Sentenza n. 404/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 155/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal
Pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Miniati Marisa ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 171 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dei procedimenti civili riuniti promossi nei
confronti dell'INPS da Marisa Miniati ed altre, per ottenere, in
connessione alla domanda di pensionamento anticipato, il
riconoscimento del diritto a un accredito contributivo di cinque
anni, il Pretore di Genova, con ordinanza del 18 febbraio 1993 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui non consente alle
lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni di fruire di
un'accredito contributivo di cinque anni".
Premesso che il diritto al pensionamento anticipato spetta agli
operai e agli impiegati che abbiano compiuto cinquantacinque anni, se
uomini, e cinquanta, se donne, la norma impugnata commisura il detto
accredito al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
di lavoro e il compimento rispettivamente del sessantesimo o del
cinquantacinquesimo anno di età. Siffatta disciplina, ad avviso del
giudice remittente, costringe la lavoratrice, se non vuole perdere il
beneficio, ad abbandonare il lavoro prima dei 55 anni, mentre per
l'uomo vale il limite dei 60 anni. In tal modo la norma ripropone,
sia pure indirettamente, una disparità di trattamento in ragione
della diversità di sesso incidente sull'età lavorativa, che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, è identica sia per l'uomo
che per la donna, potendo entrambi lavorare sino a 60 anni (sentenze
nn. 137 del 1986, 498 del 1988 e 503 del 1991).
In contrasto con una sentenza del Tribunale di Genova che ha
respinto un'analoga richiesta di altra lavoratrice, il Pretore
ritiene di poter trarre argomento a sostegno della sua tesi dalla
sent. n. 503 del 1991, relativa all'art. 2, secondo comma, del d.-l.
1 aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Istituto nega che nei meccanismi previsti dalla norma impugnata
"si annidi, staticamente o dinamicamente, alcuna causa e nemmeno
alcuna occasio legis di deteriore trattamento della donna lavoratrice
rispetto all'uomo lavoratore. Entrambi infatti, a partire da diverse
età hanno diritto alla stessa maggiorazione dell'anzianità
contributiva, e cioè fino a cinque anni ed in misura
proporzionalmente variabile a seconda della data di risoluzione del
rapporto". L'attribuzione di un aumento fisso di cinque anni di
contribuzione figurativa alle sole donne, lasciando inalterata la
disciplina attuale per i lavoratori di sesso maschile, determinerebbe
una violazione del principio di eguaglianza a danno di questi ultimi. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui
non consente alle lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni di
fruire di un'accredito contributivo di cinque anni".
2. - La questione non è fondata.
Per comprendere il significato della disposizione denunciata
occorre premettere che, dopo la sentenza di questa Corte n. 498 del
1988, per le donne lavoratrici l'età lavorativa non è più
coincidente con l'età pensionabile (intesa nel senso di età alla
quale, concorrendo il requisito dell'anzianità contributiva, si
acquista il diritto alla pensione di vecchiaia), la prima essendo
stata elevata alla medesima soglia prevista per gli uomini (60 anni),
mentre la seconda è rimasta ferma a 55 anni.
Per favorire l'esodo volontario dei dipendenti anziani delle
imprese industriali dichiarate in crisi, l'art. 16 della legge n. 155
del 1981 abbassa di cinque anni l'età pensionabile, portandola a 55
anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, e prevede un incentivo
alla domanda di pensionamento anticipato nella forma di una
maggiorazione dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso
tra la data di risoluzione (per dimissioni) del rapporto di lavoro e
quella di compimento rispettivamente di 60 o 55 anni. In questi
termini la norma attua una perfetta parità di trattamento tra uomini
e donne, modulata sulla differenza dell'età pensionabile (nel senso
sopra precisato) conservata dalla sentenza citata.
La questione in esame prospetta (fuori da ogni logica) una
sentenza additiva che determinerebbe una sperequazione a danno degli
uomini, ai quali il beneficio dell'accredito contributivo rimarrebbe
attribuito nella misura (variabile) prevista dalla legge, mentre le
lavoratrici fruirebbero di un accredito fisso di cinque anni
indipendentemente dalla data, compresa tra i 50 e i 55 anni di età,
di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito alla domanda di
prepensionamento.
L'ordinanza obietta che "nel sistema delineato dall'art. 16 citato
la lavoratrice si vede costretta, se non vuole perdere il beneficio,
ad abbandonare il lavoro prima dei 55 anni, mentre per l'uomo vale il
limite di 60 anni". Il rilievo, da un lato, non è congruente col
dispositivo, dove non si fa questione di allineamento dei limiti di
età per il pensionamento anticipato, dall'altro è in sé
contraddittorio. Posto che "il prepensionamento è caratterizzato
dall'attribuzione al lavoratore della pensione prima del
raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base dell'aumento
figurativo dell'anzianità contributiva" (sent. n. 60 del 1991), la
soglia di età, oltre la quale non si potrebbe più parlare di
pensionamento anticipato, non può essere per le lavoratrici se non
il compimento del cinquantacinquesimo anno.
3. - La sentenza n. 503 del 1991 non può fornire un utile tertium
comparationis. Il d.l. n. 120 del 1989, recante misure speciali per
il risanamento del settore siderurgico, ammette al pensionamento
anticipato (che in questo caso è praticamente coatto) anche gli
uomini che abbiano compiuto 50 anni di età; conseguentemente,
poiché per essi l'età pensionabile coincide con l'età lavorativa,
il termine di riferimento per il calcolo dell'aumento figurativo
dell'anzianità contributiva è la data di compimento del
sessantesimo anno, il che comporta un massimo di accredito di dieci
anni. Per le donne, invece, il riferimento all'età di conseguimento
del diritto alla pensione di vecchiaia, cioè 55 anni, determinava la
riduzione dell'accredito massimo a cinque anni (elevabili fino a otto
nel concorso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.l. n.
536 del 1987), e dunque una disparità di trattamento, ritenuta non
giustificata dalla sentenza n. 503 del 1991. Un'analoga disparità
non sussiste nel caso in esame, onde il richiamo dell'ordinanza a
questa sentenza si palesa inconferente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte