Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/1998

Altra decisione · depositata il 12/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 1

ottobre 1997 dal pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, nel

procedimento penale a carico di Ammalky Moualy Abdelhadi, iscritta al

n. 832 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di

un cittadino marocchino il difensore faceva conoscere l'intenzione

dell'imputato di essere presente al dibattimento, possibilità

preclusa da un decreto di espulsione del predetto dal territorio

dello Stato;

che, secondo quanto esposto, il questore competente aveva

respinto l'istanza dell'imputato per il rientro in Italia, e il

pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, aveva sollevato, in

riferimento agli artt. 122 (recte: 112) e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 151

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui

subordina all'autorizzazione del Ministro dell'interno il rientro

dello straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso, ma che

voglia prender parte al processo;

che, ad avviso del giudice a quo, in base al codice di rito

penale l'imputato ha diritto di presenziare al dibattimento, come si

ricava dal capo II di detto codice, che contiene il divieto di

celebrazione del processo quando vi sia un legittimo impedimento

dell'imputato, e subordina a tale accertamento la dichiarazione di

contumacia;

che si tratterebbe di una situazione assimilabile al legittimo

impedimento, a cagione del rifiuto dell'autorità di polizia a

concedere il visto di ingresso per presenziare al processo;

che, peraltro, nel caso di specie non potrebbe trovare

applicazione, per difetto dei presupposti di legge, l'art. 7, comma

12-quinquies, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; comma aggiunto

dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con

modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296;

che l'unica possibilità di partecipazione sarebbe quella dettata

dall'art. 151 del regio decreto n. 773 del 1931, affidata alla

discrezionalità del Ministro dell'interno, ma tale situazione

ostacolerebbe di fatto l'esercizio dell'azione penale, non

consentendo al giudice di svolgere il processo e impedendo

all'imputato la difesa in giudizio;

che il Ministro dell'interno avrebbe, in tal modo, il potere di

creare un legittimo impedimento, permanente, in violazione sia

dell'art. 112 della Costituzione, che obbliga il pubblico ministero

all'esercizio dell'azione penale (mentre, nel caso in esame, il

giudice dovrebbe obbligatoriamente sospendere il dibattimento, senza

che venga sospeso il decorso della prescrizione, con la inevitabile

paralisi dell'azione penale); sia dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, che garantisce all'imputato il diritto al processo (con

la conseguente pretesa di vedere proclamata la sua innocenza, ove

sussista);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza.

Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 112 e

24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773;

che, in data successiva all'ordinanza di rimessione, è stata

approvata la legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero);

che con l'art. 15 della citata legge il legislatore ha previsto,

per lo straniero espulso e sottoposto a procedimento penale, la

possibilità di far rientro in Italia, sia pure al solo fine di

partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è

necessaria la sua presenza;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo

affinché, alla luce del ius superveniens possa valutare se la

questione sia tuttora rilevante nel giudizio principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte