera di consiglio il Comitato promotore
del referendum ha depositato una prima memoria, nella quale chiarisce
che la richiesta è diretta alla abrogazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 297 del 1994 che impongono all'amministrazione
scolastica l'obbligo di impiegare i docenti delle elementari secondo
moduli organizzativi composti da più insegnanti, e ciò nel
presupposto che la frammentazione dell'insegnamento sia inopportuna e
dannosa per il buon andamento dell'attività didattica e l'interesse
degli alunni. Ed invero, nella memoria si afferma che, venuta meno la
figura dell'insegnante che indirizza in modo unitario l'attività
scolastica dei bambini ed introdotto il sistema per cui i docenti si
alternano nelle varie discipline, l'insegnamento risulta foriero di
disorientamento e confusione per gli alunni che vengono privati di un
punto di riferimento stabile, rappresentato dall'insegnante unico.
La difesa del comitato sostiene che la domanda referendaria avrebbe
tutti i requisiti per essere dichiarata ammissibile, perché non
riguarda le materie di cui all'art. 75, secondo comma, della
Costituzione, non tende all'abrogazione di atti normativi dotati di
forza passiva peculiare, non ha per oggetto disposizioni legislative
ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato e non mira
all'abrogazione di un organo o istituto la cui esistenza è prevista
dalla Costituzione; essa è diretta, invece, alla soppressione di un
determinato modulo organizzativo che il legislatore ha
discrezionalmente scelto per le scuole elementari. Inoltre la
richiesta concerne disposizioni contenute in un atto avente forza di
legge, qual è il testo unico in esame emanato nell'esercizio della
funzione legislativa delegata ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione.
Il quesito risponderebbe, poi, ai canoni di omogeneità, univocità
e chiarezza enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, poiché
coinvolge una normativa della quale è possibile individuare una
matrice razionalmente unitaria, consentendo così ai cittadini la
piena consapevolezza del significato del voto.
Nella memoria si precisa che il quesito non è stato esteso anche
al comma 2 dell'art. 121, che disciplina l'organico di ciascun
circolo didattico della scuola elementare - costituito da un numero
di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi, nonché da
un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi, e
ciò in qualche modo in vista dell'attivazione del "modulo dei tre
docenti" - perché il legislatore e l'amministrazione scolastica,
fermo restando quell'organico, possono sempre disciplinare
l'insegnamento secondo modelli alternativi, comunque compatibili con
il mantenimento del docente unico.
E, d'altra parte, se il quesito avesse riguardato anche la norma
sull'organico, ne sarebbe derivata una domanda eterogenea rispetto
alla doverosa matrice unitaria, perché il corpo votante sarebbe
stato chiamato ad esprimersi, da un canto, sull'eliminazione del
"modulo dei tre docenti", e, dall'altro, sulla composizione
dell'organico degli insegnanti.
Da ultimo nessuna influenza dovrebbe avere sull'ammissibilità
della richiesta la sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, comma
72, reca norme in tema di organizzazione dell'attività didattica,
espressamente richiamando l'art. 128 del decreto legislativo n. 297
del 1994, che è una delle norme oggetto del referendum. L'art. 128,
infatti, disciplina una pluralità di profili in tema di
programmazione e di organizzazione didattica, alcuni dei quali del
tutto estranei al quesito referendario e alla sua ratio e, in caso di
esito positivo della consultazione popolare, il riferimento a quella
norma rimarrebbe comunque efficace per le parti non toccate dal
referendum.
6. - Con una seconda memoria, il comitato promotore ha
ulteriormente esplicitato le motivazioni che stanno alla base della
richiesta referendaria e gli obiettivi che si intendono conseguire in
caso di risultato positivo della consultazione popolare. In
particolare precisa che ciò che si chiede è l'eliminazione
dell'obbligo di adottare il modulo organizzativo dei "tre
insegnanti", quale "unica, necessaria e uniforme formula
organizzativa e di impiego dei docenti della scuola elementare", e
ciò al fine di "ristabilire la libertà metodologica di insegnamento
costituzionalmente garantita e di fatto compromessa dalle norme che
il quesito referendario mira ad abrogare". Ne consegue che il
successo del quesito "non comporterebbe l'impossibilità di
scegliere, nelle singole scuole, responsabilmente, anche
un'organizzazione di tipo modulare", ma ciò sarebbe conseguente a
valutazioni di opportunità professionale e didattica e non più
invece imposto dalla legge, sì che ogni circolo didattico avrebbe la
possibilità di scegliere le formule organizzative ritenute più
idonee agli scopi istituzionali. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti del d.
lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), emanato a seguito
dell'autorizzazione contenuta nell'art. 1 della legge 10 aprile 1991,
n. 121, concerne, nel suo nucleo, disposizioni ed elementi di
disposizioni (analiticamente indicati nell'esposizione del fatto)
che, nelle scuole elementari, istituiscono i "moduli organizzativi"
attraverso i quali tre docenti vengono assegnati a due classi,
ovvero, quando ciò non sia possibile, quattro docenti a tre classi.
Il d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, emanato per mettere ordine nelle
leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, esclusa l'istruzione universitaria, ha riprodotto in un testo
organico, con efficacia innovativa e quindi abrogativa delle leggi
anteriori (v. art. 676), la disciplina venutasi a stratificare nel
tempo, anche a seguito di esperienze accumulatesi attraverso varie
attività di sperimentazione.
Tra esse, per la scuola elementare, spicca il "modulo di
organizzazione didattica", che è comparso in modo embrionale già
nel d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (Approvazione dei nuovi programmi
didattici per la scuola primaria) ed è stato poi introdotto come
formula organizzativa ordinaria dall'art. 4 della legge 5 giugno
1990, n. 148 (Riforma dell'ordinamento della scuola elementare).
Tale formula è prevista "al fine di consentire la realizzazione
degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti" (programmi
dettati dal già ricordato d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, i quali
prevedono l'inserimento di varie nuove materie di apprendimento,
accanto a quelle tradizionali) e presuppone un organico di posti di
insegnante, per ogni circolo didattico, pari al numero delle classi
(e delle pluriclassi) aumentato da un ulteriore numero in ragione di
uno ogni due classi (e, ove possibile, pluriclassi) (art. 121, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 1994). L'innovazione consiste
nell'utilizzazione dei docenti "secondo moduli organizzativi
costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di
titolarità o di plessi diversi del circolo". Qualora ciò non sia
possibile, è stabilito che i docenti "sono utilizzati nel plesso di
titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre
classi" (art. 121, comma 3).
La richiesta di abrogazione referendaria riguarda innanzitutto
l'ora ricordato art. 121, limitatamente al solo terzo comma. Essa si
estende poi, per conseguenza, ad altre disposizioni o parti di
disposizioni che nel decreto legislativo n. 297 fanno vario
riferimento al "modulo organizzativo" e che perderebbero ogni
giustificazione, una volta che questo fosse espunto
dall'organizzazione scolastica. Tra tali disposizioni destinate a
essere travolte con l'abrogazione dell'art. 121, comma 3, particolare
rilievo assumono quelle contenute nell'art. 128, commi 3, 4, 5, 6 e
7. Esse, nell'ambito della programmazione e organizzazione didattica,
prevedono l'assegnazione dei docenti a ciascuno dei moduli e
l'assegnazione ai docenti degli "ambiti disciplinari" di competenza;
impongono il metodo della collegialità nei rapporti tra docenti
dello stesso modulo e riconoscono loro la contitolarità della
classe; stabiliscono che, nei primi due anni della scuola elementare,
è di norma assicurata la presenza temporalmente maggiore di un
docente in ognuna delle classi e configurano l'attività di
insegnamento in "ambiti disciplinari", nei quali le singole materie
vengono aggregate dal collegio dei docenti, secondo criteri indicati
nelle lettere a) e b) del comma 7.
Non risulta invece compreso nella domanda di abrogazione l'art.
396, comma 3, il quale, disciplinando le funzioni del direttore
didattico, stabilisce ch'egli, sulla base della programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi
di ciascuno del moduli di cui all'art. 121 e aggiunge a ciò altri
compiti (l'assegnazione degli insegnanti agli ambiti disciplinari e,
ove possibile, la rotazione tra gli stessi) che si giustificano
soltanto in un'organizzazione modulare. Questa carenza, peraltro, non
si risolve in un motivo di inammissibilità. Riguardando una
normativa conseguenziale, priva di autonomia rispetto a quella
investita dal quesito referendario, non si determina infatti
nell'ordinamento quell'insuperabile contraddizione dalla quale possa
dirsi frustrato l'intento referendario. La conseguenza - nell'ipotesi
di abrogazione - sarebbe un semplice difetto di coordinamento,
rimediabile attraverso i consueti strumenti dell'interpretazione
sistematica.
2. - L'anzidetta proposta di referendum abrogativo è, invece,
inammissibile per l'intrinseca sua mancanza di chiarezza.
Tale proposta mira all'evidenza a espungere dalla scuola elementare
il "modulo" anzidetto, quale elemento-base di organizzazione
dell'insegnamento. I promotori infatti, nelle loro memorie, si
diffondono a illustrare (oltre al significato di difesa
dell'occupazione nella scuola che la normativa sottoposta a domanda
di referendum assumerebbe, di fronte al calo demografico comportante
una riduzione del numero delle classi) quelle che sarebbero le
conseguenze negative, sul piano psicologico e pedagogico, della
rottura della regola tradizionale del maestro unico e della sua
sostituzione con una pluralità di insegnanti per tutta la durata
della scuola elementare.
Il presente referendum, tuttavia, non si propone un intento
meramente eliminativo ma, attraverso una abrogazione parziale, mira
di per sé all'instaurazione di un sistema diverso, in sostituzione
di quello attualmente vigente.
Ma, quale sia tale sistema resta obiettivamente e insuperabilmente
incerto, mancando l'alternatività - condizione di chiarezza del
quesito - tra la disciplina vigente, di cui si chiede l'abrogazione,
e quella che ne residuerebbe.
Che tale sistema possa consistere nel ripristino dell'insegnante
unico, quale mezzo per impedire la lamentata frammentazione
dell'insegnamento e, quindi, la rottura del rapporto pedagogico e lo
scadimento dell'attività didattica, è dubbio. La normativa che, nel
decreto legislativo n. 297 del 1994, eventualmente risultasse
dall'abrogazione delle parti sottoposte a referendum non giustifica
tale conclusione, mancando regole o principi che possano subentrare
alle norme abrogate, i quali abbiano come contenuto, appunto, il
ripristino del sistema a insegnante unico.
Di ciò, del resto, si mostrano consapevoli gli stessi promotori
del referendum i quali, dopo aver sostenuto nella loro prima memoria
(di cui è menzione nella narrativa in fatto) la reviviscenza di tale
sistema come effetto dell'eventuale abrogazione, nella seconda
memoria correggono visibilmente la ratio dell'iniziativa
referendaria. Lasciando cadere evidentemente l'idea che
all'abrogazione delle norme sottoposte a referendum possa seguire
automaticamente la instaurazione di un sistema alternativo
all'attuale e ipotizzando, invece, un vuoto di previsione normativa
circa i criteri di organizzazione dell'insegnamento e di
utilizzazione degli insegnanti nella scuola elementare, in tale
secondo momento si avanza una diversa ratio referendaria. Essa
consisterebbe nell'eliminazione non del modulo, ma dell'obbligo di
adottare il modulo stesso quale unica, necessaria e uniforme formula
organizzativa di impiego dei docenti nella scuola elementare. Il
vuoto, in altre parole, dovrebbe essere riempito dall'autonomia degli
organi dell'amministrazione scolastica, abilitati dal silenzio della
legge ad adottare una qualunque tra le possibili decisioni
organizzative, nell'ambito delle disponibilità di personale docente.
Una qualunque decisione - occorre aggiungere - compresa quella del
modulo, la cui istituzione da conseguenza di un obbligo legale
diverrebbe conseguenza di atti di autonomia delle singole istituzioni
scolastiche.
Indipendentemente dall'attendibilità e dalla validità di una tale
interpretazione della normativa che potrebbe risultare
dall'abrogazione delle norme sottoposte a referendum, occorre
rilevare che in tal modo l'intento obiettivo del referendum, così
ricostruito, è completamente diverso da quello esposto per primo, il
quale trova peraltro conferma nella denominazione che l'Ufficio
centrale, costituito presso la Corte di cassazione, ha assegnato alla
presente richiesta referendaria: "scuola elementare: abolizione dei
moduli organizzativi con più maestri nelle classi". Il significato
del proposto referendum, in questa altra prospettiva, sarebbe quello,
del tutto estraneo alla portata delle norme di cui si chiede
l'abrogazione, di mezzo per il potenziamento dell'autonomia della
scuola.
Da ciò, un'insuperabile incertezza circa il significato che si
debba attribuire (e che gli stessi promotori hanno inteso attribuire)
al quesito: se contro il modulo come tale, o a favore dell'autonomia
organizzativa delle istituzioni scolastiche, autonomia dal cui
esercizio il modulo stesso potrebbe risorgere. Potrebbe risorgere -
si deve notare - con questa aggravante per coloro che si fossero
espressi per l'abrogazione, nella convinzione circa l'inopportunità
della frammentazione del rapporto educativo nei primi anni di
frequenza della scuola: non varrebbe più, perché abrogata, quella
norma (art. 128, comma 5) che è oggi vòlta ad assicurare
nell'ambito del modulo la presenza in ciascuna classe di un docente
cui è assicurato un ruolo temporalmente preminente.
Pertanto, l'iniziativa referendaria in questione manca di un fine
obiettivo univoco rispetto al quale gli elettori possano esprimere
una volontà consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla
disciplina vigente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, nelle parti indicate in epigrafe, la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), richiesta dichiarata legittima con ordinanza
dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte