Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1,

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione

all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario),

promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dalla Commissione

tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto dalla Direzione

regionale delle entrate del Veneto - sezione di Treviso - contro

Damian Lorenzo, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, con cui la

Direzione regionale delle entrate del Veneto - sezione di Treviso -

aveva impugnato la decisione di accoglimento della domanda di

rimborso ILOR di un contribuente, eccependo l'intervenuto compimento

del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), la Commissione tributaria regionale di Venezia, con

ordinanza del 16 giugno 1997 (r.o. n. 688 del 2001) ha sollevato

d'ufficio, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che ad avviso del giudice a quo la norma, nel dichiarare

inapplicabile ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti

alla Commissione di secondo grado la disposizione contenuta

nell'art. 57, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che prevede

il divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, si

porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non trovando

supporto nell'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre

1991, n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso

tributario);

che il giudice rimettente, sul presupposto che alla data

dell'11 febbraio 1995 (data in cui è pervenuto alla Commissione

tributaria di secondo grado l'atto di appello proposto dalla

Direzione regionale delle entrate del Veneto) il giudizio fosse da

considerarsi pendente, pone dubbi sulla possibilità per l'Ufficio

appellante di proporre l'eccezione di decadenza del contribuente dal

diritto al rimborso, non potendosi questa considerare una eccezione

rilevabile d'ufficio, in quanto ritenuta dal giudice a quo rientrante

nella disponibilità delle parti;

che, sempre secondo l'ordinanza della Commissione tributaria,

l'eccezione proposta verrebbe consentita da una disposizione

intervenuta successivamente (art. 79, comma 1, del decreto

legislativo citato, che è norma transitoria), cioè in data 1 aprile

1996 (data di insediamento delle Commissioni provinciali e regionali,

in virtù dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del

1992), mentre il comma 1 dell'art. 80 del medesimo decreto

legislativo recita: "il presente decreto entra in vigore il

15 gennaio 1993"; con conseguente contraddittorietà della norma che

pone tempi diversi tra la sua applicazione ed il momento

dell'effetto;

che la norma denunciata avrebbe dovuto essere oggetto di

previsione nella legge di delegazione, mentre, al riguardo, non vi

sarebbe alcun principio o criterio direttivo nell'art. 30, comma 1,

lettera u), della legge n. 413 del 1991;

che sul piano della rilevanza, il giudice a quo sottolinea

che il processo non può essere definito senza che sia risolta la

questione della ammissibilità o meno della eccezione sollevata

dall'Ufficio appellante, tenendo, peraltro, conto che sia l'art. 79,

comma 1, sia l'art. 57, comma 2, sono norme di natura processuale,

per le quali, in virtù dell'art. 11 delle preleggi, è prevista la

immediata applicazione nei giudizi in corso e che non appaiono

possibili soluzioni alternative;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della

questione, affermando che la stessa si basa sull'errata premessa

della non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di decadenza

sollevata dall'Amministrazione appellante, mentre, nella specie, tale

eccezione sarebbe rilevabile d'ufficio;

che nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza

della questione sollevata: proprio dalla norma di delega (art. 30,

comma 1, lettera u), della legge n. 413 del 1991) si ricava - in via

logica e sulla base di una interpretazione secondo i comuni canoni di

ermeneutica - il criterio di assoggettabilità del processo (già

giunto in fase di gravame) alle norme previgenti.

Considerato che esula da ogni problema di costituzionalità della

norma denunciata il profilo della natura della eccezione

concretamente proposta avanti alla Commissione tributaria regionale

in sede di appello, cioè della intervenuta decadenza di cui

all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) per la domanda di rimborso

dell'ILOR: costituisce, infatti, profilo interpretativo che il

giudice a quo è tenuto a risolvere autonomamente, esulando dal

contenuto e dai profili di costituzionalità della norma denunciata

(art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413");

che la questione è priva di fondamento, in quanto qualsiasi

disposizione limitativa di facoltà processuali relative alla fase di

appello non può - senza incorrere in una palese irragionevolezza e

violazione dei diritti di difesa - applicarsi quando la fase

procedimentale di primo grado si sia conclusa sulla base di norme

processuali che non contenevano la preclusione e, quindi senza che vi

potesse essere un effetto impeditivo a proporre il profilo, sia come

motivo di gravame sia come eccezione, per il semplice fatto di non

essere stato sollevato in primo grado;

che nella specie considerata l'art. 57 del d.lgs. n. 546 del

1992 costituiva una innovazione preclusiva, per cui era doverosa,

anche sul piano costituzionale, in sede di esercizio della delega,

una norma transitoria che evitasse una preclusione per i giudizi

esauriti in primo grado, con l'applicazione delle precedenti regole

processuali;

che le norme che determinano l'oggetto, i principi e i

criteri direttivi di delega legislativa devono essere interpretate

conformemente a Costituzione, tenendo conto del complessivo contesto

di norme in cui si collocano ed individuando le ragioni e le

finalità poste a fondamento della legge di delegazione (v., da

ultimo, sentenze n. 425 e n. 276 del 2000): nella specie, per la

revisione della disciplina e della organizzazione dell'intero

contenzioso tributario, con adeguamento alle norme del processo

civile;

che il principio direttivo contenuto nell'art. 30, comma 1,

lettera u), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, riguarda

fattispecie del tutto differenti da quella considerata, riferendosi

tassativamente ai processi pendenti avanti alle Corti d'appello ed

alla Commissione centrale tributaria;

che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale

sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione

all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario),

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

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