Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 673 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001

dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M. D.U.,

iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di M. D.U. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Alberto Mittone e Corso Bovio per M. D.U. e

l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento

agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non

consente al giudice dell'esecuzione che ne sia stato richiesto di

concedere la sospensione condizionale della pena allorché, per

effetto di abolitio criminis, la pena residua da scontare rientri nei

limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.

che a parere del giudice a quo la disposizione oggetto di

impugnativa si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza

in quanto, tenuto conto della possibilità di applicare in executivis

il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di

applicazione della disciplina del concorso formale o del reato

continuato, a norma dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., si

realizzerebbe una disparità di trattamento fra situazioni

equivalenti ed una violazione del canone di ragionevolezza quanto ai

limiti di esercizio della discrezionalità del legislatore;

che vulnerato sarebbe anche il diritto di difesa, poiché

verrebbe inibito all'interessato il diritto di adire il giudice e di

esercitare le correlative facoltà difensive attesa "l'impossibilità

di tutelare concretamente quello stesso interesse ad ottenere la

sospensione condizionale della pena riconosciuto, invece, a chi si

trovi nelle condizioni di cui all'art. 671 cod. proc. pen.";

che la disciplina impugnata si porrebbe altresì in contrasto

con l'art. 25, secondo comma, della Carta fondamentale, in quanto la

segnalata disparità di trattamento comporterebbe anche "la

persistenza dell'effetto penale ostativo alla pronuncia della

sospensione condizionale della pena di una condanna inflitta in

relazione ad un fatto non più previsto dalla legge come reato";

che violato sarebbe, infine, anche l'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, in quanto al giudice dell'esecuzione sarebbe

preclusa, in esito alla pronuncia di revoca della condanna a norma

dell'art. 673 cod. proc. pen., la possibilità di concedere, anche

d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, funzionale alla

risocializzazione del condannato: finalità, quest'ultima, che invece

può essere soddisfatta in sede di applicazione della disciplina del

concorso formale o della continuazione del reato sempre in sede

esecutiva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che nel giudizio ha spiegato, altresì, atto di costituzione

la parte privata, chiedendo l'accoglimento della proposta questione.

Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Milano è carente di

motivazione sulla rilevanza della questione, risultando

contraddittori e, comunque, non chiari i criteri di determinazione

della pena per la quale dovrebbe essere concessa la sospensione

condizionale a seguito delle detrazioni conseguenti alla abolitio

criminis;

che, in particolare, appare incerto se venga assunto come

iniziale punto di riferimento la pena inflitta con le varie sentenze

di condanna, così come previsto dall'art. 163 cod. pen., ovvero la

pena che il condannato deve ancora scontare;

che, inoltre, la questione è sollevata dal rimettente,

contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione che egli

stesso dichiara di non condividere;

che entrambe le ragioni portano a ritenere manifestamente

inammissibile la questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata

dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte