Sentenza n. 404/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 4
febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania
nel ricorso proposto da Aghina Giampiero contro l'Ufficio imposte
dirette di Arona iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Aghina
Giampiero contro l'Ufficio imposte dirette di Arona (Reg. ord. n. 325
del 1991) avverso l'avviso di accertamento con il quale è stato
elevato il reddito di partecipazione dell'Aghina in qualità di socio
della "PI.EM. di Lazzaro Emilio e Aghina Giampiero s.n.c.", è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto non
prevede l'applicabilità, al procedimento davanti alle commissioni
tributarie, dell'art. 295 c.p.c (sospensione necessaria), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione.
Rilevato infatti che ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del
1973 il reddito di partecipazione del socio è subordinato alla
determinazione del reddito della società e che pende il giudizio di
appello relativo all'avviso di accertamento notificato alla suddetta
società PI.EM., il Collegio a quo osserva come nella fattispecie in
esame la sospensione del processo non solo sarebbe opportuna, ma
"addirittura necessaria", poiché la decisione del ricorso
dipenderebbe "totalmente" dalla definizione della causa promossa
dalla PI.EM. s.n.c.
La sospensione, secondo il Collegio, non è tuttavia prevista
dalle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, senza che l'art. 295
del Codice di procedura civile possa trovare applicazione nel
processo tributario.
Di conseguenza, l'eventualità di giudicati contraddittori in caso
di mancata sospensione giustificherebbe la relativa censura di
incostituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, (principio
di razionalità) e all'art. 97, primo comma, (principio del buon
andamento).
2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza della
questione.
A parte un adombrato automatismo, nella sfera tributaria,
correlante il reddito societario premesso con quello di
partecipazione del socio, si osserva, infatti, che la finalità
sostanziale perseguita nell'art. 295 c.p.c. in una forma - quella
della sospensione del processo - coerente ad un procedimento
caratterizzato dall'impulso di parte, sarebbe pur sempre
salvaguardata, in procedimenti - come quello tributario - con
strumenti diversi (quali, ad esempio, il rinvio o la cancellazione
dal ruolo d'udienza). Considerato in diritto
1. - L'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) dichiara
espressamente applicabili al procedimento dinanzi alle Commissioni
tributarie, con salvezza di talune specifiche disposizioni, le norme
del libro primo del codice di procedura civile.
Talché, la Commissione remittente ha ravvisato senz'altro escluso
dal procedimento stesso l'istituto della sospensione necessaria quale
contemplata invece nel codice di rito, ma in diverso libro (II: art.
295).
Tanto contrasterebbe, secondo il remittente, con i principi di
razionalità e di buon andamento del procedimento espressi nell'art.
3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
2. - La questione, nei termini di cui in appresso, non è fondata.
Già la Corte di Cassazione, seguita da gran parte della
giurisprudenza della Commissione Centrale delle imposte, con svariate
univoche decisioni, ha ritenuto applicabile al procedimento
tributario, quando ne ricorrono i presupposti, l'istituto di cui
trattasi. Anche in dottrina è stato rilevato, ed ancorché nel
silenzio della legge, che sussiste ragione sufficiente per ritenere
non estranea al contenzioso tributario la sospensione in parola.
D'altronde, questa stessa Corte ha avuto modo di affermare nel
recente passato, in termini più generali, che la disciplina del
processo comune va riferita ed è pertanto applicabile anche al
procedimento tributario, tutte quelle volte che esso risulti
compatibile con esso (sent. n. 560 del 1989).
Ciò acquista particolare valore per la situazione in esame,
considerati gli scopi della regolamentazione dettata nell'art. 295
del codice di rito, avente il fine di evitare la contraddittorietà
di giudicati.
In definitiva, con l'avvertenza che il giudice tributario dovrà
tener presente, nella disamina, la compatibilità effettiva della
sospensione - come in punto adombrato dalla stessa Avvocatura - con
quanto deriva dalla iscrizione provvisoria a termini di legge nei
ruoli, la questione nei sensi qui descritti va dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), sollevata quanto all'applicazione dell'art. 295 del
codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria
di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte