Sentenza n. 401/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2399 del codice
civile, promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal T.A.R.
del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Rocco Trane e Claudio Emeri
contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al
n. 150 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visti gli atti di costituzione di Rocco Trane e di Claudio Emeri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Claudio Emeri e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'avvocato Rocco Trane ha impugnato dinanzi al T.A.R. del
Lazio il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13
novembre 1987 con il quale veniva nominato, in sua sostituzione, un
nuovo componente effettivo del collegio dei revisori dei conti
dell'Ente Ferrovie dello Stato, per essere stato egli sospeso dal
ruolo dei revisori ufficiali dei conti in quanto colpito da mandato
di cattura.
Avverso il medesimo provvedimento ha ricorso altresì l'avv.
Claudio Emeri, quale componente supplente del detto collegio,
rivendicando il proprio diritto a subentrare nell'organo in tale
veste.
Il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2399, comma secondo, del codice civile,
nella parte in cui prevede la sospensione (cautelare) dal ruolo dei
revisori ufficiali dei conti come causa di decadenza, anziché di
sospensione, dall'ufficio di sindaco, così ingiustificatamente
collegando i medesimi effetti (decadenza dall'ufficio di sindaco) a
situazioni oggettivamente diverse (sospensione e cancellazione
dall'albo dei revisori ufficiali dei conti).
Il giudice remittente premette, in sede di interpretazione della
norma, che la medesima appare inequivoca nel prevedere la decadenza
del revisore sospeso (anche solo cautelarmente) dal ruolo: non
varrebbe perciò richiamare il disposto dell'art. 6 del regio decreto
del 10 febbraio 1937, n. 228 (Norme di attuazione del r.d.l. 24
luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle società commerciali e sui
revisori dei conti), il quale dispone che fino a quando la
sospensione dal ruolo, nel caso di emissione di mandato o ordine di
cattura, non sia revocata, il revisore sospeso viene temporaneamente
sostituito nella carica.
Senonché, rileva ancora il T.A.R. del Lazio, anche se la
normativa in materia antecedente al 1942 prevedeva chiaramente una
differenziazione di effetti tra la sospensione cautelare e quella
sanzionatoria, il fatto che il legislatore del 1942 abbia poi
trasfuso, nel corpo del codice civile, la norma del 1936 sulla
decadenza, senza alcun riferimento alla distinzione tra i due diversi
tipi di sospensione dal ruolo, deve indurre ad escludere la
possibilità di un utile richiamo alla disposizione di cui al
ricordato art. 6 r.d. n. 228 del 1937, da ritenersi ormai non più in
vigore.
2. - Si sono costituiti in giudizio sia l'avvocato Trane che
l'avvocato Emeri, i quali hanno svolto considerazioni adesive
all'ordinanza di rimessione, instando per la declaratoria
dell'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile e, in via gradata, manifestamente infondata.
Sotto il primo profilo l'Avvocatura rileva che essa mira in
realtà ad una pronuncia additiva, la quale dovrebbe integrare la
disciplina vigente determinando modi, tempi e procedure della
sospensione, della sostituzione pro tempore e della riammissione; il
che è da ritenersi riservato al legislatore, non essendo estraibile
in via di interpretazione dalla disposizione denunciata.
Sotto il secondo profilo, la difesa del Governo afferma che scopo
della norma è quello di assicurare la continua funzionalità del
delicato organo di controllo e la persistenza di un rapporto
fiduciario correlato sempre alla preposizione a termine alla carica,
conseguentemente negando ogni irragionevolezza dell'eguale
trattamento riservato a situazioni originariamente diverse, le quali,
sostiene, "assumono lo stesso effetto e rilevanza per tutto quanto
attiene alla funzionalità fisiologica dell'organo societario ed alla
natura del rapporto che intercorre fra la società e i suoi organi". Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. del Lazio ha sollevato questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 2399 cod. civ. per contrasto con l'art. 3
Cost. nella parte in cui (secondo comma) prevede la decadenza
dall'ufficio di sindaco sia in caso di cancellazione che in caso di
sospensione dall'albo dei revisori dei conti".
Nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, il ricorrente era
stato ritenuto decaduto dall'ufficio di sindaco revisore, in quanto
sospeso dal ruolo dei revisori dei conti, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia del 19 ottobre 1987 ai sensi dell'art. 6, primo e
terzo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 - contenente
"Norme per l'attuazione del Regio decreto legge 24 luglio 1936 n.
1548, sui sindaci delle Società commerciali (revisori dei conti)" -
per essere stato emesso nei suoi confronti mandato di cattura.
L'art. 6 del regio decreto citato stabilisce al quarto comma che
in tale ipotesi di sospensione cautelativa "il revisore dei conti
viene temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le
norme in vigore per i casi di decadenza".
Ma il T.A.R. remittente ha ritenuto che non possa essere invocata
tale disposizione perché incompatibile con la successiva e compiuta
previsione dell'art. 2399 del codice civile, il quale - come si è
visto - sancisce al secondo comma la decadenza dall'ufficio di
sindaco, per coloro che siano stati scelti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla
legge, in caso di cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo,
senza operare alcuna distinzione fra sospensione sanzionatoria e
sospensione cautelare. Sul presupposto di questa interpretazione, il
giudice a quo dubita della costituzionalità del citato art. 2399,
secondo comma, del codice civile per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
2. - L'Avvocatura dello Stato solleva, innanzitutto, un'eccezione
di inammissibilità, sostenendo che la proposta questione non mira in
realtà alla caducazione dell'art. 2399 del codice civile (non
essendo ipotizzabile la permanenza nel collegio sindacale dei
revisori sospesi dal ruolo), bensì alla introduzione, mediante
pronuncia additiva, di una nuova e completa disciplina in tema di
sostituzione temporanea del sindaco sospeso, la quale tuttavia,
implicando scelte discrezionali, non potrebbe essere dettata da
questa Corte, ma rimessa al legislatore.
L'eccezione va disattesa.
Invero, il giudice remittente chiede in sostanza che questa Corte,
ove ritenga fondata la questione, espunga dalla previsione del
secondo comma dell'art. 2399 del codice civile - e cioè dal novero
delle cause di decadenza dall'ufficio di sindaco - l'ipotesi della
sospensione cautelare dal ruolo dei revisori dei conti. Le
conseguenze di una tale eventuale pronuncia caducatoria potranno
essere tratte dall'interprete nel quadro della disciplina generale
dettata dal codice sui collegi sindacali; ma anche ove dovesse
ritenersi necessario od opportuno l'intervento del legislatore, ciò
non può di per sé incidere sull'ammissibilità della questione.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Il T.A.R. remittente ha motivato il dubbio di costituzionalità
argomentando sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, che
sarebbe vulnerato per il fatto che due posizioni oggettivamente
diverse - il revisore dei conti cancellato dal ruolo ed il revisore
dei conti sospeso (anche in via cautelativa) dal ruolo - sono
disciplinate in modo identico, nel senso che ambedue danno luogo alla
decadenza dall'ufficio di sindaco revisore, sia sotto il profilo
della ragionevolezza, poiché nel caso di sospensione in via
cautelativa le esigenze di funzionamento del collegio dei sindaci
revisori e di onorabilità di tutti i suoi membri potrebbero
ugualmente essere assicurate - secondo quanto disponeva l'art. 6,
quarto comma, del regio decreto n. 228 del 1938 - da una sospensione
temporanea dall'ufficio con conseguente temporanea sostituzione
mediante il sindaco revisore supplente, come del resto prevede l'art.
2401 del codice civile.
Questa Corte ritiene che siffatte argomentazioni non possano
essere condivise.
Invero, tenute presenti le funzioni, le finalità e le
caratteristiche del collegio sindacale, cui spettano, ai sensi
dell'art. 2403 del codice civile, compiti di vigilanza continua sulla
gestione della società, e funzioni, quali quelle ispettive, che i
sindaci possono esercitare anche individualmente, il legislatore ha
privilegiato l'esigenza di piena e permanente funzionalità
dell'organo di controllo ed ha considerato che, quando il sindaco è
scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o in un albo
professionale determinato dalla legge, la semplice sospensione
temporanea (sia essa sanzionatoria o cautelare) rende impossibile la
permanenza nell'ufficio del sospeso in quanto fa venir meno un
requisito essenziale all'esercizio della funzione.
La previsione della decadenza in entrambe dette ipotesi risponde
quindi all'esigenza di ricostituire al più presto il collegio
sindacale nella sua integrità, e non appare né irragionevole né
incoerente col sistema del codice civile relativo a detto organo.
Ciò posto, è di tutta evidenza che anche la prospettazione di
una possibile violazione del principio di eguaglianza risulta
inconsistente: alla luce delle esigenze e delle finalità suesposte
non è configurabile una diversità di situazioni fra la sospensione
sanzionatoria e la sospensione cautelare, e d'altro canto, una volta
riconosciuta non illegittima la previsione della decadenza
dall'ufficio come conseguenza della sospensione dal ruolo o
dall'albo, non esiste altro effetto più grave che possa prevedersi
per la più grave ipotesi della cancellazione dal ruolo dei revisori
dei conti o dall'albo professionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2399, secondo comma, del codice civile, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione dal T.A.R. del Lazio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte