Sentenza n. 400/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 43/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15 aprile 1981,
avente per oggetto: "Conti consuntivi degli organismi turistici.
Applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 febbraio
1978, n. 43", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 6 maggio 1981, depositato in Cancelleria il
16 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1981;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con atto notificato il 4 maggio 1981 il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio
regionale della Regione Abruzzo il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15
aprile 1981.
Il Consiglio regionale dell'Abruzzo aveva approvato in data 11
marzo 1980 un disegno di legge che prevedeva lo scioglimento degli
Enti provinciali per il Turismo e delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo ed, a questi fini, disponeva che l'approvazione
del conto consuntivo dei detti Enti per l'anno 1976 comportasse
approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti non
approvati. In seguito a rinvio governativo, il Consiglio regionale ha
approvato un nuovo disegno di legge in data 23 aprile 1980 che, pur
non prevedendo lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo
e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, ha nuovamente disposto
che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 comporti
l'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli enti precedenti
secondo il modello offerto dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 29
dicembre 1977, n. 946, così come formulato nella legge di
conversione 27 febbraio 1978, n. 43.
Rinviata dal Commissario governativo anche questa legge regionale,
essa è stata riapprovata il 15 aprile 1981. Il Governo, nel proporre
questione di costituzionalità in via principale, ha dedotto
violazione del principio fondamentale in materia contabile secondo
cui i rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere
approvati annualmente (art. 27 l. n. 335 del 1976; art. 1, lett. c),
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 ed art. 13 d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, relativi,
rispettivamente, ai controlli sugli enti locali e sugli enti
dipendenti dalla regione; art. 13 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 ed
art. 10 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, relativi ai controlli sui
bilanci delle aziende di cura e soggiorno e degli enti provinciali
per il turismo) e, dunque, degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
La Regione Abruzzo non si è costituita. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri propone in via
principale questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo riapprovata il
15 aprile 1981, concernente l'approvazione dei bilanci degli Enti
provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo, la quale prevede, attraverso un rinvio al
contenuto normativo dell'art. 2, comma secondo, legge 27 febbraio
1978, n. 43, che l'approvazione dei bilanci dei detti enti relativi
all'anno 1976 comporta approvazione in sanatoria dei bilanci degli
anni precedenti.
2. - Il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata, con
il prevedere che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976
degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo, importa l'approvazione in sanatoria dei
consuntivi degli anni precedenti, violi il principio, fondamentale in
materia di contabilità regionale, dell'approvazione annuale dei
rendiconti degli enti dipendenti.
La questione è fondata. L'approvazione dei rendiconti degli enti
dipendenti anno per anno (ai sensi dell'art. 27 l. 19 maggio 1976, n.
335, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilità delle regioni"), deve ritenersi
in realtà principio fondamentale della materia, in quanto soddisfa
l'esigenza irrinunziabile di un controllo effettivo e puntuale sulla
gestione finanziaria. L'approvazione in sanatoria dei rendiconti
degli anni precedenti il 1976, disposta dalla legge impugnata come
conseguenza automatica dell'approvazione del rendiconto di tale anno
1976, costituisce invece chiaramente elusione dell'esigenza
suindicata.
Né il fatto che la norma dello Stato (art. 2, comma secondo, d.l.
29 dicembre 1977, n. 946, nel testo modificato dalla legge di
conversione 27 febbraio 1978, n. 43), cui l'impugnata deliberazione
regionale rinvia, abbia previsto una sanatoria analoga per
l'approvazione dei rendiconti dei comuni e delle province vale ad
escludere la dedotta violazione di un principio fondamentale della
materia. Si tratta, infatti, di norma collegata, come risulta dai pur
travagliati lavori preparatori (discussione del 14 febbraio 1978 alla
Camera), alla peculiare situazione nella quale si sono venuti a
trovare gli enti locali - i cui compiti generali o comunque
estremamente comprensivi non possono paragonarsi a quelli degli
E.P.T. e delle Aziende autonome di cura e soggiorno - per essere
stati gravati da spese ed obblighi sempre crescenti, cui non facevano
riscontro adeguamenti nelle entrate. Né può restare senza rilievo
la circostanza che la legge dello Stato concerneva enti i cui
amministratori, a differenza di quelli degli enti considerati dalla
legge regionale, sono politicamente responsabili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981
(Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art.
2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte