Sentenza n. 403/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 990/1969
- art. 18legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 18
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni
("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), promosso con
ordinanza emessa il 29 marzo 1983 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Rioli Domenico e Talice Paolo ed
altro, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio Centrale Italiano
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Mario Pogliani per l'Ufficio Centrale Italiano e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Un cittadino italiano conviene in giudizio dinanzi al Pretore
di Modena un suddito britannico e insieme l'U.C.I. (Ufficio Centrale
Italiano) per il risarcimento dei danni arrecati alla propria
autovettura dal veicolo straniero, che si assume immatricolato in
Gran Bretagna.
Contumace il cittadino britannico, l'U.C.I. si costituisce
eccependo per sé difetto di legittimazione passiva, perché non
dimostrato il possesso della c.d. carta verde da parte dello
straniero, attestante l'esistenza di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni causati dal veicolo, rilasciata da
apposito ente costituito all'estero, accettato dal corrispondente
ente costituito in Italia, nella specie il convenuto U.C.I., ai sensi
dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In base all'art. 18 della citata legge, il danneggiato ha azione
diretta contro l'assicuratore, purché il sinistro sia causato dalla
circolazione di veicolo assistito dalla stipula di regolare
assicurazione. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata sia
nella forma descritta della c.d. "carta verde", certificato
internazionale di assicurazione, sia in quella della c.d. "carta
rosa" o polizza di frontiera, valida per la durata della permanenza
in Italia del veicolo immatricolato all'estero.
2. - L'adito Pretore ritenendo che la direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 24 aprile 1972 è attuata nel nostro
ordinamento con decreto ministeriale 12 ottobre 1972, vale a dire con
un provvedimento amministrativo che deroga agli artt. 6 e 18 della
legge n. 990 del 1969, in quanto prevede la garanzia dell'U.C.I. per
sinistri causati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio
di altri Stati membri della Comunità economica europea,
indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano o non siano
assicurati, disapplica il detto decreto ministeriale, per non avere
forza derogatrice di legge, e, considerando inattuata la direttiva
CEE nel nostro ordinamento, contro l'obbligo di cui all'art. 189 del
Trattato di Roma, solleva, in riferimento all'art. 11 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6
e 18 della legge n. 990 del 1969.
3. - L'Avvocatura dello Stato, concludendo per la irrilevanza o la
infondatezza della questione, sostiene che il decreto ministeriale
del 12 ottobre 1972 si limita ad abilitare l'U.C.I. al risarcimento
del danno nelle ipotesi previste dalla direttiva C.E.E. anche quando
il veicolo non sia coperto da assicurazione, a garanzia ulteriore
rispetto alla previsione dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, che
non viene affatto contraddetta.
4. - L'U.C.I. sottolinea che la direttiva C.E.E. del 24 aprile
1972 non fa cadere l'obbligo dell'assicurazione, ma soltanto il
dovere di controllo del documento comprobante la esistenza
dell'assicurazione; osserva che il decreto ministeriale del 12
ottobre 1972, imponendo all'U.C.I. di rispondere anche dei danni
cagionati da veicoli esteri non assicurati, non vulnera la normativa
della legge n. 990 del 1969; conclude per l'irrilevanza della
questione per non essere stato provato che il veicolo di cui in
giudizio sia stato immatricolato in Gran Bretagna. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena con ordinanza del 29 marzo 1983 (reg.
ord. n. 830/1983), nel procedimento civile vertente tra Rioli
Domenico e Talice Paolo ed altro, solleva, in riferimento all'art. 11
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive
modifiche, nella parte in cui dispone che anche i veicoli
immatricolati o stazionanti abitualmente in uno Stato membro della
Comunità Europea sono tenuti al possesso di un certificato
internazionale di assicurazione o di una polizza di frontiera,
nonché dell'art. 18, stessa legge, nella parte in cui, per i veicoli
di cui sopra, non è prevista azione diretta anche nel caso che non
siano coperti da assicurazione".
2. - La questione non è fondata.
L'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, imposto
dall'art. 6 della legge n. 990 del 1969, per i veicoli e i natanti
immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della
Repubblica, nell'alternativa delle due forme o della polizza di
frontiera, stipulata per la durata della permanenza in Italia, o
della carta verde, certificato internazionale di assicurazione
rilasciato da apposito ente costituito all'estero e accettato da un
corrispondente ente costituito in Italia, non è affatto contraddetto
dalla direttiva C.E.E. del 24 aprile 1972 (72/166/CEE).
Tale direttiva è ispirata dalla ratio di agevolare la
circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della
Comunità e a tal fine stabilisce che ogni Stato membro si astiene
dall'effettuare controllo dell'assicurazione della responsabilità
civile sui veicoli provenienti dal territorio di altro Stato membro,
quando entrano nel suo territorio. Dall'ottavo considerando, nonché
dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva emerge chiaramente che la
soppressione del controllo della "carta verde" è condizionata alla
garanzia, realizzata in base all'accordo tra i sei uffici nazionali
d'assicurazione, fondato sulla presunzione che tutti gli autoveicoli
comunitari sono coperti da un'assicurazione, dell'indennizzo dei
danni a seguito di sinistro causato da uno di tali veicoli, anche se
non assicurato.
La presunzione che si sia adempiuto all'obbligo dell'assicurazione
è a fondamento dell'assunzione di garanzia da parte degli uffici
nazionali di assicurazione, indipendentemente dalla realtà del fatto
presunto.
Si tratta dunque di un regime di equiparazione del veicolo non
assicurato a quello assicurato, strutturato sulla fictio iuris che
"qualsiasi autoveicolo comunitario che circoli nel territorio della
Comunità sia coperto da assicurazione. In conformità a questo
principio, la direttiva non contempla l'intervento dei vari fondi di
garanzia, ma solo quello dell'Ufficio nazionale di ciascuno Stato
membro. Quest'ufficio deve provvedere al risarcimento, rivolgendosi
all'Ufficio dello Stato membro di immatricolazione per ottenere il
rimborso delle somme erogate. In mancanza di assicurazione, l'ufficio
del paese di stazionamento può rivolgersi a sua volta al fondo di
garanzia dello stesso paese". Così la Corte di Giustizia della
Comunità ha interpretato con sentenza 9 febbraio 1984, causa
64/1983, l'ottavo considerando della direttiva 72/166.
3. - Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, del pari, non
contrasta con l'art. 6 della legge n. 990 del 1969, ma legittima
l'Ufficio Centrale Italiano, costituito fra le imprese esercenti in
Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, a
provvedere al risarcimento dei danni provenienti da veicoli
stazionanti abitualmente nel territorio degli altri Stati membri
della Comunità economica europea "anche nel caso che il veicolo non
sia coperto da assicurazione" (art. 1, comma 1).
Il provvedimento ministeriale riproduce quanto disposto dalla
direttiva C.E.E., l'estensione, cioè, della garanzia anche ai
veicoli per i quali è mancato l'adempimento dell'obbligo di
assicurazione. Non è ravvisabile pertanto deroga, da parte di un
atto amministrativo, quale è il decreto ministeriale, di norma di
legge, come l'art. 6 della legge n. 990 del 1969.
4. - La disapplicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 1972
da parte del giudice a quo è dunque dovuta ad una erronea lettura
sia dei contenuti della direttiva 72/166/CEE, sia del detto decreto
ministeriale, circa una pretesa portata abrogativa, nascente dall'una
e dall'altro, dell'obbligo di assicurazione così come stabilito con
la legge n. 990 del 1969.
La deduzione che il giudice a quo trae dalla propria
disapplicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 1972 - e cioè
che alla direttiva 72/166/CEE lo Stato italiano non si sarebbe
conformato, non essendo adeguato un provvedimento amministrativo e
occorrendo una legge di attuazione, con la conseguenza che, nel
permanere della legge n. 990 del 1969, si mancherebbe all'obbligo di
cui all'art. 189 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo
della C.E.E., in violazione dell'art. 11 della Costituzione - si
fonda sulla petizione di principio, innanzi confutata, della
contrarietà, sia pure in parte qua, della direttiva 72/166/CEE alla
disciplina dell'assicurazione obbligatoria imposta dalla legge
italiana.
5. - Quanto al rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento
interno, che nella specie, come sopra dimostrato, non necessita di
armonizzazione alcuna, questa Corte ribadisce l'evoluzione degli
orientamenti espressi nella propria giurisprudenza (sentt. 18
dicembre 1973, n. 183; 22 ottobre 1975, n. 232; 22 dicembre 1977, n.
163; 5 giugno 1984, n. 170; 19 aprile 1985, n. 113), che abilitano il
giudice ordinario a disapplicare le norme nazionali confligenti o
incompatibili con il diritto comunitario, qualora egli accerti che la
normativa comunitaria debba regolare il caso sottoposto alla sua
cognizione. La distinzione tra regolamenti comunitari di immediata
applicazione e direttive che abbisognano di leggi o provvedimenti
interni di recezione e adattamento non ha tuttavia rilievo in causa
dato che il profilo, prospettato dal giudice a quo di confligenza di
norma nazionale con norma sovranazionale, è insussistente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" modificata
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39), sollevata in riferimento
all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza
del 29 marzo 1983 (reg. ord. n. 830/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte