Sentenza n. 401/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 930/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ("Norme sui servizi
antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco"), promosso
con ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 dal T.A.R. della Calabria -
Sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Giordano
Beniamino contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 313 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32/1ª serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione di Giordano Beniamino nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato delllo Stato Mario Imponente per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 14 gennaio 1987 il T.A.R. della
Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1980, n. 930.
La norma è censurata nella parte in cui dispone che gli idonei
del concorso previsto dall'art. 3 della legge n. 472 del 1978, per
poter essere assunti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai
sensi del precedente comma primo), debbano possedere il requisito del
limite d'età alla data di emanazione del decreto di nomina, anziché
a quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande ovvero a quella di entrata in vigore della legge medesima.
Al riguardo il tribunale rimettente osserva che la norma,
lasciando all'amministrazione la possibilità di procedere
all'assunzione degli idonei in tempi diversi, consentirebbe
un'ingiustificata diversità di trattamento fra gli stessi, in
ragione degli effetti che il differente momento di adozione del
decreto di nomina potrebbe determinare sul requisito del limite
massimo di età.
Il primo comma dell'art. 6, legge n. 930 del 1980, inoltre, nel
disporre l'assunzione diretta degli idonei, porrebbe questi ultimi
sullo stesso piano dei vincitori di un concorso, privando
l'amministrazione di ogni potere discrezionale in ordine alla loro
nomina. Da ciò la discriminazione che - nell'individuare il termine
di riferimento per la determinazione del requisito dell'età - la
norma opererebbe, fra situazioni sostanzialmente omogenee, senza
alcuna adeguata giustificazione.
2. - Si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a
quo, chiedendo che la questione venisse dichiarata fondata sulla base
delle stesse argomentazioni svolte dal giudice remittente, ed
osservando, in particolare, che la norma impugnata, riguardando
personale "idoneo" in possesso di tutti i requisiti di legge al
momento della partecipazione al concorso, avrebbe potuto tutt'al più
richiedere la permanenza dei requisiti stessi alla data di entrata in
vigore della legge, ma giammai affidare all'amministrazione la
facoltà, in concreto, di operare un'esclusione degli aspiranti
all'impiego sulla base dell'età.
3. - L'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta sostenendo
la non omogeneità delle situazioni poste a confronto dal giudice a
quo.
Premesso infatti che l'assunzione cui avrebbe avuto diritto il
ricorrente, qualora fosse risultato in possesso del requisito
dell'età, sarebbe avvenuta nell'ambito delle operazioni di prima
applicazione della legge n. 930 del 1980, l'Avvocatura osserva come
non possa sussistere eguaglianza di posizione con i vincitori del
medesimo concorso, bandito ai sensi dell'art. 3 legge n. 472 del
1978, la cui immissione in servizio deve invece ritenersi di poco
successiva all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta nel
settembre del 1979. Ed è proprio in relazione a quest'ultima ipotesi
di normale assunzione dei vincitori di concorso che il legislatore
avrebbe posto il principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al fine di evitare che i vincitori
stessi potessero risentire delle conseguenze negative derivanti da
eventuali lentezze nell'espletamento delle procedure concorsuali.
Il fatto poi che lo stesso principio sia applicabile anche nei
casi dell'assunzione di idonei non vincitori, disciplinati dall'art.
8 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, non comporterebbe una disparità
di trattamento nei confronti degli idonei assunti, invece, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 930 del 1980, in quanto le due previsioni
normative risulterebbero radicalmente diverse, prevedendo, la prima,
a differenza della seconda, il conferimento di un numero limitato di
posti, ed un termine biennale per l'esercizio della relativa facoltà
da parte dell'amministrazione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, nella
parte in cui prevede che il requisito dell'età per l'assunzione nel
Corpo dei vigili del fuoco degli idonei di un concorso già espletato
alla data di entrata in vigore di detta legge, dovesse essere
posseduto alla data del decreto di nomina.
Tale disposizione, secondo il giudice a quo, determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento fra gli stessi idonei,
nonché rispetto ai candidati dei concorsi pubblici in generale, per
i quali è previsto che il requisito in parola debba essere posseduto
entro la data di presentazione della domanda, cioè entro un termine
prefissato ed uguale per tutti, laddove la previsione contenuta nella
norma censurata rimette all'amministrazione di assumere o non
assumere gli idonei del precedente concorso, potendo essa stabilire
arbitrariamente la data della loro nomina.
2. - La questione è fondata.
Il diritto che la norma denunciata attribuisce agli idonei di un
precedente concorso ad essere assunti in via prioritaria, per coprire
i posti disponibili nel Corpo dei vigili del fuoco, è dalla norma
stessa, come esattamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione,
subordinato ad un potere arbitrario dell'amministrazione, laddove,
per i concorsi pubblici in generale (art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957) i
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
della domanda di ammissione. La stessa norma impugnata, d'altronde,
prevede che gli altri posti disponibili, dopo l'assunzione degli
idonei del concorso precedente, vadano attribuiti ai vincitori di un
concorso riservato ai vigili ausiliari, in possesso dei requisiti
dell'età alla data di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Le disposizioni citate sono chiaramente ispirate al principio -
diretto ad assicurare la parità fra tutti gli aspiranti ai concorsi
- secondo cui il requisito massimo dell'età debba essere posseduto
entro un termine prefissato, prima ancora che i partecipanti siano
singolarmente individuati.
La norma denunciata, avendo esteso il beneficio dell'assunzione
agli idonei di un precedente concorso, avrebbe dovuto perciò
attenersi al principio generale, indicando nella data fissata per la
presentazione della domanda del concorso, cui essi avevano
partecipato, il termine ultimo per il possesso del requisito
dell'età.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23
dicembre 1980 n. 930 ("Norme sui servizi anticendi negli aeroporti e
sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo
dei vigili del fuoco") nella parte in cui prevede per gli idonei di
un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il
requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina,
anziché alla data stabilita per la presentazione della domanda al
concorso cui avevano partecipato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte