Sentenza n. 400/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 48/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo
comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli
oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dai
Pretori di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra
Ieroianni Francesco ed altri e il Servizio contributi agricoli
unificati, iscritta al n.111 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visti l'atto di costituzione dello S.C.A.U. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Tommaso Manferoce per lo S.C.A.U.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 21 luglio 1988 il Pretore di Oppido Mamertina
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, recte del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS) convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con
modificazioni nella parte in cui prevede la facoltà, per le imprese
agricole ubicate nella regione Sicilia, di corrispondere i contributi
agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986 in venti rate
trimestrali. Ciò in considerazione del fatto che tutte le altre
imprese, operanti nel restante territorio meridionale, sono tenute a
corrispondere i contributi in questione in due rate bimestrali, con
conseguente disparità di trattamento.
Il giudice remittente assume, infatti, la mancanza di ragioni
obiettive per attribuire alla Sicilia un diverso e più favorevole
trattamento, con violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione.
2. - Con memoria depositata il 4 aprile 1989 si è costituito il
Servizio contributi agricoli unificati, eccependo l'inammissibilità
della questione proposta: a fronte, infatti, della richiesta di un
provvedimento d'urgenza non resterebbe consentito sollevare questione
di legittimità costituzionale. Nel merito se ne sostiene la
infondatezza, così come è anche di avviso l'Avvocatura generale
dello Stato intervenuta, con atto depositato il 4 aprile 1989, per il
Presidente del Consiglio dei ministri: tanto in relazione, per
specifiche considerazioni d'ordine territoriale ed ambientale, alle
differenti situazioni locali della Sicilia. Considerato in diritto
1.1. - Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione
degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n.
48, con modificazioni, dispone (art.6, comma 13) per i territori del
Mezzogiorno e per l'anno 1986 la rateizzazione in 20 trimestralità
dei contributi agricoli unificati dovuti. Limitatamente alla regione
siciliana l'agevolazione è estesa anche ai carichi contributivi per
gli anni anteriori al 1986 e non ancora corrisposti.
1.2. - Il giudice a quo ravvisa contrastare tale ultimo dettato
con gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. nel presupposto di una
carenza di ragioni obiettive per attribuire alla Sicilia un più
favorevole trattamento.
2.1. - La difesa del Servizio contributi agricoli unificati
obietta in limine l'inammissibilità della dedotta questione,
sollevata in sede di richiesta di sospensione del carico dovuto, ma
l'eccezione non ha pregio, poiché il Pretore remittente non ha
definito, nei limiti ex art. 700 cod. proc. civ., la vertenza
ravvisando, invece, di sollevare l'odierno incidente.
2.2. - Nel merito la questione non è fondata.
L'ordinanza di remissione tende a far partecipe di una
disposizione particolare, dettata per la sola Sicilia, le altre
regioni del Mezzogiorno: in altre parole, assunto a termine di
raffronto del giudizio di eguaglianza la norma derogatrice, la
questione ha in realtà per oggetto la normativa generale che si
vorrebbe sottratta alla disciplina per essa dettata, onde renderla
fruibile di quella dispari.
Ciò è bastevole a far ritenere infondata la questione medesima
(cfr. sentenza n. 2 del 1982); del resto le particolari esigenze
locali per la regione Sicilia furono ragionevolmente tenute presenti
dal legislatore, come risulta dai relativi atti parlamentari (Camera:
doc. n. 2130 della X legislatura). Vale tanto sia a riguardo dei
dubbi avanzati dal remittente nei confronti dell'art. 3 Cost. che del
successivo art. 53, comma primo, risultando l'indicato parametro
(così come posta la fattispecie e quale che sia, poi, la effettiva
natura della contribuzione) specifico sviluppo del principio
d'eguaglianza (sentenza n. 155 del 1963).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48,
recte decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli
oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS), convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Oppido Mamertina, con l'ordinanza in
epigrafe,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte