Sentenza n. 402/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 859/1965
- art. 8legge 480/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 5, 6 e
9, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa
relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea) (recte: dell'art. 24, commi 5, 6 e
9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come
sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n.
480), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 dal pretore di
Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Oldra' Marta ed
altro e l'INPS, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Oldra' Marta ed altro e
dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Massimo Luciani per Oldra' Marta ed altro,
Vincenzo Morielli per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al pretore di Busto Arsizio, la vedova ed il
figlio superstiti di un pilota collaudatore, deceduto per causa di
servizio, convenivano in giudizio l'INPS, titolare del Fondo di
previdenza per il personale di volo, chiedendo che la pensione di
reversibilità loro spettante fosse calcolata, ai sensi della legge
13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea), sulla retribuzione media
effettivamente percepita dal loro dante causa negli anni 1988-1993, e
non su quella percepita nello stesso periodo dal personale dipendente
dall'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, come
previsto dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della
normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea) che ha emendato la
precedente legge n. 859.
Il pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi 5, 6 e 9, della suddetta legge n. 480 del 1988
(recte: dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della citata legge n. 859 del
1965, come sostituiti dall'art. 8, comma 1, della legge n. 480 del
1988), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il giudice a quo innanzitutto, ritiene che la predetta questione
sia rilevante nel giudizio pretorile, in quanto ai ricorrenti spetta
la pensione di reversibilità, non più nella misura stabilita dalla
legge n. 859 del 1965 (nel testo previgente al 1988), ma nella misura
assai inferiore fissata dalle norme impugnate.
La questione si presenterebbe poi non manifestamente infondata, in
quanto le norme impugnate, in presenza di situazioni differenti,
avrebbero introdotto un trattamento indifferenziato.
Infatti, i piloti collaudatori, in considerazione dei gravi rischi
che corrono, percepiscono una retribuzione decisamente più elevata
rispetto a quella dei piloti delle compagnie di navigazione aerea e,
conseguentemente, sono assoggettati ad una contribuzione maggiore.
Eppure la legge, mentre pone quale base di calcolo per il computo
dei contributi la retribuzione effettivamente percepita dai
collaudatori, stabilisce poi per la corresponsione della pensione un
limite, calcolato facendo riferimento alla media delle retribuzioni
percepite dalla diversa categoria dei piloti di linea.
2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio
pretorile.
Essi sottolineano che, per quanto non in modo espresso nel
dispositivo dell'ordinanza di rimessione, risulterebbe dalla
motivazione dell'ordinanza stessa che il giudice a quo chiede alla
Corte costituzionale di eliminare la parificazione tra la categoria
dei piloti collaudatori e quella dei piloti di voli commerciali
dipendenti dalla azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente
rappresentativa, ripristinando così per i primi il trattamento
previdenziale stabilito dalla legge n. 859 del 1965 nel testo
previgente al 1988.
Infatti, né le ragioni del contenimento della spesa pensionistica,
né quelle della solidarietà categoriale potrebbero sorreggere
"l'assurda scelta normativa" di equiparare categorie assolutamente
non paragonabili, come i piloti dei voli commerciali ed i piloti
collaudatori, i quali ultimi svolgono un'attività ad altissimo
rischio, che per questo motivo è maggiormente retribuita ed è
assoggettata a maggiori contribuzioni.
In questo modo il legislatore avrebbe imposto "una sorta di
solidarietà unidirezionale, tutta a carico della categoria dei
piloti collaudatori, senza una ragione giustificativa". Infatti la
normativa impugnata non fisserebbe semplicemente dei limiti
pensionistici, ma imporrebbe "l'astratta, artificiosa e arbitraria
equiparazione fra categorie diverse di lavoratori, con diverse
attitudini, diverse abilità e soprattutto diversi rischi
professionali".
3. - Si è costituito in giudizio l'INPS, titolare del Fondo volo,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Secondo l'Istituto, il riferimento delle norme impugnate alla media
delle retribuzioni soggette a contributo implica che le eventuali
variazioni di retribuzioni e contribuzioni concorrano ad un
trattamento omologo: si tratterebbe, quindi, dell'applicazione del
principio solidaristico, che non vulnera il principio di uguaglianza.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza
della questione in oggetto.
Secondo la difesa erariale, la questione sollevata è innanzitutto
inammissibile, in quanto non risulterebbe illustrata la posizione
giuridica ed economica del dante causa dei ricorrenti in rapporto
alla normativa precedente a quella impugnata, per cui vi sarebbe un
difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato esclude che sussista una
violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché nel nostro
ordinamento non sarebbe vietato al legislatore modificare
sfavorevolmente i rapporti giuridici di durata, anche se l'oggetto di
questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Rientrerebbe
perciò nella discrezionalità legislativa anche la determinazione
dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle
stesse, al fine di contemperare le esigenze di vita dei lavoratori
con le disponibilità finanziarie del bilancio pubblico.
5. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, i ricorrenti nel
giudizio principale hanno depositato una memoria illustrativa. In
essa contestano, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'Avvocatura
dello Stato e relativa alla mancata esposizione, nell'ordinanza di
rimessione, della posizione del loro dante causa in rapporto alla
precedente normativa previdenziale di cui alla legge n. 859 del 1965.
Secondo le parti private, il giudice a quo dà atto che la pensione
di reversibilità per cui è causa andava calcolata sulla base
dell'ultimo quinquennio di attività del defunto (1988-1993):
pertanto il trattamento pensionistico va determinato sulla base della
legge n. 480 del 1988, modificativa della precedente legge n. 859 del
1965, e non più del testo originario di quest'ultima legge, la cui
inapplicabilità alla causa non andava motivata, ma semplicemente
constatata. Nel merito, le parti private contestano le deduzioni
della difesa erariale, secondo cui non vi sarebbe alcuna disparità,
ma soltanto una diversità di trattamento dei collaudatori, dovuta
all'incidenza del decorso temporale. Al contrario, il legislatore
avrebbe isolato la categoria dei piloti collaudatori, pregiudicandola
attraverso un trattamento omogeneo rispetto a quello previsto per
un'altra categoria del tutto differente. La loro condizione sarebbe,
infatti, del tutto peculiare: dipendono non da imprese di navigazione
aerea, ma da imprese di costruzione aeronautica e vedono il proprio
rapporto di lavoro regolato da uno specifico contratto collettivo
(diverso da quello di tutti gli altri piloti), che ne identifica le
mansioni, radicalmente diverse da quelle dei comuni piloti. La più
alta retribuzione percepita dai collaudatori non sarebbe un
privilegio, ma il giusto corrispettivo di una attività usurante e
notevolmente rischiosa: tale retribuzione, secondo i principi
generali, deve avere un corrispondente trattamento pensionistico, che
può anche non coincidere perfettamente con la retribuzione, ma che
non può essere limitato assumendo come parametro il limite previsto
per un'altra categoria.
6. - Anche l'INPS ha depositato una memoria a sostegno della
infondatezza della questione. Secondo l'Istituto, la Corte
costituzionale avrebbe già chiarito che sono affidati alla
discrezionalità del legislatore la determinazione dell'ammontare
delle prestazioni previdenziali e le variazioni dei trattamenti. Il
raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non sarebbe
invece un obiettivo costituzionalmente protetto, ma potrebbe soltanto
rientrare in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari e
particolari (come precisato nella sentenza n. 459 del 1993).
Pertanto, in presenza di esigenze di contenimento della spesa
pubblica e nell'ottica del principio solidaristico che
contraddistingue il nostro sistema previdenziale, il legislatore
potrebbe disciplinare diversamente le prestazioni pensionistiche, a
condizione di assicurare un trattamento più che decoroso: come
avverrebbe nel caso di specie, considerata l'entità media delle
retribuzioni prese in considerazione ai fini della determinazione
della pensione dei collaudatori.
7. - Nell'udienza di discussione le parti hanno ribadito le
rispettive deduzioni. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Busto Arsizio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge
13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito
dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480
(Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avendo dette norme ridotto
il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori per
equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea.
2. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di
inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la
quale vi sarebbe un difetto di motivazione sulla rilevanza della
questione, in quanto non risulterebbe illustrata la posizione
giuridica ed economica del dante causa dei ricorrenti anche in
rapporto alla normativa precedente a quella impugnata.
In realtà la rilevanza della questione risulta sufficientemente
motivata. Il giudice a quo ha precisato che la pensione di
reversibilità per cui è causa va calcolata sulla base dell'ultimo
quinquennio di attività del defunto, corrispondente al periodo
1988-1993, e che pertanto il trattamento pensionistico dovrebbe
determinarsi ai sensi della legge n. 480 del 1988, modificativa della
precedente legge n. 859 del 1965. E proprio le innovazioni apportate
dalla legge n. 480 del 1988 sono oggetto delle sollevate censure di
costituzionalità.
3. - Nel merito, la questione è infondata.
La normativa impugnata stabilisce dei limiti alle prestazioni
pensionistiche per tutti i piloti, siano essi dipendenti da aziende
di navigazione aerea (i piloti di linea) ovvero da aziende di
costruzione aeronautiche (i collaudatori): ai fini del trattamento
previdenziale risultano perciò equiparate le due categorie di
lavoratori, considerate unitariamente.
Come risulta dai lavori preparatori, il disegno di legge n. 2573,
presentato dal Governo e poi tradotto, con modificazioni, nella legge
n. 480 del 1988, è stato originato dalla necessità di ridurre il
crescente deficit del Fondo di previdenza per il volo, gestito
dall'INPS: l'imposizione di un limite alle prestazioni
pensionistiche per gli iscritti al Fondo ne rappresentava, quindi,
l'elemento principale, chiaramente perseguito. L'equiparazione ai
fini previdenziali dei collaudatori con i piloti di linea
costituisce, invece, una conseguenza dell'approvazione di un
emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare
ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi
al Fondo volo (possibilità a lungo negata dall'INPS e infine
riconosciuta dalla Corte di cassazione, anche in base alla normativa
previgente).
Proprio l'anzidetta equiparazione, con i conseguenti effetti
pensionistici, è oggetto delle censure di costituzionalità, perché
ritenuta contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
4. - Va in generale ricordato che "il parametro della eguaglianza
non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta,
staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale
l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un
giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto
necessariamente dinamico" (sentenza n. 89 del 1996). Invero qualunque
disciplina è destinata per sua stessa natura a stabilire regole e,
dunque, ad operare assimilazioni e distinzioni; per cui ogni
normativa positiva finisce per introdurre nell'ordinamento fattori di
omologazione e di differenziazione rispetto alla gamma delle
possibili situazioni concrete.
In particolare, non tutte le singole situazioni diverse devono
ricevere proprie differenti discipline, purché l'unificazione del
trattamento abbia una sua causa razionale. Né è consentito a questa
Corte sostituirsi alle scelte legislative con un giudizio
sull'opportunità dell'omologazione o della differenziazione delle
discipline.
Se, quindi, non è censurabile, per contrasto con il principio di
uguaglianza, qualsiasi omologazione di disciplina di situazioni
diverse, e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o incoerenza che
una normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze,
lasciar trasparire, l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di
sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina
introdotta.
5. - Tale carenza di causa unificatrice del trattamento
previdenziale non sussiste nella specie. Senza entrare nel merito
delle differenze di attività, di rischio e di trattamento economico
esistenti tra i collaudatori ed i piloti di linea, va rilevato che
non è precluso al legislatore, nell'ambito di un esercizio non
irragionevole della sua discrezionalità, parificare ai fini delle
prestazioni pensionistiche i lavoratori iscritti ad uno stesso fondo
previdenziale che rivestano qualifiche assimilabili.
Le peculiarità delle varie attività svolte da alcuni degli
appartenenti al fondo possono riverberarsi sulla disciplina del
rapporto di lavoro e tradursi eventualmente nella previsione di
specifiche coperture assicurative, secondo quanto risulta dai
contratti collettivi di lavoro. Ma queste peculiarità non sono tali
da rendere irragionevole
l'omologazione del trattamento pensionistico.
Non è dunque arbitraria l'equiparazione degli iscritti al medesimo
fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perché
- dato l'esiguo numero dei collaudatori - non era congruo creare un
apposito fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente.
Altrettanto ragionevole è che il limite, che il legislatore ha
voluto imporre alle prestazioni pensionistiche ricevute dagli
iscritti, sia calcolato sulla base della retribuzione percepita dai
lavoratori appartenenti a quella tra le due categorie con il maggior
numero di addetti (i piloti di linea) e, all'interno di questa,
facendo riferimento ai dipendenti dell'azienda di navigazione aerea
maggiormente rappresentativa, secondo le loro diverse qualifiche, a
cui sono state equiparate, con apposite tabelle di equipollenza,
quelle corrispondenti dei collaudatori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859
(Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della
legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa
al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte