Sentenza n. 402/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 576/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre
1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Piera Filippi e Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e
Procuratori iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Piera Filippi e della Cassa
Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Piera Filippi e Lorenzo Acquarone per la parte
privata e Claudio Berliri per la Cassa Nazionale Previdenza ed
Assistenza Avvocati e Procuratori;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 il Pretore di Bologna,
nel corso di un giudizio tra l'avv. Piera Filippi e la Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori - avente ad
oggetto la ripetizione del contributo del 2% corrisposto sui compensi
per attività diverse da quella professionale forense - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20
settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).
L'ordinanza - premesso che la disposizione predetta sottopone ad
un contributo di natura mutualistica "tutti i corrispettivi"
percepibili dagli avvocati, che rientrino comunque "nel volume
d'affari ai fini dell'IVA", contributo per il quale è prevista la
traslazione al debitore del corrispettivo - osserva che la questione
appare non manifestamente infondata, sotto un duplice profilo. Si
può mettere in dubbio, infatti, la ragionevolezza della norma con il
richiamo ai principi costituzionali sulle prestazioni patrimoniali e
previdenziali dei cittadini e delle categorie professionali, giacché
il contributo mutualistico grava, indipendentemente dalla natura
professionale anche in senso ampio della prestazione.
Sotto un secondo profilo, poi, non razionale né giustificabile
appare la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di
professionisti. Con atto depositato il 22 aprile 1991 si è
costituito, nell'interesse della prof. avv. Piera Filippi, l'avv.
Roberto De Santis.
Premette la memoria che, secondo il Pretore di Bologna, il testo
della norma ora citata non dà luogo a dubbi interpretativi nel senso
che essa impone di assoggettare a maggiorazione tutti i corrispettivi
percepiti da un avvocato o procuratore ancorché estranei
all'esercizio della professione forense.
Per l'ipotesi che il giudice remittente abbia ragione e che altra
diversa interpretazione non sia possibile (che in tale ipotesi gli
interessi della parte sarebbero tutelati anche da sentenza
interpretativa di rigetto) non sembra dubbio che la sollevata
questione di costituzionalità sia fondata.
Con atto depositato sotto la stessa data si è costituita la Cassa
Nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli Avvocati e
Procuratori, rappresentata dall'avv.to Claudio Berliri, sostenendo la
legittimità del contributo imposto poiché la norma ha inteso far
dispiegare automatica efficacia, evitandosi così ogni contenzioso,
all'imponibile agli effetti dell'IVA.
Si rileva, altresì, che la maggior parte delle leggi
previdenziali emanate successivamente al 1980 sono del tutto conformi
a quella forense.
In prossimità dell'udienza è stata presentata memoria della
difesa della signora Filippi, insistendosi per la declaratoria di
illegittimità costituzionale. Considerato in diritto
1. - L'art. 11, primo comma della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense) pone a carico degli
avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza un
contributo integrativo (oltre cioè al contributo soggettivo
obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i
corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini
dell'IVA".
Il Pretore remittente dubita, ex art. 3 della Costituzione, della
legittimità di tale prelievo, sia per asserita disparità di
trattamento con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza, sia - più in generale - per
irrazionalità del contributo ricomprendente, per la dizione della
norma, prestazioni più ampie rispetto a quelle propriamente
professionali.
2. - La questione, nei termini di cui in appresso, non è fondata.
Non sussiste disparità di trattamento censurabile ex art. 3 della
Costituzione: infatti, il sistema previdenziale in discorso è
specificamente caratterizzato in punto, come la difesa della Cassa ha
posto in luce, da "elementi di assoluta analogia per non dire di
totale coincidenza" con altri organismi previdenziali (cfr. normative
sui geometri, sui dottori commercialisti, sugli ingegneri e
architetti).
Ciò a prescindere dalle considerazioni di principio più volte
ribadite da questa Corte e secondo cui ogni sistema previdenziale
presenta caratteri di autonomia e le rispettive soluzioni sono da
riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a
valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dello
specifico sistema proprio (cfr. sentenza n. 133 del 1984).
Vanno, tuttavia, considerate le preoccupazioni del remittente
circa una generica irrazionalità di fondo, insita in una normativa -
quella in esame - in forza della quale resterebbe assoggettato al
contributo integrativo a favore della Cassa forense qualsiasi
corrispettivo rientrante nel volume d'affari realizzato, per i fini
dell'IVA, da ciascun professionista.
Invero, ad una tale tesi restrittiva ha aderito la Cassa di
previdenza interessata che basandosi sugli elementi letterali della
norma in discussione ha dedotto, nell'interesse della Cassa stessa
percipiente del contributo, che non sarebbe possibile procedere a
discriminazione tra i vari compensi "quale che ne sia la genesi".
A ciò osterebbe, infatti, la dizione della norma riferentesi
semplicemente e letteralmente al "volume d'affari" (cfr. delibera
Cassa n. 311).
Va rilevato, tuttavia, come il parametro scelto dal legislatore
per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista,
del contributo da versare e cioè il volume d'affari ai fini dell'IVA
va riferito e collegato, alla luce proprio delle disposizioni
mutuate, e come in appresso si dirà, all'esercizio professionale. E
questo non può che essere costituito dalla attività forense,
dovendosi escludere senz'altro, come già la magistratura di merito
ha avuto modo di precisare, quelle altre attività che, pur non
essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio
della professione legale.
Non è a sottacersi, peraltro, che quest'ultima è andata
assumendo, nel contesto sociale delle esigenze che abitualmente vi si
riconnettono, connotazioni più ampie nel quadro del "patrocinio"
previsto dal codice di procedura civile.
In altri termini, l'attività in esame, tenuto anche conto di
specializzazioni che nel tessuto odierno sono sempre più avvertite e
si concretizzano, vieppiù si espande a molteplici campi di
assistenza contigui, per ragioni di affinità, al patrocinio
professionale in senso stretto.
Pur sempre, tuttavia, deve trattarsi, onde rientrare nella sfera
delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni
riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti
dell'esercizio forense.
La norma in esame non risulta così confliggere con il parametro
invocato (art. 3 Cost.) per una sua presunta irrazionalità e la
questione va, dunque, dichiarata infondata. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, compete ovviamente al giudice
investito della causa verificare in concreto, sulla scorta degli
enunciati criteri, la legittimità della singola posta di credito
vantata dall'ente di previdenza nei confronti del professionista.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte