Sentenza n. 402/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 370/1970
applicata al caso
- art. 8d.l. 370/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l.19
giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26 luglio
1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina
in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di
istruzione elementare, secondaria e artistica), promosso con
ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti - Sezione
III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita,
iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1983 e pubblicata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (pervenuta il 18 febbraio
1983) dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Sprizzi Margherita (Reg. ord. n. 151/1983) è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
"dell'art. 8 D.L. 19 giugno 1970 n. 370 (convertito con modificazioni
in L. 26 luglio 1970 n. 576) in quanto - a differenza del precedente
art. 7 secondo comma, relativo agli insegnanti - non dispone, per il
personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed
artistiche, che il riconoscimento del servizio di insegnamento non di
ruolo, previsto dalla normativa di cui trattasi, operi anche nei
confronti del personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo,
nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972" per
contrasto con l'art. 3 Cost.
Assume il Collegio rimettente che il legislatore, avrebbe
"disciplinato, in un medesimo contesto normativo, sia per il
personale insegnante che per quello direttivo della scuola, il
riconoscimento di un identico servizio (di insegnamento non di
ruolo), con modalità pressoché identiche (rilevanza, almeno in
parte, ai soli fini economici; scaglionamento nel tempo degli effetti
del riconoscimento): peraltro, nel prendere in considerazione un
medesimo possibile evento (il collocamento a riposo che potrebbe
intervenire medio-tempore), ne avrebbe inteso escludere gli effetti
pregiudizievoli per gli interessati, ma limitatamente ai soli
insegnanti".
Ma la diversità di trattamento operata fra insegnanti e personale
direttivo non apparirebbe fondata "su una rilevante differenza di
situazioni o su un riconoscibile criterio di logica e di equità".
Sembrerebbe quindi "quanto meno dubbio che l'insegnante divenuto
preside, tuttora inserito, e con compiti di più ampia
responsabilità, nel settore operativo della scuola, eventualmente
soggetto ad obbligo d'insegnamento (ancorché beneficiario di
possibile esonero, come risulta, per la ricorrente, dal documento
matricolare in atti) possa, per ciò solo, divenire destinatario -
nell'evidenziato contesto della normativa di cui trattasi - di una
meno favorevole disciplina, con esclusione da un beneficio attinente
al trattamento di quiescenza", risultando prevalenti gli elementi che
depongono a favore di una sostanziale identità di situazioni. Considerato in diritto
1.1. - L'art.7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito
nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti - nei
confronti del personale insegnante - operano anche nei confronti di
coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra il
1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.
1.2. - Il successivo art. 8 ammette la riconoscibilità del
pregresso servizio di insegnamento non di ruolo nei confronti del
personale direttivo scolastico.
Tuttavia non è qui prevista la salvaguardia del beneficio anche
per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la data del 1°
gennaio 1972.
Da qui l'assunto del Collegio rimettente di una palese e
irrazionale disparità di trattamento in presenza di una omogeneità
di situazioni.
2. - La questione è fondata.
La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del
1970 riveste nella sua interezza - anche in relazione ad altre norme
intervenute in tempi successivi - i connotati di una disposizione
transitoria intesa a consentire, con finalità riequilibratrice, una
parità di situazioni tra personale passato nei ruoli direttivi e
personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988).
Non v'è motivo ora per discostarsi da tali propri recentissimi
assunti, osservandosi - quanto all'odierna fattispecie - che il
riequilibrio di cui si è recato cenno - operato dal legislatore - va
disposto in toto, con conseguente ammissione ai benefici anche di
coloro che - immessi tra il personale direttivo - fossero pervenuti
alla quiescenza nello stesso lasso temporale dei soggetti rimasti
annoverati fra il personale insegnante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 Decreto-legge
19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576
(Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del
personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede
che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei
confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal
servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio
1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte