Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1992 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),

promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Pretore di Ariano

Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile

vertente tra Buonomo Vincenzo e Consorzio di Bonifica dell'Ufita,

iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio di Bonifica dell'Ufita

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Vincenzo

Buonomo contro il Consorzio di Bonifica dell'Ufita per ottenere, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento

intimatogli, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento

dei danni, il Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di

Grottaminarda, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, "nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dirigenti

delle norme sui licenziamenti individuali";

che, secondo il giudice remittente, dopo la sentenza di questa

Corte n. 121 del 1972 sarebbero intervenute nuove discipline legali e

pattizie che hanno ridotto o eliminato le differenze qualitative di

trattamento dei dirigenti, sicché l'esclusione dalla tutela contro i

licenziamenti non sarebbe più giustificabile rispetto al principio

di eguaglianza; in particolare, da un lato, "nell'impiego pubblico e

negli enti pubblici economici" sarebbe prevista "l'automaticità del

passaggio dal più alto livello dei quadri al livello iniziale della

qualifica dirigenziale", dall'altro, la giurisprudenza ha ammesso la

validità dell'estensione pattizia della tutela reale contro i

licenziamenti anche ai dirigenti;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il Consorzio sopra nominato ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato, entrambi concludendo per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che dei due argomenti addotti nell'ordinanza di

rimessione il primo - fondato su pretese innovazioni legislative non

documentate e in realtà inesistenti - è contraddetto dall'art. 3

della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela

dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso di licenziamento

discriminatorio; il secondo è viziato da un evidente non sequitur,

posto che dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di

applicabilità previsto dalla norma impugnata (derogabile in senso

più favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della

legge n. 604 del 1966) non si può argomentare l'illegittimità

costituzionale del limite medesimo per violazione dell'art. 3 Cost.;

che la ratio giustificativa della denunciata disparità di

trattamento, individuata nella sentenza n. 121 del 1972, è stata

successivamente confermata dalle sentenze nn. 101 del 1975, 180 del

1987 e 309 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ariano Irpino -

Sezione distaccata di Grottaminarda con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte